Autore: Francesco Cervellino

La prova del lavoro subordinato in ambito familiare: presunzioni, onerosità e funzione accertativa della giurisprudenza nella dialettica tra autonomia privata e tutela previdenziale

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino e Avv. Francesca Coppola

L’ordinanza n. 23919 del 2025 della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, offre un’importante occasione per riflettere sul perimetro probatorio e sulle condizioni di opponibilità dei rapporti di lavoro instaurati tra familiari, in un quadro ordinamentale nel quale si intersecano esigenze di tutela previdenziale, limiti dell’autonomia contrattuale e presidi antifraudolenti. Il provvedimento conferma un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il vincolo familiare – in quanto elemento idoneo a generare presunzioni di gratuità – impone alla parte privata un onere probatorio rafforzato, ancor più stringente in assenza di convivenza.

La vicenda in esame riguarda la contestazione, da parte dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di un rapporto di lavoro agricolo subordinato intercorso tra padre e figlio, formalmente riconosciuto in via amministrativa e successivamente disconosciuto a seguito di verifiche ispettive. L’amministrazione, agendo in autotutela, ha revocato il provvedimento di accoglimento dell’iscrizione del lavoratore negli elenchi anagrafici agricoli, ritenendo priva di elementi oggettivi la dedotta sussistenza della subordinazione.

Nel ricorso avverso l’atto di annullamento, il datore di lavoro aveva invocato la non convivenza tra le parti quale elemento idoneo a fondare, se non una presunzione legale, quanto meno un’indicazione sintomatica della natura onerosa del rapporto. La Corte ha tuttavia confermato l’orientamento secondo cui l’assenza del vincolo di convivenza non comporta l’inversione dell’onere probatorio, né è sufficiente a dimostrare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato. In particolare, si esclude che l’elemento della non convivenza possa generare una presunzione iuris tantum di onerosità speculare a quella di gratuità attivata in caso di coabitazione, ponendosi tale interpretazione in contrasto con il principio di tipicità delle presunzioni e con il dovere di rigorosa prova degli elementi qualificanti il rapporto di lavoro.

La decisione si innesta in un solco giurisprudenziale che tende a valorizzare la funzione sostanziale degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato – quali l’assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore, la continuatività della prestazione e, soprattutto, l’onerosità – subordinando il riconoscimento della subordinazione alla dimostrazione piena e non meramente documentale della loro esistenza. La produzione di buste paga, cedolini o documenti fiscali assume valore meramente indiziario e non può, da sola, fondare il riconoscimento del rapporto in presenza di un legame familiare idoneo ad attivare una presunzione contraria.

La posizione della Corte si rafforza ulteriormente se considerata alla luce della disciplina dettata dall’articolo 230-bis del codice civile, norma che, nel delineare l’istituto dell’impresa familiare, ammette la possibilità di un apporto lavorativo in ambito familiare non soggetto a disciplina lavoristica ordinaria, bensì riconducibile a un modello di partecipazione cooperativa extra-contrattuale, con diritti patrimoniali proporzionati al contributo prestato ma privi delle caratteristiche del rapporto subordinato. Da ciò consegue che, in assenza di elementi specifici, gravi e concordanti, la prestazione lavorativa resa da un familiare si presume gratuita o comunque inserita in un contesto solidaristico e non negoziale.

Rilevante sotto il profilo procedurale è il chiarimento circa la natura e l’estensione dell’onere probatorio in ambito ispettivo. In linea con quanto statuito dalla giurisprudenza amministrativa in materia di autotutela, la Corte ha ribadito che, in sede di annullamento d’ufficio, l’amministrazione non è tenuta a dimostrare in senso proprio l’insussistenza del rapporto, bensì ad accertare l’inidoneità degli elementi documentali a comprovare i presupposti della prestazione lavorativa subordinata. Tale impostazione valorizza la funzione pubblicistica dell’attività accertativa e preserva l’effettività della tutela previdenziale, evitando che l’amministrazione resti vincolata a provvedimenti adottati in assenza di istruttoria adeguata o sulla base di mere dichiarazioni di parte.

Sotto il profilo sistemico, l’ordinanza in commento conferma che la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato in ambito familiare, pur essendo ammessa in astratto, richiede una rigorosa attività dimostrativa, tanto più stringente quanto più stretta è la relazione affettiva tra le parti. L’interesse pubblico alla corretta applicazione delle norme previdenziali e alla prevenzione di abusi documentali impone un’interpretazione restrittiva della prova della subordinazione, che non può ridursi alla produzione formale di documentazione unilaterale o autoreferenziale.

La pronuncia della Cassazione riafferma una lettura sostanzialistica del rapporto di lavoro subordinato, fondata sulla piena verificabilità degli elementi strutturali e sull’insufficienza di presunzioni inverse alla gratuità. Si conferma, così, un assetto interpretativo orientato alla tutela della coerenza e dell’effettività del sistema previdenziale, nella prospettiva di un equilibrio tra autonomia negoziale e interesse pubblico all’integrità delle posizioni assicurative e contributive.

25 agosto 2025

La responsabilità sanzionatoria nel sistema delle società di capitali: autonomia soggettiva, abuso della personalità giuridica e concorso nella violazione alla luce della sentenza CGT Campania n. 1917/19/2025

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino

Il tema della responsabilità per l’irrogazione di sanzioni amministrative tributarie nel contesto delle società di capitali rappresenta una delle questioni più sensibili e complesse dell’ordinamento tributario, ove si intrecciano principi fondamentali del diritto delle società, del diritto amministrativo sanzionatorio e delle garanzie costituzionali del contribuente. La sentenza n. 1917/19/2025 della Corte di giustizia tributaria (CGT) di secondo grado della Campania si pone come significativa riaffermazione del principio di autonomia soggettiva dell’ente societario, chiarendo i confini entro cui può ritenersi giuridicamente fondata una responsabilità personale dell’amministratore in ordine a sanzioni derivanti da violazioni tributarie imputabili alla società.

La vicenda oggetto della pronuncia origina da un accertamento condotto nei confronti di una società a responsabilità limitata, alla quale veniva contestato l’indebito esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) sulla base di operazioni soggettivamente inesistenti. L’amministrazione finanziaria, parallelamente alla notifica dell’avviso di accertamento alla società, ha emesso un autonomo atto di irrogazione di sanzioni nei confronti della legale rappresentante, ritenuta personalmente responsabile ai sensi degli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in concorso con l’ente.

L’impugnazione proposta ha trovato accoglimento già in primo grado, con la declaratoria di illegittimità dell’atto per carenza assoluta dei presupposti normativi. L’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate è stato rigettato dalla CGT campana, la quale ha ribadito che l’imputazione personale delle sanzioni all’amministratore, in presenza di una società dotata di autonoma personalità giuridica e piena operatività, costituisce un’ipotesi eccezionale e come tale insuscettibile di applicazione presuntiva o analogica.

Il fondamento normativo del principio affermato dalla Corte va rinvenuto nell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il quale stabilisce che “le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio della società o dell’ente con personalità giuridica non si applicano ai soci, associati, amministratori e componenti degli organi sociali”. Tale previsione assume la natura di norma speciale rispetto alla disciplina generale del concorso di persone nella violazione amministrativa tributaria, dettata dal D.Lgs. n. 472/1997, e in quanto tale deve essere interpretata restrittivamente.

Secondo la giurisprudenza di legittimità – alla quale la pronuncia in commento si conforma – l’unico scenario in cui può derogarsi a tale principio è quello dell’abuso della personalità giuridica, cioè quando la società sia riducibile a mero schermo formale, privo di reale autonomia operativa, utilizzato per fini illeciti o elusivi, tali da giustificare una disapplicazione del principio di separazione soggettiva (cfr. Cass. civ., sez. V, ord. n. 10651/2022; Cass., sent. n. 28332/2018). In tale ipotesi, l’amministratore, anche se di fatto, può essere destinatario dell’irrogazione di sanzioni, ma solo a seguito di un rigoroso accertamento fondato su dati concreti, specifici e dettagliatamente motivati.

Il principio di autonomia soggettiva della persona giuridica – che riflette l’essenza stessa del modello capitalistico a responsabilità limitata – impone che il rapporto tributario e le relative conseguenze sanzionatorie siano circoscritte all’ente, salvo che si accerti, attraverso istruttoria documentata, l’instrumentalità della società rispetto a fini di frode fiscale o l’assoluta inoperatività della stessa.

La sentenza CGT n. 1917/19/2025 assume così rilievo sistematico anche sotto il profilo della tutela del principio di legalità e del principio di personalità della responsabilità, sancito dall’articolo 27 della Costituzione, che si proietta nel diritto tributario attraverso l’esigenza che ogni sanzione trovi fondamento in una precisa e accertata condotta soggettiva colpevole. In assenza di un comportamento attivo, doloso o gravemente colposo, l’amministratore non può essere destinatario di un’obbligazione pecuniaria derivante da illecito tributario dell’ente.

Appare altresì rilevante il profilo motivazionale: la Corte ha censurato l’atto impugnato anche per l’assenza di una motivazione congrua e individualizzata in ordine al presunto ruolo attivo dell’amministratrice nella realizzazione della violazione, ribadendo che la motivazione dell’atto impositivo non può limitarsi alla mera indicazione della carica rivestita, ma deve articolarsi su elementi fattuali concreti, coerenti e documentabili.

La pronuncia in esame conferma la tendenza a rafforzare le garanzie soggettive in ambito tributario, riconoscendo la centralità del principio della separatezza patrimoniale e della personalità giuridica quale limite all’irrogazione di sanzioni personali, salvo che non emerga in modo documentato una situazione di abuso della forma giuridica. Si tratta di un orientamento che, se coerentemente recepito anche in sede amministrativa, potrebbe contribuire a ridurre l’eccessiva esposizione dei rappresentanti legali a responsabilità ex lege, restituendo equilibrio tra le esigenze di tutela dell’interesse fiscale e i diritti fondamentali dei soggetti coinvolti nell’attività societaria.

25 agosto 2025

 

La rilevanza disciplinare delle condotte extralavorative nel rapporto dirigenziale: la fatturazione fittizia quale causa di irrimediabile dissoluzione del vincolo fiduciario

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino e Avv. Francesca Coppola

L’ordinanza n. 2815 del 2025 della Corte di Cassazione si colloca nell’alveo di una giurisprudenza che, in materia di responsabilità del dirigente, valorizza in modo crescente il principio di integrità comportamentale come presupposto fondativo della fiducia, indipendentemente dalla connessione diretta tra la condotta contestata e le mansioni oggetto del contratto. La decisione assume rilievo sistematico, poiché affronta il tema della sanzionabilità di comportamenti extralavorativi, risalenti nel tempo e non contestualmente espressi nell’ambito della funzione dirigenziale, ma dotati di autonoma potenzialità disgregativa del vincolo fiduciario.

La vicenda sottoposta al vaglio della Suprema Corte concerne un dirigente licenziato per giusta causa, a seguito dell’accertamento – avvenuto successivamente alla sua nomina – di condotte illecite tenute nella precedente veste di amministratore della medesima società. Le condotte riguardavano la creazione e il mantenimento di un sistema contabile parallelo, la gestione di fatturazioni fittizie riferite a operazioni di sponsorizzazione sportive mai effettivamente realizzate e l’alterazione sistematica delle scritture contabili, con conseguente lesione della trasparenza fiscale e danno all’erario.

Secondo l’argomentazione difensiva, tali fatti, in quanto antecedenti all’instaurazione del rapporto di lavoro dirigenziale e – almeno formalmente – tollerati dalla precedente governance societaria, non avrebbero potuto legittimare un recesso per giusta causa ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile. Tale prospettazione, tuttavia, è stata radicalmente respinta dalla Corte, la quale ha ribadito che il presupposto di legittimità del licenziamento disciplinare del dirigente non risiede tanto nella collocazione temporale o funzionale della condotta, quanto nella sua attitudine oggettiva a compromettere irreversibilmente il rapporto fiduciario.

Sotto il profilo sistematico, la posizione della giurisprudenza di legittimità appare ancorata alla qualificazione della dirigenza come forma di lavoro subordinato a contenuto fiduciario accentuato, nel quale la lealtà, la correttezza e la trasparenza si pongono non come meri obblighi accessori, bensì come elementi strutturali e indefettibili del sinallagma contrattuale. In tale contesto, ogni condotta che, per la sua gravità oggettiva, si ponga in insanabile frizione con il dovere di affidabilità integrale, è idonea a giustificare il licenziamento in tronco, anche in assenza di una connessione diretta con le attività lavorative in senso stretto.

La rilevanza disciplinare delle condotte extralavorative è stata da tempo riconosciuta dalla giurisprudenza, anche con riferimento ai lavoratori non dirigenti, ogniqualvolta il comportamento abbia inciso sulla reputazione aziendale, sull’immagine del datore di lavoro o sull’idoneità del dipendente a mantenere il ruolo affidatogli. Tuttavia, con riguardo al dirigente, tale valutazione assume contorni più stringenti, in quanto l’affidamento fiduciario è elemento coessenziale e non meramente funzionale all’esecuzione delle prestazioni.

Nello specifico, la Corte ha ritenuto che l’occultamento dei fatti, la reiterazione delle condotte fraudolente, e la loro natura fraudolenta, costituissero elementi sintomatici di un disvalore tale da escludere la possibilità di prosecuzione del rapporto, anche solo in via provvisoria. Né può valere, in senso scriminante, l’asserita tolleranza dell’organo di amministrazione dell’epoca: la tolleranza interna non è idonea ad annullare l’illiceità oggettiva della condotta, né a sanarne ex post la portata lesiva rispetto al nuovo assetto fiduciario insorto con la nomina dirigenziale.

Inoltre, l’accertamento della falsità delle fatture, dell’esistenza di una contabilità parallela e della violazione degli obblighi informativi nei confronti dell’amministrazione subentrata, integra un insieme di condotte che travalicano il mero inadempimento contrattuale e si radicano in un piano penal-tributario, conferendo alla vicenda un’intensità sanzionatoria ancor più marcata. L’incompatibilità tra tali condotte e l’affidamento insito nel ruolo dirigenziale è, dunque, strutturale.

In questo quadro, l’ordinanza n. 2815/2025 contribuisce a consolidare un principio di diritto ormai largamente accolto in sede giurisprudenziale: nel rapporto dirigenziale, la giusta causa può fondarsi anche su fatti anteriori o estranei all’esecuzione della prestazione, ove essi risultino inconciliabili con la posizione fiduciaria e con l’affidabilità integrale che la funzione richiede. Non è dunque necessario che il fatto contestato costituisca inadempimento contrattuale in senso stretto, ma è sufficiente che ne discenda un irrimediabile pregiudizio alla fiducia del datore.

La portata sistemica della pronuncia si traduce in un rafforzamento della responsabilità personale del dirigente anche ultra partes rispetto al perimetro funzionale delle mansioni, con un’estensione del potere disciplinare del datore che trova fondamento nella natura speciale del rapporto e nella posizione di garanzia assunta dal lavoratore apicale. Tale impostazione, seppur rigorosa, appare coerente con l’evoluzione dell’ordinamento lavoristico, orientato a garantire la tutela dell’affidabilità e della correttezza anche in chiave extracontrattuale, specie in ambiti – come quello dirigenziale – in cui il danno da disvalore può essere reputazionale, sistemico e irreversibile.

25 agosto 2025