Autore: Francesco Cervellino

L’irregolarità nella procedura di rimborso spese e la sua rilevanza ai fini del licenziamento per giusta causa nell’ambito dei sistemi aziendali informatizzati: spunti ricostruttivi a partire dall’ordinanza n. 23189/2025 della Corte di Cassazione

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino e Avv. Francesca Coppola

L’ordinanza n. 23189/2025 della Corte di Cassazione offre un’importante occasione per riflettere sul delicato rapporto tra l’irregolarità formale nella gestione delle procedure aziendali informatizzate e la configurabilità di una condotta idonea a fondare un licenziamento per giusta causa. La vicenda sottesa alla pronuncia riguarda una lavoratrice che, avvalendosi del portale automatizzato messo a disposizione dal datore di lavoro per la gestione delle spese di trasferta, ha richiesto il rimborso di un importo superiore a novecento euro, comprensivo di oltre duecentocinquanta euro successivamente esclusi dal computo rimborsabile in quanto ritenuti estranei alla prestazione lavorativa e carenti di giustificazione documentale idonea.

La questione dirimente che il Supremo Collegio è stato chiamato a scrutinare concerne la qualificazione della condotta della dipendente quale mera irregolarità formale oppure quale violazione sostanziale degli obblighi contrattuali, idonea a integrare una causa di licenziamento per giusta causa ex articolo 2119 del codice civile. La Corte ha ritenuto che, nel contesto di una procedura aziendale automatizzata con controllo ex post da parte del datore di lavoro, la condotta in esame non possa essere elevata al rango di comportamento fraudolento, mancando l’elemento soggettivo del dolo specifico.

In questa prospettiva, la Corte ha valorizzato la struttura funzionale del sistema informatico predisposto dal datore di lavoro, il quale, prevedendo l’inserimento unilaterale da parte del dipendente dei dati relativi alla spesa sostenuta, seguita da una fase di validazione e controllo a cura dell’azienda, non consente di ritenere che la mera presentazione di spese non coerenti con la policy aziendale integri, di per sé, una volontà elusiva o fraudolenta. La produzione di documentazione non conforme o lacunosa, infatti, si colloca nell’ambito di una violazione procedurale suscettibile di essere qualificata come inadempimento non grave, e pertanto inidoneo a giustificare la misura espulsiva, salvo la prova di ulteriori elementi che attestino la volontarietà e la consapevolezza dell’abuso.

Sotto il profilo sistematico, la pronuncia si inserisce nel solco di una giurisprudenza che, pur non escludendo in astratto la configurabilità del dolo nel contesto di sistemi automatizzati, richiede che tale elemento soggettivo emerga in maniera inequivoca e sia sorretto da riscontri oggettivi, in ossequio ai principi di proporzionalità, gradualità e tipicità delle sanzioni disciplinari. Il principio di affidamento reciproco che governa il rapporto di lavoro subordinato – fondato sull’adempimento degli obblighi di diligenza, correttezza e buona fede ex articoli 1175, 1375 e 2104 del codice civile – non può ritenersi irrimediabilmente compromesso da una condotta che, pur censurabile sotto il profilo organizzativo, non presenti connotazioni di fraudolenza.

Merita rilievo anche il profilo connesso alla responsabilità organizzativa del datore di lavoro, il quale, nell’adozione di strumenti digitali per la gestione delle spese, assume un obbligo di predisposizione di controlli interni effettivi e tempestivi. La diligenza professionale qualificata cui è tenuto l’imprenditore nella regolamentazione dei processi aziendali esclude che l’assenza di un sistema di validazione in tempo reale possa essere surrettiziamente addotta per aggravare la posizione del lavoratore in sede disciplinare. In tale contesto, l’irregolarità documentale, ancorché reiterata, non può essere assunta come presunzione assoluta di dolo, se non è integrata da una prova rigorosa della consapevole volontà elusiva.

Il contrasto tra le decisioni di merito e quella della Cassazione evidenzia la necessità di una lettura coerente e sistematica dei principi che regolano il licenziamento disciplinare nell’era della digitalizzazione delle procedure aziendali. In particolare, la configurabilità dell’abusività della clausola disciplinare, ove applicata automaticamente a comportamenti non fraudolenti, sollecita una riflessione sul bilanciamento tra potere direttivo e sanzionatorio del datore e le garanzie del lavoratore in ordine alla tutela dell’affidamento e alla tipicità delle condotte sanzionabili.

In definitiva, l’ordinanza in commento contribuisce a rafforzare l’orientamento volto a circoscrivere l’ambito di operatività del licenziamento per giusta causa in ipotesi di irregolarità procedurali prive di dolo, affermando il principio per cui la natura automatizzata della procedura di rimborso e il controllo differito ad opera dell’azienda costituiscono elementi ostativi alla configurazione di una condotta fraudolenta. Tale approccio si pone in linea con i più avanzati criteri ermeneutici in materia di giustizia contrattuale e tutela del contraente debole nel rapporto di lavoro subordinato, riaffermando il primato dei principi di proporzionalità e ragionevolezza nell’applicazione delle sanzioni disciplinari.

22 agosto 2025

Scadenza del 20 Agosto e Ravvedimento Operoso

Scadenza fiscale 20 agosto 2025: cosa è utile sapere


Il 20 agosto 2025 è una data cruciale per imprese, professionisti e contribuenti: in questa giornata si concentrano numerosi versamenti fiscali e previdenziali.
Capire come funziona la sospensione estiva, chi riguarda e come gestire eventuali ritardi con il ravvedimento operoso è fondamentale per evitare sanzioni e maggiorazioni inutili.


📌 Perché il 20 agosto è così importante?

Dal 1° al 20 agosto i termini fiscali sono sospesi (cosiddetta tregua estiva). Non è una proroga vera e propria, ma solo uno slittamento: tutto confluisce entro il 20 agosto.
Questa data diventa quindi un vero “ingorgo fiscale” che richiede programmazione e attenzione.


👥 Contribuenti interessati e regole speciali per ISA e forfettari

Per i contribuenti soggetti agli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) e per chi è in regime forfettario, valgono regole particolari:

  • Scadenza ordinaria: 21 luglio 2025

  • Scadenza differita: 20 agosto 2025 (con maggiorazione dello 0,40%)

👉 Questa maggiorazione non è una sanzione, ma il corrispettivo previsto dalla legge per chi sceglie più tempo per pagare.


💡 Focus IVA: attenzione al saldo

  • Saldo IVA 2024: scadenza naturale il 17 marzo 2025

  • Possibile differimento con maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese

  • Ulteriore rinvio al 20 agosto = seconda maggiorazione dello 0,40% sull’importo già maggiorato

⚠️ Risultato: un effetto di capitalizzazione che aumenta sensibilmente la somma dovuta.


✅ Ravvedimento operoso: lo strumento per rimediare

Se un pagamento viene dimenticato o effettuato in ritardo, è possibile ricorrere al ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997).

Come funziona

  • Permette di sanare spontaneamente l’irregolarità

  • Valido solo se non sono già iniziati controlli o accertamenti

  • Il calcolo di sanzioni e interessi parte dalla scadenza naturale, non da quella differita

Cosa serve per perfezionarlo

  1. Imposta dovuta

  2. Sanzione ridotta (in base alla tempestività: sprint, breve, lungo)

  3. Interessi legali calcolati giorno per giorno

❗ Se manca anche solo un elemento, la regolarizzazione non è valida.


🔧 Strumenti e supporto

Sono disponibili calcolatori online che simulano sanzioni e interessi, ma ogni situazione fiscale ha le sue complessità, a tal riguardo si può utilizzare la guida interattiva in fondo al presente articolo.
Per questo è sempre consigliabile affidarsi a un professionista in grado di:

  • verificare scadenze e differimenti,

  • calcolare correttamente importi e maggiorazioni,

  • ridurre al minimo rischi e costi aggiuntivi.


❓ FAQ – Domande frequenti sulla scadenza del 20 agosto

1. La sospensione estiva è una proroga?
No. È solo uno slittamento: tutto si paga il 20 agosto.

2. La maggiorazione dello 0,40% è una sanzione?
No, è un interesse previsto dalla legge per chi differisce i pagamenti.

3. Se dimentico di pagare entro il 20 agosto posso sanare?
Sì, con il ravvedimento operoso, pagando imposta, sanzioni ridotte e interessi legali.

4. Da quando decorrono gli interessi nel ravvedimento?
Sempre dalla scadenza naturale (es. 21 luglio per gli ISA), non da quella differita.

5. Conviene usare un calcolatore online?
Sì, come strumento di base. Ma la verifica di un consulente resta la soluzione più sicura.


🚀 Affrontare la scadenza senza rischi

Il 20 agosto 2025 non deve essere fonte di stress. Con una pianificazione attenta e l’aiuto di un professionista puoi:

  • rispettare le scadenze,

  • evitare sanzioni,

  • risparmiare tempo e denaro.

 

Consulta la Guida Interattiva

 

 

La rinuncia al diritto di proprietà immobiliare e alla quota di comproprietà: profili civilistici e risvolti applicativi dopo la sentenza n. 23093/2025 delle Sezioni Unite

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino e Avv. Francesca Coppola

La recente sentenza n. 23093/2025 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione segna un punto di svolta nel sistema delle fonti in materia dominicale, riconoscendo la piena legittimità e l’efficacia giuridica dell’atto unilaterale di rinuncia al diritto di proprietà immobiliare. Tale orientamento supera definitivamente le incertezze ermeneutiche che avevano fino ad oggi ostacolato la concreta operatività di tale istituto, specialmente nei rapporti con la pubblica amministrazione e, in particolare, con l’Agenzia del Demanio.

L’assenza di una disciplina espressa nel Codice civile in ordine alla rinuncia alla proprietà, se non per la previsione contenuta all’art. 827 c.c. secondo cui i beni immobili vacanti spettano al patrimonio dello Stato, non ha impedito alla giurisprudenza di elaborare una lettura sistematica in grado di ricomprendere l’atto abdicativo nell’ambito dei diritti disponibili dell’individuo. Ciò ha consentito di colmare il vuoto normativo attraverso l’applicazione del principio generale di autonomia privata, fondamento dell’intero impianto codicistico in materia di diritti reali.

Nel contesto della comunione, invece, la disciplina codicistica è più articolata: l’art. 882 c.c. e l’art. 1104 c.c. prevedono espressamente la facoltà del partecipante di rinunciare alla propria quota per sottrarsi all’obbligo di contribuzione alle spese. Questi articoli costituiscono il fondamento normativo per ritenere ammissibile, e soprattutto efficace, la rinuncia parziale alla comproprietà, con effetti che si traducono nell’accrescimento automatico della quota in capo agli altri contitolari.

La portata innovativa della sentenza risiede, in primo luogo, nell’affermazione del principio secondo cui l’atto unilaterale di rinuncia, anche quando comporti conseguenze economicamente onerose per i soggetti terzi (in particolare per lo Stato), non può essere considerato illecito, salvo che ricorrano elementi di abuso del diritto, illiceità della causa o simulazione. L’accertamento dell’intento emulativo, difatti, richiede una valutazione rigorosa e caso per caso, che non può prescindere dal principio generale dell’esercizio legittimo di un diritto soggettivo, il quale, in quanto tale, non può generare ex se una responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 c.c.

In secondo luogo, la pronuncia esclude la configurabilità di un danno ingiusto in capo ai comproprietari accresciuti, nei cui confronti la rinuncia produce l’espansione automatica delle rispettive quote. La legittimità dell’atto rinunciativo impedisce, pertanto, la nascita di un’obbligazione risarcitoria a carico del rinunciante, anche quando tale atto comporti per i coeredi o contitolari un aggravio delle responsabilità gestionali o manutentive.

La riflessione si estende altresì all’ambito operativo, ove la portata della sentenza appare particolarmente rilevante per la prassi notarile e per la gestione patrimoniale degli immobili cosiddetti “problematici”. Numerosi soggetti, infatti, desiderano alienare beni immobiliari di scarso valore o addirittura fonte di costi (IMU, assicurazioni, interventi di messa in sicurezza), senza peraltro riuscire a trovare acquirenti o donatari disposti ad accollarsi tali oneri. In tali situazioni, la rinuncia si presenta come strumento di razionalizzazione patrimoniale, ora pienamente fruibile.

Da un punto di vista procedurale, l’atto di rinuncia si configura come atto unilaterale non traslativo, con effetti a titolo originario: ne discende che non è necessaria la conformità catastale o urbanistica del bene, né la presenza di titoli edilizi o certificati di destinazione urbanistica. Neppure l’attestato di prestazione energetica è richiesto, semplificando in modo significativo l’attività di redazione e stipula dell’atto da parte del notaio rogante.

Tuttavia, la sentenza ribadisce altresì alcuni limiti rilevanti: la rinuncia non ha effetto estintivo rispetto ai diritti reali o personali già costituiti sul bene (ipoteche, usufrutti, servitù), né libera il rinunciante dalle obbligazioni pregresse, comprese quelle risarcitorie o ambientali. Il rischio, in tali casi, è rappresentato dalla possibilità che il creditore promuova azione revocatoria ex art. 2901 c.c. per contrastare un atto pregiudizievole ai propri diritti.

La trascrizione dell’atto contro il soggetto rinunciante è condizione di opponibilità erga omnes; sebbene non obbligatoria, è altamente consigliabile anche la trascrizione a favore del Demanio dello Stato, al fine di consentire l’automatica voltura catastale e liberare il rinunciante da ogni collegamento giuridico con il bene. Dal punto di vista fiscale, infine, la natura gratuita e la destinazione a favore dello Stato escludono l’applicabilità dell’imposta di donazione nonché delle imposte ipotecaria e catastale, rendendo l’atto non solo snello ma anche esente da oneri tributari.

La pronuncia delle Sezioni Unite del 2025 costituisce un punto fermo nell’evoluzione del diritto dominicale e della disciplina della comunione, riaffermando il primato dell’autonomia negoziale e riconoscendo all’istituto della rinuncia una dignità giuridica piena e operativa. Essa consente di affrontare, con strumenti adeguati e ormai privi di incertezze, le frequenti situazioni di paralisi patrimoniale, agevolando la circolazione e la dismissione dei beni immobiliari privi di utilità economica e rafforzando la certezza del diritto nella prassi notarile e immobiliare.

19 agosto 2025