Autore: Francesco Cervellino

Il licenziamento ritorsivo nel sistema delle garanzie lavoristiche: profili giuridici e oneri probatori

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino e Avv. Francesca Coppola

La tematica del licenziamento ritorsivo, oggetto di recenti interventi della giurisprudenza di legittimità, assume rilevanza nodale nel quadro delle dinamiche conflittuali tra potere direttivo datoriale e diritti fondamentali del lavoratore. Essa si inserisce in un contesto sistemico in cui l’asimmetria contrattuale del rapporto di lavoro impone una rigorosa delimitazione dei margini entro cui il recesso può essere esercitato legittimamente, specialmente laddove siano in gioco condotte tutelate dall’ordinamento, quali la libertà di espressione, l’attività sindacale o la denuncia di illeciti aziendali (c.d. whistleblowing).

Sotto il profilo processuale, si osserva che la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio di ordine sistematico secondo cui l’illegittimità del licenziamento per motivo ritorsivo non è suscettibile di rilievo officioso da parte del giudice. Tale assetto risponde all’esigenza di tutela del contraddittorio e alla configurazione dell’intento ritorsivo quale vizio genetico della volontà negoziale, non assimilabile ad una diversa qualificazione giuridica della medesima domanda. In questo quadro, si impone al lavoratore l’onere di allegare e provare, con rigore argomentativo e coerenza fattuale, la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta legittima esercitata e la decisione espulsiva, la quale deve risultare esclusivamente determinata da intenti ritorsivi.

Un’ulteriore precisazione interpretativa concerne la necessità di un previo scrutinio di infondatezza della causale originaria del licenziamento. La giurisprudenza ha infatti chiarito che solo una volta esclusa l’effettività della giusta causa o del giustificato motivo addotto dal datore di lavoro — anche alla luce della disciplina collettiva eventualmente applicabile — può aprirsi lo spazio per un accertamento in ordine all’eventuale carattere ritorsivo del recesso. Tale impostazione, fondata su un’analisi in chiave logico-temporale della sequenza degli addebiti e dei comportamenti precedenti, riflette una concezione formalmente garantista del processo del lavoro, dove la verifica della legittimità del recesso si articola su piani progressivi e interdipendenti.

Particolarmente significativa, sul piano dell’effettività della tutela, è l’applicazione dei principi derivanti dalla Direttiva (UE) 2019/1937, in materia di protezione dei whistleblower. Il legislatore unionale ha imposto agli Stati membri l’adozione di misure che garantiscano un ampio spettro di protezione nei confronti dei segnalanti, valorizzando la funzione sociale della denuncia di illeciti aziendali. In tale ottica, la giurisprudenza interna ha recepito l’esigenza di attribuire rilievo ad ogni forma di pregiudizio, diretto o indiretto, che colpisca il lavoratore in conseguenza della sua iniziativa di segnalazione. Il collegamento causale deve essere pieno, esclusivo, inequivoco: solo in presenza di un nesso diretto e univoco tra la denuncia e l’atto espulsivo è possibile configurare la ritorsione quale causa illecita di licenziamento.

Di particolare interesse è la fattispecie esaminata nell’ordinanza n. 15330 del 2025, ove si affronta la questione del licenziamento di un dirigente aziendale, intervenuto a seguito della sua attività di denuncia di inefficienze e resistenze al cambiamento organizzativo. Le accuse disciplinari mosse al dirigente si sono rivelate pretestuose e inconsistenti, tese esclusivamente a isolarlo e ad eliminarlo dalla struttura gerarchica dell’impresa. L’accertamento della strumentalità degli addebiti ha consentito ai giudici di ravvisare nella volontà ritorsiva l’unica causa reale del recesso, con conseguente declaratoria di nullità dello stesso.

A livello sistematico, tale pronuncia afferma un principio di rilevante portata applicativa: il motivo illecito assume rilievo invalidante solo se esclusivo e determinante nella formazione della volontà espulsiva. Non si richiede una comparazione fra motivazioni, ma una verifica dell’eventuale insussistenza di qualsiasi altra causa legittima. Tale interpretazione garantisce certezza applicativa, ma al contempo esige dal lavoratore un onere probatorio particolarmente elevato, fondato essenzialmente su presunzioni gravi, precise e concordanti, tra cui risalta la dimostrazione dell’inconsistenza dei motivi formalmente addotti.

In termini di conseguenze giuridiche, la nullità del licenziamento per motivo illecito comporta la reintegrazione nel posto di lavoro, anche nei confronti dei dirigenti, categoria normalmente sottratta alle tutele reintegratorie. La giurisprudenza ha ribadito che, in tali casi, il datore di lavoro è tenuto al risarcimento integrale del danno, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e al pagamento delle sanzioni civili per omissione contributiva. Tali effetti restitutori trovano fondamento nella natura radicalmente nulla dell’atto espulsivo, in quanto lesivo di principi inderogabili dell’ordinamento lavoristico.

La figura del licenziamento ritorsivo si configura quale patologia del potere unilaterale di recesso, espressiva di un uso distorto e strumentale dell’autonomia organizzativa datoriale. La sua disciplina, frutto di un’evoluzione giurisprudenziale rigorosa, risponde all’esigenza di presidiare le aree nevralgiche della libertà del lavoratore, impedendo che l’esercizio legittimo di diritti possa tradursi in un fattore di emarginazione o esclusione. Il diritto del lavoro, nella sua accezione più evoluta, si conferma così ordinamento speciale di garanzia, ove il controllo di proporzionalità e legittimità dell’atto di recesso rappresenta non solo una clausola di salvaguardia, ma un vero e proprio strumento di bilanciamento tra autorità e libertà contrattuale.

18 agosto 2025

L’autonomia organizzativa come elemento dirimente nella qualificazione del contratto di appalto: riflessioni sulla sentenza n. 137/2/2025 della Commissione Tributaria di Reggio Emilia

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino e Avv. Francesca Coppola

Nel panorama giurisprudenziale in materia di contrattualistica d’impresa, il confine tra appalto genuino e somministrazione illecita di manodopera continua a costituire una delle principali aree di frizione interpretativa, in particolare con riguardo alle conseguenze fiscali e previdenziali che ne derivano. La sentenza n. 137/2/2025 della Commissione Tributaria di primo grado di Reggio Emilia si colloca in tale alveo e ribadisce, con argomentazioni particolarmente puntuali, la centralità dell’autonomia organizzativa dell’appaltatore quale presupposto indefettibile per escludere la riqualificazione del contratto in termini di illecita interposizione lavorativa.

La vicenda trae origine da un contratto stipulato nel 2016 tra una società a responsabilità limitata e un consorzio, avente ad oggetto l’affidamento di attività lavorative su prodotti semilavorati. Tali attività, inizialmente eseguite da una consorziata (X), erano successivamente affidate ad altra consorziata (Y). Nel corso di un accesso ispettivo eseguito nel 2022, la Guardia di Finanza riscontrava la presenza di personale della consorziata “Y” all’interno dello stabilimento della committente, inducendo l’amministrazione finanziaria a riqualificare il contratto come somministrazione di manodopera e a disconoscere, per l’anno d’imposta 2020, la detraibilità dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) e la deducibilità dei costi ai fini dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP).

La difesa articolata dalla società si fondava su due direttrici principali: da un lato, la discrasia temporale tra l’anno oggetto di accertamento e l’epoca dell’accesso ispettivo; dall’altro, la prova documentale e testimoniale circa l’effettiva autonomia organizzativa esercitata dalla consorziata “X” nel 2020, anno di competenza fiscale oggetto di contestazione.

La Commissione Tributaria, nel pronunciarsi in senso favorevole alla contribuente, si è richiamata espressamente all’articolo 29, comma 1, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, evidenziando come la genuinità del contratto d’appalto richieda la simultanea sussistenza di elementi sostanziali tra cui l’assunzione del rischio d’impresa, l’organizzazione autonoma dei mezzi e del lavoro, nonché l’assenza di eterodirezione da parte del committente. In particolare, la sentenza valorizza l’autonomia gestionale dell’appaltatore, anche nell’ambito di cosiddetti “appalti leggeri”, ove la prestazione risulti eminentemente laboriosa e poco capitalizzata.

Degno di nota è il passaggio in cui i giudici tributari affermano che l’utilizzo di strumenti propri, seppur modesti, e l’effettiva capacità decisionale esercitata dall’appaltatore nella gestione del personale costituiscono indici sufficienti per ritenere sussistente l’autonomia organizzativa. In tale ottica, l’assenza di un articolato apparato materiale non costituisce ex se indice di interposizione fittizia, qualora risulti provato che l’appaltatore si assuma il rischio economico connesso all’esecuzione della prestazione e gestisca direttamente, e in piena autonomia, il personale impiegato.

La pronuncia si allinea all’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, secondo cui la qualificazione del contratto di appalto non può prescindere da un’indagine di natura sostanziale e casistica, volta ad accertare se all’appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato economicamente rilevante e giuridicamente autonomo, da raggiungersi mediante una propria organizzazione dei mezzi e con assunzione del rischio d’impresa.

Sotto il profilo tributario, l’effetto della sentenza si traduce nel pieno riconoscimento del diritto alla detrazione dell’IVA e alla deducibilità del costo ai fini IRAP, venendo meno il presupposto della riqualificazione negoziale in termini di illecita somministrazione. Tale impostazione si dimostra coerente con i principi dell’imposizione fiscale e del giusto procedimento, ponendosi altresì a garanzia della libertà contrattuale dell’impresa e del principio di certezza del diritto.

La decisione in commento rappresenta un importante momento di chiarificazione in una materia che, per la sua intrinseca complessità e per la rilevanza economica che riveste, necessita di un approccio rigorosamente fondato sulla coerenza sistematica tra diritto del lavoro, diritto civile e normativa tributaria. L’enfasi posta sull’autonomia organizzativa quale criterio dirimente conferma l’esigenza di valorizzare l’effettività delle dinamiche imprenditoriali, contrastando approcci formalistici e favorendo un’interpretazione sostanzialista orientata alla tutela della leale concorrenza e della corretta imposizione.

14 agosto 2025

L’accertamento induttivo nelle Srl a ristretta base: il limite dell’antieconomicità apparente

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino e Avv. Francesca Coppola

L’esame della sentenza n. 3026/5/2025 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania consente di riflettere su un tema cruciale in materia di accertamento tributario delle società a responsabilità limitata a ristretta base partecipativa, ovverosia quelle configurazioni societarie in cui la compagine sociale si riduce a pochi soci, spesso legati da vincoli familiari o comunque personali. In tali ipotesi, l’Amministrazione finanziaria tende sovente a sospettare una distribuzione occulta di utili in presenza di sproporzioni ritenute ingiustificate tra costi e ricavi, ricorrendo all’accertamento analitico-induttivo.

Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate aveva fondato l’accertamento su una pretesa antieconomicità rilevata in sede di analisi delle dichiarazioni fiscali per il triennio 2015-2017. A fronte di una redditività apparente pari al 2,76%, giudicata incongrua rispetto ai costi del personale sostenuti (oltre 130mila euro nel solo 2016), l’Ufficio aveva ritenuto configurabile una distribuzione di dividendi non dichiarati, parametrando tali utili occulti al compenso medio unitario dei dipendenti. Ne erano scaturiti tre distinti avvisi di accertamento: uno nei confronti della società e due a carico delle socie, in quanto ritenute beneficiarie dei proventi occulti.

La difesa delle contribuenti ha articolato la propria linea argomentativa, da un lato, attraverso una corretta ricostruzione degli indici di redditività (Return on Equity – ROE e Return on Sales – ROS), i quali risultavano perfettamente coerenti con i parametri medi di settore; dall’altro, producendo idonea documentazione attestante l’esistenza di redditi da lavoro dipendente percepiti all’esterno dalle socie, a dimostrazione della liceità della gestione societaria e dell’assenza di qualsiasi forma di distribuzione dissimulata di utili.

La Corte tributaria di primo grado aveva disatteso tali argomentazioni, aderendo alla prospettazione dell’Amministrazione finanziaria. Tuttavia, in sede di gravame, i giudici di secondo grado hanno accolto l’appello, ritenendo fondate le censure difensive. Il Collegio ha valorizzato due profili: in primo luogo, l’assenza di contestazioni puntuali alla documentazione prodotta dalle contribuenti; in secondo luogo, la carenza di presunzioni gravi, precise e concordanti, così come richiesto dalla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione (cfr. Cass., sent. n. 9722/2015, n. 6978/2015, n. 14068/2014).

Appare evidente come l’onere probatorio in tema di antieconomicità gravi in capo all’Amministrazione, la quale è chiamata a dimostrare l’irragionevolezza della condotta imprenditoriale del contribuente, anche alla luce delle più recenti pronunce di legittimità (Cass., ord. n. 21531/2024). In difetto di tale dimostrazione, non può ritenersi legittimo l’accertamento induttivo, pena una lesione del principio di libera iniziativa economica, costituzionalmente garantito.

Nel caso de quo, la Corte ha ritenuto che la presenza di redditi esterni in capo alle socie, regolarmente documentati, fosse elemento sufficiente a escludere l’esistenza di una distribuzione occulta di utili, facendo venir meno la presunzione di antieconomicità che sorreggeva l’accertamento. Ciò implica un importante principio di diritto: la gestione societaria non può dirsi aprioristicamente antieconomica per il solo fatto di presentare margini ridotti, ove sia fornita dal contribuente una plausibile spiegazione del disequilibrio economico rilevato.

Il contributo giurisprudenziale in esame si colloca nel solco di un orientamento volto a temperare l’utilizzo dell’accertamento induttivo in presenza di società a ristretta base, evitando che la ridotta compagine sociale si trasformi in un mero criterio presuntivo di evasione, in assenza di riscontri fattuali concreti e oggettivi.

14 agosto 2025