Autore: Francesco Cervellino

La validità della notifica degli avvisi di accertamento alle società di fatto e le conseguenze sui successivi atti riscossivi: riflessioni a margine dell’Ordinanza della Corte di Cassazione del 14 febbraio 2025

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino e Avv. Francesca Coppola

Nel contesto dell’accertamento tributario, la fase della notificazione dell’avviso riveste un ruolo centrale tanto sul piano della legittimità dell’atto impositivo quanto su quello, parimenti decisivo, della successiva riscossione. L’ordinanza della Corte di Cassazione (Sezione Tributaria) 14 febbraio 2025, R.G.N. 15355/2022, si colloca lungo tale tracciato ricostruttivo e offre l’occasione per delineare, con rinnovata chiarezza esegetica, i limiti entro cui il rito dell’irreperibilità disciplinato dall’art. 60, comma 1, lettera e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, può dirsi utilmente esperibile quando destinatario dell’avviso di accertamento sia una società di fatto (S.d.f.).

In via preliminare, conviene ricordare che, in assenza di personalità giuridica, la S.d.f. opera quale centro d’imputazione di rapporti giuridici in capo ai soci che l’hanno costituita, sì che il legislatore fiscale, ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), imputa per trasparenza i relativi proventi ai singoli partecipanti. Proprio per tale ragione, l’Agenzia delle Entrate (AdE) procede sovente alla notifica dell’avviso direttamente alla formazione sociale, attribuendole un autonomo numero di codice fiscale e di partita IVA; nondimeno, l’atto di imposizione deve – per pacifico orientamento ermeneutico – pervenire all’indirizzo effettivo della sede dell’attività collettiva, pena l’invalidità dell’intero procedimento accertativo.

La pronuncia in commento trae origine da un’ipotesi paradigmatica: la Guardia di Finanza (G.d.F.), in esito ad attività ispettiva, rilevava l’esistenza di una S.d.f. impegnata nel commercio illecito di tabacchi lavorati esteri e formalmente insediata in un Comune non identificato; l’AdE emetteva, quindi, avviso di accertamento per un determinato periodo d’imposta, successivamente notificato, giusta dichiarata irreperibilità della società, con le forme contemplate dall’art. 60, comma 1, lettera e) (c.d. rito degli irreperibili). L’atto riscossivo susseguente – l’avviso di presa in carico di cui all’art. 29 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 – veniva invece recapitato personalmente a uno dei soci, ritenuto legale rappresentante di fatto e, in tale veste, illimitatamente responsabile.

Già i giudici di merito, con articolata motivazione, avevano ravvisato la nullità della notifica dell’avviso prodromico, sul presupposto che il messo comunale si fosse limitato ad attestare l’irreperibilità della società senza dar conto delle ricerche effettivamente compiute per accertarne l’«irreperibilità assoluta» nell’ambito territoriale comunale – accertamento viceversa richiesto dalla norma speciale. L’ordinanza di legittimità conferma integralmente tale esito, ribadendo come la relazione di notificazione debba contenere l’esplicitazione dell’attività indagatoria volta a verificare la cessazione di ogni collegamento tra il destinatario e il suo domicilio fiscale; solo in tal caso, la fictio iuris dell’avvenuta notificazione per irreperibilità può esplicare i propri effetti.

L’arresto impone dunque di rileggere la ratio degli artt. 60 del d.P.R. 600/1973 e 140 del codice di procedura civile (c.p.c.) in chiave complementare. Difatti, se il primo presidia il domicilio fiscale del contribuente e condiziona la validità del rito degli irreperibili al positivo svolgimento di ricerche idonee a escludere la presenza del soggetto nel Comune, il secondo – applicabile in via residuale – ammette il deposito dell’atto presso la casa comunale e l’affissione nell’albo pretorio, purché sia preliminarmente provato l’inutile esperimento del recapito presso l’indirizzo conosciuto. L’AdE aveva sostenuto che l’avvenuta spedizione di raccomandata A.R. contenente copia dell’avviso di affissione potesse supplire all’omessa verbalizzazione delle ricerche; la Cassazione, richiamando consolidati precedenti, ha tuttavia ribadito che la prova documentale della ricerca costituisce requisito formale indefettibile, non surrogabile ex post da elementi presuntivi.

Sul piano sistematico, la decisione depone in favore di una concezione che valorizza la natura strumentale della notifica rispetto al diritto di difesa, e che pertanto pretende un rango di «diligenza professionale qualificata» da parte dell’organo notificatore, specie allorché il destinatario sia entità priva di iscrizione nel Registro delle Imprese (R.d.I.) e di conseguenza meno agevolmente rintracciabile. La nullità, osserva la Corte, si propaga agli atti consequenziali secondo il principio della cascata invalidante, sicché ne è derivata l’illegittimità dell’avviso di presa in carico notificato al socio, non potendosi sanare sed posterius la violazione originaria.

L’orientamento in esame appare coerente con la nozione di «abuso del processo», laddove la contraria interpretazione – volta a privilegiare la mera conoscenza di fatto dell’atto da parte del contribuente – rischierebbe di svuotare di contenuto il precetto dell’art. 97 Cost. in tema di buon andamento e di imparzialità della Pubblica Amministrazione. Si potrebbe obiettare che l’attività di ricerca imposta al messo comunale trascende la fisiologica operatività delle S.d.f.; a ben vedere, però, l’onere probatorio così configurato rappresenta l’unico argine alla potenziale violazione del principio di proporzionalità, nella misura in cui impone all’Amministrazione di impiegare tutti gli strumenti disponibili – inclusi quelli meramente informali – prima di ricorrere alla forma di notifica più gravosa.

Più in generale, la pronuncia contribuisce a puntualizzare l’interazione fra giudizio di cassazione e contenzioso tributario, chiarendo che l’impugnazione di un atto riscossivo colpisce non soltanto l’autonomo profilo funzionale di tale provvedimento, ma, ove si deduca la nullità derivata, investe anche la legittimità del presupposto impositivo. Ne consegue che l’accertamento della nullità della notifica originaria, anche per vizi meramente formali, conduce al consolidarsi dell’annullamento del successivo titolo esecutivo, a salvaguardia dell’unitarietà del procedimento.

L’ordinanza in commento si candida a costituire precedente di rilievo nel quadro della giurisprudenza di legittimità, riaffermando l’esigenza di un’applicazione rigorosa delle formalità notificatorie e ponendo in risalto il ruolo garantista della Cassazione nella tutela dei diritti del contribuente. In prospettiva, pare auspicabile un intervento normativo di coordinamento che chiarisca, in modo espresso, l’estensione degli obblighi di ricerca nei confronti dei soggetti non iscritti nei registri pubblici, così da ridurre il contenzioso e favorire una più efficace interazione fra fisco e contribuenti.

4 agosto 2025

Il repêchage e lo ius variandi: coordinate sistematiche e funzionali tra tutela del posto di lavoro e potere organizzativo datoriale

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino e Avv. Francesca Coppola

L’ordinanza della Corte di cassazione n. 19556 del 2025, nel confermare la legittimità di un licenziamento intimato a seguito del rifiuto del lavoratore di accettare mansioni inferiori con retribuzione decurtata, rappresenta un significativo sviluppo nella delineazione delle relazioni sistematiche tra l’obbligo di repêchage e l’istituto del mutamento di mansioni disciplinato dall’articolo 2103 del Codice civile. Essa consente una riflessione approfondita sul bilanciamento tra interesse datoriale all’efficientamento organizzativo e diritto del lavoratore alla conservazione dell’occupazione.

Si osserva, infatti, come la Suprema Corte ribadisca la piena autonomia concettuale e funzionale dell’obbligo di repêchage rispetto alla disciplina dello ius variandi. Mentre quest’ultimo costituisce espressione del potere unilaterale del datore di lavoro di modificare le mansioni del dipendente per esigenze organizzative sopravvenute, con rigorosa salvaguardia del livello retributivo e della categoria legale di appartenenza, il repêchage si colloca in una fase patologica e terminale del rapporto, ove assume una funzione tipicamente conservativa. In tale contesto, l’interesse primario tutelato dall’ordinamento è quello del lavoratore a evitare la perdita del posto, anche al costo di una dequalificazione professionale o di una penalizzazione economica.

La rilevanza sistemica del principio di repêchage si fonda su un dovere di diligenza professionale qualificata in capo al datore di lavoro, che deve attivarsi per verificare concretamente e oggettivamente la possibilità di reimpiego del dipendente in mansioni compatibili con la professionalità già acquisita. Non si tratta di un obbligo meramente formale o documentale, bensì di una ricerca effettiva, che presuppone un’analisi dell’organico aziendale e della struttura produttiva. Tuttavia, come chiarito dalla Corte, tale obbligo non si estende fino a comprendere la necessità di formare ex novo il lavoratore per adibirlo a mansioni non coerenti con il suo bagaglio professionale. Ciò che rileva è esclusivamente l’accessibilità immediata a compiti compatibili, indipendentemente dalla loro qualificazione giuridica o dalla collocazione nell’inquadramento formale.

Di contro, l’esercizio dello ius variandi è condizionato dall’esistenza di modificazioni organizzative che giustifichino la nuova assegnazione e dalla permanenza del livello retributivo, cui si aggiunge l’obbligo formativo datoriale, quale garanzia di idoneità tecnica e professionale alle nuove mansioni. Il terzo comma dell’articolo 2103 c.c. attribuisce al datore il potere di assegnare il dipendente a mansioni inferiori nei soli casi in cui la riorganizzazione incida sulla posizione lavorativa, sempreché le nuove mansioni rientrino nella medesima categoria legale. In tale ipotesi, il mantenimento del trattamento economico è elemento indefettibile di legittimità, così come l’adempimento dell’obbligo di adeguata formazione.

Appare dunque evidente che i due istituti si muovano su assi normativi distinti e obbediscano a logiche differenziate: il repêchage è funzionale alla continuità del rapporto e costituisce strumento di tutela dell’occupazione, mentre lo ius variandi rappresenta una prerogativa datoriale che, seppur limitata, consente una gestione adattiva delle risorse umane in costanza del rapporto. In tale quadro, la distinzione tra i due strumenti non è meramente nominalistica, bensì assume rilievo sostanziale ai fini della determinazione dei confini della legittimità dell’azione datoriale.

L’elaborazione giurisprudenziale più recente, come quella contenuta nelle ordinanze n. 17036 e n. 10627 del 2024, consolidano l’orientamento secondo cui l’obbligo di repêchage non comprende alcun dovere di riconversione professionale, né impone al datore di lavoro un’attività proattiva volta alla creazione di nuove mansioni. La verifica si arresta al perimetro delle competenze già consolidate, escludendo soluzioni che implichino percorsi formativi specifici o investimenti formativi.

La corretta interpretazione dei due istituti impone una loro netta distinzione sul piano logico e giuridico: il repêchage, per la sua natura funzionalmente protettiva del lavoratore, si caratterizza come limite esterno alla legittimità del licenziamento; lo ius variandi, invece, esprime una facoltà di gestione imprenditoriale interna al rapporto, in quanto tale subordinata a requisiti strutturali più stringenti, con effetti sulle condizioni giuridiche ed economiche del dipendente. La lettura congiunta delle recenti pronunce della Corte rafforza questa dicotomia, offrendo un quadro sistematicamente coerente per la risoluzione delle controversie in materia di licenziamento e mobilità interna.

31 luglio 2025

Patti prematrimoniali e autonomia privata nel diritto di famiglia: la nuova frontiera dell’autodeterminazione negoziale tra coniugi nella recente giurisprudenza della Cassazione

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino e Avv. Francesca Coppola

Appare oramai innegabile che il diritto delle relazioni familiari, nel suo evolversi sistemico, si stia orientando verso modelli sempre più permeabili alle dinamiche privatistiche e alla logica dell’autonomia contrattuale, come confermato dalla recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 20415 del 21 luglio 2025. In tale provvedimento, la Suprema Corte, con un deciso scarto rispetto all’orientamento tradizionale, ha riconosciuto la legittimità di patti stipulati in costanza di matrimonio, finalizzati a regolare ex ante gli effetti patrimoniali derivanti da una eventuale futura crisi coniugale, sia essa concretizzatasi in una separazione personale ovvero in un divorzio.

Tale svolta giurisprudenziale si configura come un punto di rottura rispetto all’impostazione sinora prevalente, secondo cui simili convenzioni risultavano affette da illiceità della causa, in quanto ritenute idonee a ledere l’ordine pubblico familiare ovvero a compromettere la stabilità dell’unione coniugale. Il mutamento interpretativo si fonda su una rinnovata lettura dell’art. 1322, secondo comma, del codice civile, che consente ai privati di concludere contratti atipici qualora gli interessi perseguiti risultino meritevoli di tutela secondo l’ordinamento. In tale contesto normativo, l’interesse a predisporre una regolamentazione preventiva della crisi matrimoniale, evitando lacerazioni economico-patrimoniali e conflitti giudiziari, è stato riconosciuto come pienamente conforme ai canoni di liceità e meritevolezza.

La fattispecie esaminata dalla Corte trae origine da una vicenda paradigmatica: una coniuge, nel corso del matrimonio, aveva destinato risorse personali all’incremento del patrimonio dell’altro coniuge, in assenza di un formale riconoscimento giuridico di tale apporto. L’accordo intervenuto tra le parti prevedeva, in caso di separazione, il trasferimento di determinati beni mobili, quali un motociclo e un’imbarcazione, a compensazione del contributo patrimoniale fornito. La Cassazione ha valorizzato il carattere paritetico, simmetrico e razionale del patto, escludendo ogni intento elusivo e riconducendolo alla categoria del contratto atipico con condizione sospensiva lecita, la cui efficacia risulta subordinata all’avverarsi di un evento incerto – la separazione – ma non auspicato né incentivato dalle parti.

L’operazione ermeneutica compiuta dalla Suprema Corte si segnala per l’eleganza tecnico-giuridica con cui ha saputo collocare tali accordi in una zona franca tra contratto e status, evitando interferenze con i diritti indisponibili e preservando l’autonomia privata entro limiti coerenti con i principi fondamentali dell’ordinamento. Si valorizza, in tal modo, una concezione della famiglia non più intesa come istituzione rigidamente eteronoma, bensì come ambito di relazioni giuridiche suscettibili di modulazione negoziale, in ossequio ai principi di libertà personale, solidarietà e responsabilità.

Il riconoscimento della liceità di tali patti predivorzili si inserisce in un contesto più ampio di progressiva privatizzazione del diritto di famiglia, in cui la dimensione autoritativa cede il passo a strumenti di regolazione consensuale. È in questo scenario che si afferma il concetto di patto prematrimoniale all’italiana, che, pur mancando di un’espressa disciplina normativa, si allinea alle esperienze dei sistemi di civil law e common law europei, in particolare al prenuptial agreement anglosassone e al contrat de mariage francese.

L’apertura alla validità di simili convenzioni implica una ridefinizione dei rapporti tra autonomia contrattuale e limiti di ordine pubblico familiare, imponendo una rinnovata riflessione sui confini della disponibilità dei diritti derivanti dallo status coniugale. La distinzione tra aspetti patrimoniali, suscettibili di disciplina preventiva, e aspetti personali, sottoposti al controllo giudiziale in funzione di tutela dei soggetti deboli – minori, anzitutto – costituisce un discrimine fondamentale per la tenuta costituzionale dell’impianto ricostruttivo adottato.

In definitiva, la pronuncia in commento segna l’avvento di un paradigma giuridico più maturo e consapevole, che riconosce nei coniugi soggetti titolari di una piena capacità di autodeterminazione negoziale, anche in previsione della disgregazione del vincolo matrimoniale. Si tratta di un’evoluzione coerente con il principio personalistico di cui all’art. 2 della Costituzione e con il principio di uguaglianza sostanziale ex art. 3, comma secondo, nonché con l’orientamento favorevole all’autonomia contrattuale delineato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

L’ordinanza n. 20415/2025 rappresenta, dunque, un precedente destinato a incidere profondamente sull’architettura del diritto familiare italiano, non solo sotto il profilo dogmatico, ma anche per le sue ricadute operative nella prassi forense e nella mediazione familiare. Si apre una nuova stagione interpretativa, in cui l’intervento giurisdizionale lascia progressivamente spazio a forme di autoregolamentazione razionale e consensuale, capaci di restituire centralità alle scelte personali e di mitigare la conflittualità attraverso strumenti giuridici innovativi, improntati al principio di responsabilità contrattuale anche nell’ambito delle relazioni familiari.

29 luglio 2025