Autore: Francesco Cervellino

Grave insubordinazione e giusta causa di licenziamento: la centralità del vincolo fiduciario nella più recente giurisprudenza di legittimità

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino e Avv. Francesca Coppola

L’ordinanza n. 3162/2025 della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, assume una valenza paradigmatica nell’ambito della riflessione giuridica concernente la legittimità del licenziamento disciplinare per giusta causa, con particolare riferimento all’interpretazione dell’art. 2119 del codice civile e alle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicabile. L’analisi condotta dalla Suprema Corte si caratterizza per una rigorosa applicazione dei criteri ermeneutici propri della clausola generale della giusta causa, valorizzando la funzione dell’ordinamento collettivo e la coerenza con i principi giuslavoristici consolidati.

La vicenda giudiziaria si sviluppa a seguito dell’impugnazione di un licenziamento disciplinare irrogato per giusta causa, fondato su un episodio in cui la dipendente, in un contesto di dissenso rispetto a una direttiva impartita, aveva rivolto un’espressione oggettivamente ingiuriosa nei confronti del proprio superiore gerarchico, alla presenza di un’altra lavoratrice, manifestando contestualmente un rifiuto di adempiere alla disposizione ricevuta. La Corte d’Appello, sovvertendo le precedenti pronunce di merito, ha ritenuto tale condotta riconducibile alla fattispecie di grave insubordinazione delineata dall’art. 32, lett. v), del CCNL AIAS, escludendo altresì che le circostanze soggettive potessero elidere il disvalore della condotta.

La Corte di Cassazione, confermando la decisione della Corte territoriale, ha ribadito l’autonomia del giudizio di merito nella valutazione della lesione del vincolo fiduciario, purché sorretto da una motivazione congrua e immune da vizi logico-giuridici. In particolare, ha sottolineato come l’insulto rivolto al superiore, accompagnato dal rifiuto all’adempimento, si configuri quale condotta idonea a compromettere radicalmente la struttura fiduciaria del rapporto, integrando pertanto un’ipotesi di giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c.

Di rilievo è la precisazione della Corte in ordine al valore normativo delle clausole generali, che impone una loro specificazione alla luce dei principi costituzionali, della coscienza sociale e delle previsioni della contrattazione collettiva. L’attività di qualificazione giuridica della condotta rilevante, in quanto sussunzione sotto la fattispecie normativa, appartiene alla dimensione giuridica e, in quanto tale, è suscettibile di controllo in sede di legittimità solo laddove siano rinvenibili errori nella identificazione dei parametri normativi integrativi. Di contro, l’accertamento dei fatti storici e la loro valutazione concreta rimangono prerogativa esclusiva del giudice di merito.

In tale contesto, la Corte ha ritenuto irrilevante la dedotta insussistenza di una recidiva in senso tecnico, evidenziando come la menzione di un precedente disciplinare, pur risalente, non costituisse fondamento autonomo della decisione bensì un elemento utile a qualificare la personalità professionale della dipendente. La giurisprudenza, d’altronde, è costante nel riconoscere al giudice di merito la facoltà di considerare episodi pregressi, ancorché non rilevanti ai fini della recidiva in senso stretto, ove funzionali alla ricostruzione della condotta complessiva e dell’idoneità della stessa a incidere sulla tenuta del vincolo fiduciario.

Quanto alla censura relativa alla regolamentazione delle spese processuali, il Collegio ha osservato che la statuizione della Corte territoriale è perfettamente coerente con il principio di soccombenza sancito dall’art. 91 c.p.c., e non suscettibile di revisione in difetto di un radicale sovvertimento dell’esito del giudizio di merito, che nel caso di specie non sussiste.

La pronuncia in esame assume pertanto rilevanza sistematica, non solo per la conferma della centralità del vincolo fiduciario nel rapporto di lavoro subordinato, ma anche per il rigore metodologico con cui vengono delimitati i confini del sindacato di legittimità in presenza di clausole generali. Essa si inserisce in un solco interpretativo che riafferma l’autonomia del giudizio di fatto e la non sindacabilità delle valutazioni del giudice di merito in assenza di vizi strutturali della motivazione o di erronea interpretazione delle norme giuridiche applicabili. In definitiva, si tratta di una decisione che valorizza la funzione regolativa della giurisprudenza di legittimità nell’ambito del diritto del lavoro, riaffermando con nettezza i principi di proporzionalità, correttezza e rispetto dell’ordine organizzativo aziendale come parametri fondamentali della legittimità del recesso datoriale per giusta causa.

25 luglio 2025

L’indennità risarcitoria per i licenziamenti illegittimi nelle microimprese dopo la sentenza 118/2025 della Corte costituzionale: profili di incostituzionalità, diritto dell’Unione e prospettive di riforma.

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino e Avv. Francesca Coppola

Premessa metodologica e obiettivi dell’indagine

Si osserva che la sentenza n. 118 del 22 luglio 2025 della Corte costituzionale (di seguito, «CC») costituisce un passaggio dirimente nel processo, ormai decennale, di ri-equilibrio delle tutele contro i licenziamenti illegittimi introdotte con il Jobs Act – locuzione con la quale si indica, in maniera sintetica, il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 («D.Lgs. 23/2015»). Il presente contributo si propone di approfondire, secondo una prospettiva giuridico-economica, gli effetti sistemici della declaratoria di incostituzionalità del limite massimo di sei mensilità previsto per l’indennità risarcitoria dovuta dai datori di lavoro che occupino un numero di dipendenti pari o inferiore a quindici (le c.d. microimprese). L’analisi si articola lungo quattro direttrici: ricostruzione del quadro normativo anteriore alla pronuncia; esame critico della motivazione della CC; interazione con il diritto dell’Unione europea; implicazioni economiche e prospettive di intervento legislativo.

Il perimetro normativo ante 2025 e la logica del doppio dimezzamento

All’esito della riforma del 2015, la tutela del lavoratore licenziato illegittimamente risultava graduata in base alla dimensione occupazionale del datore di lavoro. Il meccanismo si basava su un duplice criterio: dimezzamento della forbice indennitaria rispetto al regime generale applicabile alle imprese sopra la soglia dimensionale e previsione, per le microimprese, di un tetto fisso ed insuperabile di sei mensilità. La soluzione si giustificava, in chiave politico-legislativa, con la pretesa di non gravare eccessivamente sulla capacità finanziaria delle realtà produttive di piccola scala. Tuttavia, la rigidità del modello determinava una protezione marcatamente inferiore rispetto a quella assicurata ai lavoratori di imprese medio-grandi, comprimendo finalità tanto riparatorie quanto deterrenti.

Le censure di legittimità costituzionale: parametro dell’articolo 3 Cost. e valore del principio di eguaglianza sostanziale

Appare evidente che la CC abbia valorizzato il principio di eguaglianza in una dimensione sostanziale, giudicando irragionevole un trattamento deteriore non ancorato a criteri oggettivi di proporzionalità tra gravità dell’inadempimento datoriale e quantum del ristoro. La rigidità del tetto, qualificato come forfait automatico, precludeva ogni valutazione in concreto delle conseguenze individuali del recesso, impedendo la personalizzazione dell’indennizzo, con ciò violando non solo l’articolo 3 Cost. ma anche i precetti di adeguatezza e proporzionalità che permeano il diritto del lavoro in una prospettiva evolutiva. La CC, nell’argomentare la pronuncia, ha altresì richiamato la tutela della dignità del lavoratore (articolo 36 Cost.) e la necessità che la sanzione ottemperi alla funzione dissuasivo-preventiva riconosciuta alle misure risarcitorie in dottrina e giurisprudenza.

Il dialogo con la giurisprudenza unionale: effettività, dissuasività, proporzionalità

Il percorso ermeneutico tracciato dalla CC si inserisce nel solco della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea («CGUE») – si richiamino, inter alia, le decisioni Marshall, Von Colson e, in materia lavoristica, Porras Guisado – ove si afferma che la sanzione deve essere «effettiva, proporzionata e dissuasiva». La disciplina censurata, per la sua intrinseca modestia economica, risultava inidonea a dissuadere comportamenti elusivi e a reintegrare integralmente il danno sofferto, ponendosi in contrasto con l’articolo 30 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (protezione in caso di licenziamento ingiustificato) e con la direttiva 2019/1152/UE, che valorizza il principio di certezza e adeguatezza delle tutele.

Dimensione economica e law and economics del licenziamento nelle microimprese

Sul piano economico, l’eliminazione del tetto massimo incrementa il costo atteso del licenziamento illegittimo, modificando la struttura degli incentivi e potenzialmente riducendo l’incidenza di recesso ingiustificato. Nell’ottica dell’analisi economica del diritto (law and economics), la ricalibratura dell’indennità serve sia a internalizzare esternalità negative – quali la perdita di capitale umano e l’instabilità occupazionale – sia a preservare un adeguato livello di flessibilità imprenditoriale. Resta comunque una disparità di tutela rispetto ai lavoratori delle imprese medio-grandi, poiché continua ad operare il dimezzamento della forbice; disparità che, seppur ritenuta temporaneamente ragionevole dalla CC, potrebbe divenire oggetto di future censure laddove il legislatore non intervenga a definire parametri più analitici.

Comparazione con altri ordinamenti: Spagna e Germania

Un rapido confronto comparatistico evidenzia che in Spagna, dopo la riforma del 2022, la tutela indennitaria per licenziamento senza giusta causa varia da trentatré giorni a quarantacinque giorni di salario per anno di servizio, senza differenziazioni dimensionali, mentre in Germania il Kündigungsschutzgesetz garantisce al lavoratore illegittimamente licenziato la reintegrazione o, in alternativa, un’indennità determinata dal giudice in misura pari a uno o due mesi di retribuzione per ogni anno di anzianità. Nessuno dei due sistemi prevede una riduzione automatica correlata al numero di dipendenti, lasciando piuttosto spazio alla valutazione giudiziale e alla contrattazione collettiva.

Il nuovo assetto post-sentenza: ruolo del giudice e rischio di disomogeneità applicativa

La caduta del tetto massimo apre uno scenario in cui il potere discrezionale del giudice del lavoro riacquista centralità. Il ristoro potrà ora modulare fino a diciotto mensilità – limite che, per la verità, continua a discendere dal combinato disposto degli articoli 3, 4 e 6 D.Lgs. 23/2015 – conferendo al giudicante la possibilità di parametrare l’indennità al danno effettivamente patito, alla gravità della condotta datoriale, alla diligenza professionale qualificata richiesta al datore di lavoro e alle condizioni soggettive del lavoratore. Tale accentuazione del potere valutativo, se non accompagnata da linee guida legislative o da criteri tabellari di matrice collettiva, rischia tuttavia di alimentare disarmonie giurisprudenziali territoriali, con implicazioni negative sul principio di certezza del diritto.

Prospettive di intervento del legislatore: oltre la logica del mero dimezzamento quantitativo

Alla luce del monito additivo già formulato con la sentenza 183/2022 e ribadito con la decisione in commento, appare probabile un intervento del Parlamento volto a definire un sistema sanzionatorio che coniughi tre esigenze: protezione effettiva del lavoratore; sostenibilità per le microimprese; prevedibilità dell’esito giudiziale. È auspicabile l’introduzione di un criterio di base ancorato alla retribuzione mensile media nazionale, integrato da un moltiplicatore collegato ad anzianità di servizio, dimensione aziendale effettiva (rectius: fatturato o valore aggiunto), gravità del vizio e intensità del danno subito. Una opzione alternativa consisterebbe nel riconoscere al giudice un potere di adattamento entro valori-soglia diversificati, corredato da un obbligo motivazionale rafforzato, sul modello del sistema tabellare del danno non patrimoniale.

Si può concludere che la sentenza 118/2025 non solo ristabilisce la coerenza costituzionale del sistema sanzionatorio, ma inaugura un percorso di convergenza con gli standard unionali di effettività e proporzionalità delle tutele contro il licenziamento illegittimo. Resta ineludibile una riforma organica che superi l’attuale criterio del semplice dimezzamento quantitativo, introducendo parametri di calcolo che riflettano, con maggiore finezza, la diversità delle situazioni concrete. In tal modo, il diritto vivente potrà evolvere verso un equilibrio effettivo fra esigenze di flessibilità imprenditoriale e garanzie di tutela dei lavoratori, realizzando il precetto costituzionale di eguaglianza sostanziale e l’obiettivo, di matrice unionale, di protezione efficace contro i licenziamenti ingiustificati.

22 luglio 2025

L’estratto di ruolo tra interesse ad agire e criteri di immediata giustiziabilità: un itinerario ermeneutico alla luce dell’Ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, 17 luglio 2025 n. 19860.

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino e Avv. Francesca Coppola

Si premette che l’estratto di ruolo (EdR) – documento interno formato dall’Agente della Riscossione (AdR), recante la trasposizione informatica degli elementi del ruolo esecutivo – riveste una duplice natura: da un lato strumento conoscitivo posto a tutela del contribuente ai sensi dell’art. 26, comma 5, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602; dall’altro lato pièce probatoria destinata ad attivare la procedura coattiva. Tale duplicità impone di interrogarsi sulle condizioni di immediata impugnabilità del medesimo, con particolare riguardo all’esistenza di un pregiudizio attuale idoneo a integrare il presupposto dell’interesse ad agire ex art. 100 del codice di procedura civile (c.p.c.).

L’ordinanza in commento, collocandosi nel solco delle Sezioni Unite 6 settembre 2022 n. 26283, cristallizza il principio secondo cui l’EdR è sindacabile in via autonoma soltanto quando il contribuente dimostri, aliunde, un danno concreto e attuale collegato all’iscrizione a ruolo, secondo le fattispecie tassative delineate dall’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 602/1973, come introdotto dall’art. 3-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla legge 17 dicembre 2021 n. 215, e successivamente modificato dal decreto legislativo 29 luglio 2024 n. 110. Il legislatore ha precisato che tale danno si configura, inter alia, nella compromissione della partecipazione a procedure di evidenza pubblica, nell’impossibilità di incassare crediti vantati verso pubbliche amministrazioni ovvero nella perdita di contributi, sovvenzioni e agevolazioni.

L’intervento normativo del 2024 ha ampliato gli ambiti di operatività della clausola di pregiudizio, introducendo tra le ipotesi di immediata giustiziabilità il blocco dell’accesso ai mercati regolamentati del capitale e quello alla contrattazione pubblica di derivati su titoli di Stato. Ne consegue un paradigma di tutela selettiva, coerente con i princìpi di proporzionalità e ragionevole durata del processo ex artt. 24 e 111 della Costituzione, che la Corte di Cassazione – nella pronuncia del 2025 – assume quale parametro ermeneutico dirimente.

L’articolata motivazione della Corte respinge la tesi del ricorrente, secondo la quale il superamento del precedente delle Sezioni Unite n. 19704/2015 determinerebbe un vulnus dell’art. 374 c.p.c., chiarendo che nel nostro ordinamento il principio di autorevolezza del precedente non assurge mai a vincolatività in senso stretto. Se ne desume che la funzione nomofilattica perseguita dalla Corte non contrasta con la possibilità di una evoluzione interpretativa, purché sorretta da argomentazione puntuale e coerente con le sopravvenienze legislative.

Sul piano probatorio, la sentenza ribadisce l’obbligo, gravante sull’AdR in forza della diligenza professionale qualificata, di documentare l’avvenuta notifica delle cartelle di pagamento. La produzione in giudizio degli avvisi di ricevimento e delle relate di notifica mediante posta elettronica certificata (PEC) soddisfa il requisito dell’estrinsecazione documentale, salvo che il contribuente fornisca una prova contraria di pari robustezza idonea a scalfire la presunzione di regolarità. A ciò si aggiunge la valorizzazione, da parte della Corte, dell’art. 26-ter d.P.R. 602/1973 – introdotto dal decreto legislativo 23 marzo 2025 n. 48 – che disciplina la domiciliazione digitale del contribuente e sancisce l’equipollenza funzionale tra notificazioni telematiche e notificazioni tradizionali.

La giurisprudenza di legittimità commentata si distingue, inoltre, per il richiamo alla giurisprudenza costituzionale del 2023 e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea (CGUE) in materia di effettività della tutela giurisdizionale, segnatamente alla sentenza 25 novembre 2024, causa C-812/22, che ha reputato compatibile con l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea la subordinazione dell’azione giudiziaria alla prova di un danno effettivo, purché la restrizione non snaturi il nucleo del diritto di difesa. Tale raffronto consente di leggere il meccanismo del pregiudizio attuale come clausola di ragionevole filtro, non già come ostracismo alla tutela stessa.

A livello sistematico, l’ordinanza n. 19860/2025 contribuisce a consolidare la tendenza a ricondurre la nozione di “impugnabilità immediata” ad ambiti ove il ruolo o la cartella assumono la funzione di presupposto essenziale per la realizzazione di situazioni giuridiche rilevanti; in tal modo, si attenua il rischio di un contenzioso meramente dilatorio che potrebbe minare la certezza delle entrate erariali e pregiudicare la credibility sovrana sui mercati finanziari. La Suprema Corte si fa così interprete di un bilanciamento dinamico tra efficienza della riscossione e garanzie del contribuente, in coerenza con la clausola di buon andamento ex art. 97 Cost.

Dal punto di vista operativo, la pronuncia impone al difensore del contribuente di presidiare la prova del nesso eziologico tra la permanenza dell’iscrizione a ruolo e il danno prospettato, mediante la produzione di documentazione idonea a rappresentare la lesione specifica; diversamente, l’impugnazione dell’EdR sarà dichiarata inammissibile, con eventuale condanna alle spese ex art. 96, comma 3, c.p.c., per lite temeraria.

Sotto il profilo della teoria generale del processo, si intravede una rinnovata centralità della categoria delle condizioni dell’azione, la cui flessibilità consente alla giurisprudenza di adattare il perimetro dell’interesse ad agire all’evolversi del contesto normativo ed economico. Tale approccio, lungi dal sacrificare la certezza del diritto, riflette l’esigenza di allineare il diritto vivente ai princìpi di efficienza amministrativa e sostenibilità del carico giurisdizionale.

L’Ordinanza 17 luglio 2025 n. 19860 costituisce un passaggio chiave nello sviluppo del diritto processuale tributario, poiché conferma la vocazione funzionale della tutela giurisdizionale, orientandola verso la soluzione di conflitti dotati di effettiva valenza patrimoniale. L’EdR resta dunque impugnabile, ma soltanto a fronte di una comprovata lesione in atto: un principio che, lungi dall’impoverire il diritto di difesa, ne esalta la componente sostanziale, nell’ottica di evitare che il rito si converta in un mero simulacro di protezione privo di rispondenza reale. Tale approdo interpretativo appare coerente con il più ampio disegno di digitalizzazione e razionalizzazione del sistema di riscossione, inaugurato dal legislatore negli ultimi anni e destinato a incidere in modo profondo sull’architettura del contenzioso tributario.

21 luglio 2025