Autore: Francesco Cervellino

La configurazione giuridica del ramo d’azienda tra autonomia funzionale, clausole di manleva e tutela dei lavoratori: riflessioni sistematiche alla luce della più recente giurisprudenza.

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino e Avv. Francesca Coppola

La riflessione dottrinale e giurisprudenziale degli ultimi anni ha progressivamente ridefinito la nozione di ramo d’azienda ex art. 2112 cod. civ., collocandola in un più ampio contesto di efficienza nella circolazione dei complessi aziendali e di tutela occupazionale. In tale evoluzione ermeneutica, la Suprema Corte ha costantemente valorizzato la compresenza dei requisiti della preesistenza dell’entità produttiva e della sua autonomia funzionale, intesi come parametri strutturali imprescindibili per l’operatività del principio di continuità dei rapporti di lavoro.

Inquadramento normativo e ratio legis

Il trasferimento d’azienda o di parte di essa è disciplina di matrice eurounitaria, oggi cristallizzata nella direttiva 2001/23/CE. Il legislatore interno, attraverso l’art. 2112 cod. civ., assicura la salvaguardia dei diritti dei lavoratori mediante la prosecuzione automatica del rapporto alle dipendenze del cessionario, con una solidarietà fra cedente e cessionario che opera quale strumento di rafforzamento della garanzia creditoria. La norma, letta sistematicamente con gli artt. 2555 ss. cod. civ. e con la disciplina concorsuale, persegue l’equilibrio tra libertà di iniziativa economica e tutela dell’occupazione, imponendo che il complesso trasferito presenti una consistenza organizzativa sufficiente a renderlo idoneo all’esercizio autonomo di un’attività economica.

La preesistenza dell’entità produttiva e la sua autonomia funzionale

Sul piano definitorio, l’indagine sull’autonomia funzionale si concentra sulla capacità del segmento trasferito di assolvere a un determinato obiettivo produttivo in via autonoma, senza dipendere, sotto il profilo tecnico, organizzativo e gestionale, da ulteriori strutture dell’alienante. L’accertamento di tale requisito è eminentemente fattuale e spetta al giudice del merito, investito del compito di verificare, in concreto, se l’insieme di beni, risorse umane e immateriali costituisca un sistema autosufficiente.

La preesistenza, d’altra parte, esige che l’organizzazione minima indispensabile sia già in essere prima dell’atto traslativo. Tale principio, di matrice europea, risponde all’esigenza di impedire pratiche elusive volte a costruire artificiosamente un complesso ad hoc, con l’unico fine di aggirare la disciplina di tutela dei lavoratori. La giurisprudenza ha chiarito che eventuali modifiche, ristrutturazioni o integrazioni successive al trasferimento non elidono, di per sé, la qualificazione originaria, salvo che alterino al punto da snaturare l’assetto organizzativo preesistente.

Il ruolo delle clausole di manleva e l’autonomia contrattuale

Particolare rilievo rivestono le pattuizioni con cui le parti regolano i reciproci rapporti di garanzia in ordine agli oneri derivanti dal personale trasferito. La clausola di manleva, frequentemente inserita nei contratti di cessione o di affitto di ramo, mira a disciplinare la ripartizione interna dei costi e dei rischi connessi alle obbligazioni lavoristiche. La Suprema Corte, muovendo dal combinato disposto degli artt. 1292 ss. cod. civ. e 1322 cod. civ., ha puntualizzato che tali pattuizioni, lungi dal ledere l’inderogabile tutela del lavoratore, agiscono sul piano dei rapporti interni tra i coobbligati solidali, dove vige la libertà negoziale, purché non si tenti di neutralizzare il vincolo di solidarietà verso il lavoratore medesimo.

Profili processuali: delimitazione del sindacato di legittimità

Sotto il profilo processuale, l’accertamento dell’autonomia funzionale si configura quale quaestio facti, sottratta al riesame in sede di legittimità, ove il ricorrente non dimostri un vizio di sussunzione o di violazione delle regole ermeneutiche. In tale contesto, la Corte di cassazione ribadisce che una doglianza rivolta a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio si traduce, nella sostanza, in una richiesta di terzo grado di merito, inammissibile nell’impalcatura del giudizio di cassazione.

Impugnazione del licenziamento e continuità del rapporto

La continuità ex lege del rapporto di lavoro con il cessionario non implica l’automatica retroattività delle obbligazioni sorte antecedentemente alla cessione. Ne discende che il lavoratore, licenziato dal cedente, non è onerato di impugnare immediatamente il recesso anche nei confronti del cessionario. L’intervento legislativo tende, infatti, a proiettare la solidarietà nel futuro del rapporto, non retroagendo sugli atti già perfezionatisi, i quali restano imputabili esclusivamente al soggetto che li ha posti in essere.

La diligenza professionale qualificata come criterio guida

L’evoluzione giurisprudenziale mostra una costante tensione verso la valorizzazione della diligenza professionale qualificata (art. 1176, co. 2, cod. civ.) quale paradigma comportamentale delle imprese coinvolte nel trasferimento. Tale parametro impone una valutazione ex ante della compatibilità tra assetto organizzativo trasferito e obiettivi produttivi perseguiti dal cessionario, affinché la contrattazione si svolga in modo informato e rispettoso delle tutele inderogabili.

Osservazioni conclusive

L’odierno assetto interpretativo dell’art. 2112 cod. civ. mostra come la tutela dei lavoratori e l’esigenza di fluidità delle operazioni societarie possano coesistere in un bilanciamento ragionevole. L’autonomia funzionale e la preesistenza del ramo costituiscono, da un lato, il presupposto logico-giuridico per l’applicazione della normativa di tutela; dall’altro, le clausole di manleva, opportunamente calibrate, consentono alle imprese di distribuire i rischi in modo efficiente, sempre nel rispetto dei limiti inderogabili posti dal legislatore. La Suprema Corte, nel fissare tali coordinate, offre un quadro di certezza applicativa che, se correttamente interiorizzato dagli operatori, può ridurre sensibilmente il contenzioso e favorire strategie di business transfer fisiologiche, orientate a una crescita competitiva sostenibile.

11 luglio 2025

La liquidazione dell’imposta di successione tra dichiarazioni integrative e potere di autotutela: osservazioni a margine della recente pronuncia della Corte Suprema di Cassazione.

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino

La sentenza n. 18266 del 2025, pronunciata dalla Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, si inserisce con forza nel panorama delle decisioni di maggiore rilievo in materia di imposizione successoria, offrendo un’interpretazione di sicura rilevanza sia per la prassi applicativa sia per l’elaborazione dottrinale. L’arresto affronta, con rigore argomentativo e puntualità sistematica, questioni centrali attinenti alla natura giuridica della dichiarazione integrativa di successione e agli obblighi dell’Amministrazione finanziaria in sede di liquidazione dell’imposta, con specifico riferimento alla disciplina dettata dal Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni.

La fattispecie esaminata trae origine da una controversia promossa da due eredi, le quali avevano impugnato le cartelle di pagamento emesse dall’Agenzia delle Entrate in relazione all’imposta di successione dovuta in qualità di coeredi della de cuius. Le ricorrenti avevano depositato due distinte dichiarazioni di successione: la prima, contenente l’indicazione di cespiti patrimoniali, e una successiva dichiarazione integrativa, con la quale non si erano limitate ad un mero adeguamento monetario dei valori espressi nella precedente dichiarazione, ma avevano provveduto a rettificare e modificare in modo sostanziale le poste patrimoniali dichiarate, segnalando altresì il pagamento di imposte dovute in Francia per beni immobili situati nel territorio di quello Stato.

La Suprema Corte ha affrontato in maniera analitica il tema, chiarendo come la seconda dichiarazione, in quanto idonea ad incidere in modo rilevante sulla determinazione della base imponibile, dovesse considerarsi a tutti gli effetti una nuova dichiarazione ai sensi degli articoli 28, comma 6, e 31, comma 3, del Testo Unico. Tali disposizioni, infatti, prevedono espressamente la possibilità di presentare dichiarazioni integrative o modificative, imponendo all’Amministrazione l’obbligo di tenerne conto nella liquidazione dell’imposta.

La Corte ha evidenziato che, in forza dell’articolo 33 del medesimo Testo Unico, l’ufficio competente non può sottrarsi al dovere di considerare tutte le dichiarazioni presentate, ivi incluse quelle integrative o correttive, ove intervenute prima della notificazione dell’accertamento d’ufficio. La norma in questione, infatti, sancisce in modo inequivoco che la liquidazione dell’imposta deve avvenire in base alla dichiarazione di successione “tenendo conto” delle integrazioni e modificazioni effettuate, così da garantire che l’obbligazione tributaria sia determinata sulla base di dati attuali, corretti e completi.

L’impostazione accolta dalla Suprema Corte si fonda su una rigorosa lettura sistematica della normativa in materia di successioni, improntata alla necessità di assicurare l’effettiva corrispondenza tra il dato dichiarato e l’imposizione liquidata, impedendo che l’Amministrazione fondi la propria pretesa su dichiarazioni non più rispondenti alla realtà patrimoniale rappresentata dal contribuente. In tal senso, l’inerzia o il rifiuto dell’ufficio di procedere ad una nuova liquidazione, in presenza di una dichiarazione integrativa legittimamente presentata, si traduce in una violazione manifesta del precetto normativo, con conseguente illegittimità dell’atto impositivo e dei successivi atti esecutivi.

Sotto altro profilo, la decisione in commento si distingue per la puntuale precisazione del ruolo e dei limiti del potere di autotutela. La Corte ha, infatti, chiarito che l’esercizio di tale potere non può in alcun modo supplire al dovere di procedere a una nuova liquidazione formale dell’imposta, qualora vi siano stati mutamenti sostanziali nella situazione dichiarativa del contribuente. In particolare, l’autotutela, la cui natura discrezionale e non obbligatoria è ben nota, si configura come strumento di correzione di errori o di riduzione della pretesa fiscale, ma non può sostituire l’atto di liquidazione che l’ordinamento impone all’Amministrazione in presenza di dichiarazioni integrative. Pertanto, un eventuale intervento in autotutela non legittima l’omissione di un nuovo avviso di liquidazione, quale unico strumento idoneo a rendere opponibile al contribuente la nuova pretesa impositiva.

In tale prospettiva, la sentenza si pone quale precedente di fondamentale importanza per i professionisti del diritto tributario, nonché per gli operatori dell’Amministrazione finanziaria, ponendo l’accento sull’obbligo di una scrupolosa osservanza del dettato normativo e sulla necessità di un corretto bilanciamento tra esigenze erariali e tutela delle garanzie del contribuente. La statuizione, infatti, rafforza la centralità del principio di buona amministrazione e di legalità, imponendo che ogni pretesa impositiva si fondi su provvedimenti pienamente conformi alla disciplina vigente e basati su un esame completo e aggiornato della situazione fiscale dell’obbligato.

Non può, infine, omettersi di sottolineare come tale decisione si inserisca in un contesto più ampio, nel quale la crescente complessità delle successioni transfrontaliere, specie in presenza di beni ubicati in Stati esteri e di obblighi dichiarativi plurimi, impone un approccio particolarmente rigoroso e consapevole da parte degli operatori giuridici e fiscali. La sentenza in parola si propone dunque quale guida per una corretta gestione delle dichiarazioni di successione e delle relative attività di liquidazione, con inevitabili riflessi sia sul contenzioso tributario sia sulla pianificazione successoria in ambito nazionale e internazionale.

8 luglio 2025

L’interesse ad agire nei confronti degli ex soci di società cancellata: coordinate sistematiche, interazioni con l’art. 2495 c.c. e sviluppi giurisprudenziali più recenti.

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino

§ 1. Inquadramento dogmatico del fenomeno estintivo

Si osserva che la cancellazione volontaria di una società dal registro delle imprese integra un evento idoneo a determinare l’estinzione del soggetto collettivo, con conseguente successione dei soci nei rapporti obbligatori facenti capo alla compagine estinta; tale successione, qualificabile come successio in universum ius meramente processuale, trova fondamento nell’art. 110 del codice di procedura civile (c.p.c.) in combinato disposto con l’art. 2495, comma 2, del codice civile (c.c.). Sul piano sostanziale, la responsabilità dei soci è circoscritta «entro i limiti di quanto riscosso a seguito del bilancio finale di liquidazione», formula che – secondo l’interpretazione fornita dalle Sezioni Unite nel 2013 – si traduce in un meccanismo di responsabilità pro rata assimilabile a quella dell’erede beneficiato, in cui l’oggetto dell’aggressione patrimoniale del creditore è confinato all’attivo effettivamente distribuito o potenzialmente percepibile.

§ 2. Dinamica dell’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.

Appare evidente che la nozione di interesse ad agire, lungi dall’esaurirsi in una mera verifica ex ante di utilità concreta ed attuale, presenta una dimensione evolutiva, la quale consente alla parte attrice di coltivare un’azione giudiziaria anche in assenza di un’immediata prospettiva di soddisfazione patrimoniale, purché sussista un’esigenza qualificata di tutela del diritto in vista di eventuali sopravvenienze attive o al fine di munirsi di un titolo esecutivo idoneo a essere azionato ex post. Tale impostazione, ormai pacifica nella giurisprudenza di legittimità, è stata ribadita, inter alia, dalle pronunce n. 9672/2018, n. 31933/2019, n. 619/2021, n. 26758/2022 e n. 8633/2024, fino alla recentissima ordinanza del 1° luglio 2025, che valorizza ulteriormente la funzione «conservativa» del titolo giudiziale.

§ 3. Legittimazione passiva degli ex soci e distinta matrice della responsabilità patrimoniale

Risulta anzitutto necessario distinguere la legittimazione passiva processuale, che trova la propria ratio nel subentro universale stabilito dall’art. 110 c.p.c., dalla responsabilità patrimoniale personale che deriva dall’art. 2495, comma 2, c.c. La prima opera «ipso iure» al momento della cancellazione, con l’effetto che il giudizio prosegue, senza soluzione di continuità, nei confronti degli ex soci; la seconda, invece, postula la prova, anche in via presuntiva, della percezione o percepibilità di somme, costituendo un profilo ulteriore e distinto che può essere fatto valere mediante autonoma domanda di condanna.

§ 4. Il ruolo della pendenza di giudizi paralleli e l’azione revocatoria ordinaria

La giurisprudenza più accorta ha riconosciuto che la pendenza di un’azione revocatoria avente ad oggetto atti dispositivi compiuti dalla società prima della cancellazione integra una circostanza idonea a fondare l’interesse ad agire del creditore nei confronti dei soci. Invero, qualora l’azione revocatoria dovesse concludersi con l’accoglimento della domanda, l’attivo recuperato verrebbe attratto nel patrimonio distribuito ai soci, riattivando la funzione satisfattiva del titolo di condanna precedentemente ottenuto. Ne discende che l’assenza, in statum prosecutionis, di somme già ripartite non esclude la sussistenza di un interesse qualificato, giacché l’utilità dell’azione si proietta in una dimensione ex ante potenziale ma giuridicamente rilevante.

§ 5. Concorso di rimedi: azione di accertamento, condanna e esecuzione forzata

Si evidenzia che il creditore può strutturare la propria domanda secondo un modello che cumula petitum di mero accertamento, destinato a cristallizzare l’esistenza del credito, con il petitum di condanna condizionato al reperimento di attivo. In tale prospettiva, il giudice potrà adottare una pronuncia di condanna «in forma generica», subordinando la fase esecutiva alla prova, eventualmente fornita in sede monitoria o nell’esecuzione, dell’effettiva percezione di somme da parte dei soci, in ossequio al principio di economia processuale.

§ 6. Rapporti con l’efficacia estintiva del bilancio finale di liquidazione

Dal punto di vista sistematico, l’approvazione del bilancio finale di liquidazione e la conseguente cancellazione della società costituiscono eventi che, pur determinando la cessazione della soggettività giuridica dell’ente, non estinguono il rapporto obbligatorio ma ne determinano la “trasmigrazione” in capo ai soci. Tale fenomeno si coordina con l’art. 1236 c.c. in materia di remissione del debito, in quanto la rinuncia tacita del creditore, deducibile dall’inattività protratta, non può ritenersi integrata dalla sola estinzione dell’ente, residuando la facoltà di agire nei confronti dei soci successori.

§ 7. Profili comparatistici e implicazioni europee

La disciplina nazionale trova corrispondenze nelle direttive europee in materia societaria, in particolare nella rifusa Direttiva (UE) 2017/1132, che, seppur non disciplinando espressamente l’estinzione della società, lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri nel regolare la sorte dei debiti insoddisfatti; l’orientamento interno, che limita la responsabilità alle somme ripartite, appare dunque coerente con il principio di proporzionalità richiesto dal diritto dell’Unione.

§ 8. Conclusioni

In definitiva, il quadro normativo e giurisprudenziale consente di affermare che il creditore conserva un interesse ad agire nei confronti dei soci di una società cancellata indipendentemente dalla prova attuale dell’attivo distribuito, essendo sufficiente dimostrare l’esistenza di una prospettiva concreta, ancorché potenziale, di recupero. L’art. 100 c.p.c. deve pertanto essere inteso come clausola elastica, capace di adattarsi alle mutevoli esigenze di tutela, mentre l’art. 2495, comma 2, c.c. funge da argine alla responsabilità patrimoniale, garantendo un equo bilanciamento tra esigenze creditizie e legittima aspettativa dei soci alla definitività della devoluzione del patrimonio sociale. L’ordinanza della Corte di Cassazione del 1° luglio 2025, nel cassare la decisione d’appello che aveva negato l’interesse ad agire in assenza di attivo, si inserisce nel solco di tale consolidato indirizzo, riaffermando la centralità della funzione di prevenzione e di garanzia che l’azione giudiziaria può svolgere negli assetti post‑estintivi dell’impresa.

3 luglio 2025