Autore: Francesco Cervellino

La perdita della capacità di guadagno fra accertamento e liquidazione: riflessioni sistematiche a partire dall’ordinanza della Corte di cassazione, Sez. III civile, 18 marzo 2025, n. 25733

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino e Avv. Francesca Coppola

La pronuncia in commento, resa dalla Terza Sezione della Suprema Corte, costituisce un passaggio centrale nel percorso evolutivo della responsabilità civile da lesione personale, poiché affronta con rinnovata profondità dogmatica i criteri di ricostruzione del nesso eziologico, di distribuzione dell’onere probatorio e di determinazione equitativa del danno patrimoniale da perdita della capacità di lavoro. Il Collegio, richiamando i canoni di integrale riparazione sanciti dagli artt. 1223, 1226 e 2056 cod. civ. (c.c.), ribadisce che la «diligenza professionale qualificata» esige un procedimento valutativo individualizzato capace di tenere insieme il dato medico‑legale, le peculiarità della vicenda occupazionale della vittima e le variabili del mercato del lavoro. La decisione, nel declinare con finezza l’interferenza tra principio di solidarietà costituzionale (art. 2 e 4 Cost.) e dovere di attivazione del danneggiato ex art. 1227, comma 2, c.c., offre spunti di sicuro rilievo tanto per l’elaborazione scientifica quanto per la prassi forense.

La vicenda processuale rivela la confluenza di questioni che travalicano il singolo contenzioso. La ricorrente, storica dipendente di un’impresa di logistica, subisce nel 2014 un incidente stradale che le provoca una frattura scomposta dell’omero destro, esito clinico che, dopo un periodo di terapia conservativa, lascia postumi permanenti quantificati in una riduzione funzionale del 15 %. La lavoratrice, licenziata per superamento del periodo di comporto, agisce in giudizio per il risarcimento del danno da lucro cessante lamentando l’impossibilità di reinserimento professionale in mansioni equivalenti. Il Tribunale, ritenendo indimostrata la concreta incidenza reddituale del postumo, rigetta la domanda; la Corte d’appello, pur riformando la sentenza di primo grado, riconosce un importo parametrato a sole sei mensilità di retribuzione, valorizzando l’asserita inerzia della danneggiata nella ricerca di un nuovo impiego. La Cassazione interviene cassando con rinvio, ponendo al centro del discorso la corretta qualificazione giuridica dell’incapacità lavorativa e la necessità di un controllo rigoroso sulla causalità economica fileciteturn1file7turn1file16.

Il ragionamento della Suprema Corte prende le mosse dalla distinzione, spesso trascurata, tra la «causa» del danno patrimoniale – identificata nell’invalidità che altera l’idoneità alla prestazione – e il danno in senso stretto, ossia la perdita o la riduzione del reddito effettivamente percepito. Tale discrimine, lungi dall’essere un mero sofisma concettuale, riflette la necessità di evitare automatismi compensativi fondati sulla sola percentuale del postumo. La misurazione dell’invalidità, osserva la Corte, è inidonea di per sé a fondare una presunzione assoluta di diminuzione del guadagno: occorre invece indagare, con metodo analitico, se la menomazione abbia inciso sulle concrete possibilità di svolgere l’attività abituale o attività alternative ragionevolmente compatibili con il bagaglio professionale della vittima fileciteturn1file12turn1file18.

In questo alveo ermeneutico prende forma il criterio triadico di controllo, secondo il quale il giudice deve, in primo luogo, accertare l’esatta portata dei postumi permanenti attraverso un’indagine medico‑legale puntuale; in secondo luogo, esaminare il contenuto professionale delle mansioni svolte prima dell’evento lesivo, verificando la sussistenza di un’incompatibilità funzionale fra menomazioni e compiti lavorativi; infine, valutare la ragionevole incidenza reddituale prospettata, avvalendosi di dati documentali e di proiezioni fondate su parametri concreti quali età, qualificazione, contesto socio‑economico e tendenze occupazionali fileciteturn1file2. La Corte richiama, a conforto, orientamenti di diritto del lavoro che valorizzano l’obbligo del datore di lavoro di adibire il dipendente a mansioni compatibili, evidenziando come tale obbligo non esaurisca le ipotesi di reinserimento in altri segmenti produttivi.

Il tema dell’onere probatorio si intreccia con il dovere di cooperazione processuale: spetta al danneggiato allegare e provare, anche tramite presunzioni semplici, la concreta perdita di chance reddituali; ma non è sufficiente al responsabile eccepire l’astratta possibilità di riqualificazione per attestare una negligenza qualificata dell’attore. L’art. 1227, comma 2, c.c. opera, secondo la Cassazione, come «valvola correttiva» che consente, in presenza di condotte colpose successive all’illecito, di ridurre la misura del risarcimento, senza però arrivare ad escluderlo integralmente. La ratio di tale impostazione viene ricondotta ad una lettura costituzionalmente orientata del principio di solidarietà, che impone un equilibrio fra tutela dell’integrità psico‑fisica e incentivo al reinserimento produttivo fileciteturn1file11turn1file13.

La liquidazione equitativa, calata in questa cornice metodologica, assume la forma di una capitalizzazione analitica, che respinge l’adozione di tabelle standardizzate sganciate dalle caratteristiche soggettive della vittima e dalle oscillazioni del mercato del lavoro. La Suprema Corte indica al giudice del rinvio di valorizzare gli indici di residuale idoneità lavorativa, le qualificazioni conseguibili mediante percorsi formativi compatibili, nonché i tassi di disoccupazione settoriale, così da prevenire un risarcimento surrettiziamente punitivo ovvero, per converso, irrisorio. È in questa prospettiva che il parametro della «diligenza professionale qualificata» funge da criterio di verifica ex post della tenuta argomentativa della sentenza, assicurando che l’equità non si traduca in arbitrarietà fileciteturn1file17.

Da un punto di vista sistematico, la decisione in esame si colloca lungo la traiettoria evolutiva tracciata da Cass., Sez. Un., 15 luglio 2022, n. 22585, la quale aveva già disinnescato la tesi dell’automatismo aritmetico fra invalidità biologica e danno patrimoniale, insistendo sulla necessità di un’indagine differenziata per categorie professionali. L’ordinanza del 2025 affina tale impostazione, evidenziando che il fondamento assiologico della responsabilità civile non risiede nella tutela della salute intesa come valore a sé stante, bensì nella tutela dell’attività produttiva quale manifestazione del diritto all’autorealizzazione. In ciò si riscontra un dialogo fecondo con la giurisprudenza costituzionale che, sin dalla sentenza n. 184/1986, attribuisce rilevanza al lavoro non solo come fonte di sostentamento ma come dimensione identitaria della persona.

Le ricadute operative della pronuncia sono destinate ad incidere sulle strategie difensive di avvocati e compagnie assicuratrici. La parte attrice, consapevole dell’onerosità probatoria richiesta, sarà indotta a predisporre un corredo documentale che includa, oltre alle certificazioni medico‑legali, bilanci individuali, documenti di retribuzione, eventuali rifiuti di offerte di lavoro e statistiche di settore. Il convenuto, dal canto suo, dovrà strutturare un’istruttoria volta a dimostrare la disponibilità di impieghi compatibili, magari avvalendosi di consulenze specialistiche in ambito di orientamento professionale. Ne risulta rafforzato il ruolo del CTU come actus legitimus di sintesi fra perizia medica e analisi del contesto economico, chiamato a fornire al giudice elementi che travalicano la mera quantificazione dell’invalidità.

In conclusione, l’ordinanza del 18 marzo 2025 sembra inaugurare una stagione di maggiore sofisticazione degli strumenti di tutela del reddito da lavoro, superando la dicotomia tradizionale fra danno biologico e danno patrimoniale e inscrivendola in un’ottica di protezione integrata della persona‑lavoratore. Si conferma così la centralità di una lettura interdisciplinare del risarcimento, che tenga insieme diritto civile, diritto del lavoro ed economia, valorizzando una concezione della responsabilità civile non meramente compensativa ma dinamicamente orientata alla ricostruzione delle condizioni di vita e di produzione del reddito della vittima. La dottrina, in dialogo con la giurisprudenza di legittimità, dovrà proseguire nello sforzo di sistematizzazione concettuale, allo scopo di dotare l’ordinanza di un tessuto teorico capace di sostenerne l’applicazione uniforme nei fori di merito.

24 giugno 2025

L’addizionale IRES nel settore energetico e il conferimento d’azienda: nuove riflessioni dopo Cass. 4 giugno 2025, n. 25582

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino e Avv. Francesca Coppola

Si osserva che l’addizionale sull’Imposta sul reddito delle società (IRES) introdotta dall’art. 81, comma 16, del decreto‑legge 25 giugno 2008, n. 112 (c.d. Robin Tax), ancorché dichiarata in parte qua costituzionalmente illegittima dalla sentenza della Corte costituzionale 10 febbraio 2015, n. 10, continua a proiettare i propri effetti su situazioni giuridiche anteriori alla caducazione ex nunc. Alla luce di ciò, la recente pronuncia della Corte di cassazione, sezione tributaria, 4 giugno 2025, n. 25582, offre lo spunto per una rivisitazione sistematica degli intrecci fra addizionale settoriale e operazioni di riorganizzazione aziendale, con specifico riferimento al conferimento d’azienda disciplinato dall’art. 176 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

La misura addizionale, destinata alle imprese «operanti nel settore della produzione e commercializzazione di energia elettrica e idrocarburi» con ricavi superiori a 10 milioni di euro e reddito imponibile eccedente 1 milione di euro nel periodo d’imposta precedente, si caratterizza per finalità redistributive, essendo concepita quale prelievo straordinario sugli extraprofitti generati dalle fluttuazioni dei prezzi delle commodity energetiche. Sotto il profilo dogmatico, appare pacifico che si tratti di una sovraimposta di carattere reale, la cui base imponibile coincide, senza variazioni, con quella dell’IRES ordinaria. L’elevato tasso di selettività settoriale, unitamente alla temporaneità originaria dell’intervento, ha innescato un vivace dibattito dottrinale circa la compatibilità con i principi di ragionevolezza e proporzionalità di cui agli artt. 3 e 53 Cost.

La sentenza della Consulta n. 10/2015 ha censurato la mancanza di graduazione del tributo in funzione dell’effettiva redditività dell’impresa, rilevando come l’automatica applicazione a tutti gli operatori sopra soglia potesse produrre incidenza sproporzionata in assenza di extraprofitti reali. Cionondimeno, il giudice delle leggi ha limitato gli effetti ablativi ai periodi d’imposta successivi alla pubblicazione della decisione, in ossequio ai principi di certezza del diritto e di salvaguardia dell’equilibrio di bilancio.

L’art. 176 TUIR, ispirato al principio di neutralità, consente al soggetto conferente di sostituire l’azienda con partecipazioni dal medesimo valore fiscale, mentre il conferitario subentra nei valori contabili degli attivi trasferiti. La continuità, estesa dall’art. 176, comma 4, anche all’anzianità di possesso dei beni, mira a prevenire arbitraggi temporali nell’accesso a regimi agevolativi. Tuttavia, la disposizione, di stretta interpretazione, non autorizza l’automatica traslazione di ulteriori parametri quantitativi rilevanti in materie diverse, quali, appunto, le soglie dimensionali della Robin Tax.

La circolare 18 giugno 2010, n. 35/E, ha sostenuto che, ai fini del computo dei ricavi e del reddito del soggetto conferitario, occorre sommare i risultati conseguiti dall’azienda in capo al conferente nell’esercizio precedente. Tale tesi, muovendo da una presunta «continuità soggettiva» tra conferente e conferitario, si fonda su un’estensione analogica della clausola di anzianità del comma 4 dell’art. 176, estranea alla lettera della norma istitutiva dell’addizionale e priva di base legislativa. Appare evidente che, in assenza di una disposizione primaria, l’amministrazione finanziaria non possa integrare il presupposto soggettivo d’imposta mediante atto di prassi.

La Suprema Corte — richiamando la riserva di legge in materia tributaria (art. 23 Cost.) e il corollario della tassatività — ha statuito che il presupposto impositivo non può essere esteso, con atto amministrativo, a soggetti diversi da quelli espressamente contemplati dal legislatore. La decisione chiarisce che l’art. 176, comma 4, svolge funzione meramente cronologica, limitata all’anzianità dei beni, e non legittima alcuna «fusione» di parametri economici fra entità giuridiche distinte. Ne deriva che il conferitario non può essere assoggettato all’addizionale se, considerando esclusivamente i propri ricavi e il proprio reddito, non supera le soglie dimensionali previste per l’applicazione della Robin Tax.

La Cassazione ha puntualizzato che la repressione di eventuali comportamenti elusivi resta affidata agli strumenti generali previsti dagli artt. 10‑bis della legge 212/2000 (Statuto del contribuente) e 37‑bis del d.P.R. 600/1973. Pertanto, qualora il conferimento d’azienda persegua, quale «motivo essenziale», la riduzione artificiosa del carico fiscale, l’amministrazione potrà procedere al disconoscimento dei vantaggi indebitamente conseguiti. Ciò nondimeno, tale verifica dovrà avvenire caso per caso, nel rispetto della diligenza professionale qualificata propria dell’operatore economico e dell’onere probatorio gravante sull’ufficio.

Appare opportuno che il legislatore, in un’ottica di stabilità e prevedibilità dell’ordinamento tributario, definisca espressamente il trattamento delle operazioni straordinarie nell’ambito di tributi settoriali. Una disciplina chiara, ispirata ai principi di neutralità e proporzionalità, scongiurerebbe il ricorso a interpretazioni estensive di fonte secondaria, riducendo il contenzioso e allineando la normativa interna alle best practice dell’Unione europea in materia di energy windfall taxes.

La sentenza in commento rafforza il principio per cui la legge tributaria, nella sua completezza, deve delineare in modo esaustivo i presupposti soggettivi e oggettivi dell’imposizione, lasciando alla prassi amministrativa un ruolo meramente esplicativo. In definitiva, appare evidente che l’inclusione dei ricavi del conferente nel computo delle soglie della Robin Tax rappresenti un’interpretazione contra legem, lesiva dei canoni di legalità, certezza del diritto e tutela dell’affidamento legittimo dei contribuenti. Ne discende l’esigenza, per gli operatori economici, di impostare la pianificazione fiscale delle operazioni di conferimento d’azienda su basi giuridicamente solide, valorizzando l’analisi comparativa dei costi‑benefici e assicurando la coerenza con la funzione economica dell’operazione medesima.

24 giugno 2025

Assegno divorzile e parametri perequativo-compensativi: tra consolidamento giurisprudenziale e verifica probatoria. Riflessioni a margine dell’Ordinanza Cass. civ., Sez. I, 17 giugno 2025, n. 16313

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino e Avv. Francesca Coppola

La decisione n. 16313 del 17 giugno 2025 della Prima Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione si inserisce all’interno dell’elaborazione giurisprudenziale concernente la determinazione dell’assegno divorzile, con particolare riguardo alla corretta interpretazione dell’art. 5, comma 6, della Legge 1 dicembre 1970, n. 898 (c.d. legge sul divorzio), così come novellata e integrata dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite.

L’ordinanza in esame trae origine da una controversia familiare che ha coinvolto due ex coniugi, a seguito di pronuncia definitiva di divorzio, nella quale si discuteva sia dell’an debeatur che del quantum debeatur dell’assegno divorzile in favore della moglie, nonché della misura del contributo per il mantenimento della prole. La Corte territoriale aveva confermato integralmente la decisione di prime cure, rigettando le richieste dell’ex marito circa la revoca dell’assegno e la riduzione dell’obbligazione alimentare per le figlie. Tuttavia, la Suprema Corte, accogliendo integralmente il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata, ravvisando gravi carenze istruttorie e motivazionali.

La pronuncia costituisce un chiaro esempio dell’ormai consolidato orientamento interpretativo che attribuisce all’assegno divorzile una funzione composita, non meramente assistenziale ma, in pari misura, compensativa e perequativa. Tale assetto si è imposto con la celebre sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018, che ha superato l’ormai obsoleta concezione assistenzialistica fondata sul parametro del tenore di vita matrimoniale, valorizzando invece la necessità di ripristinare un equilibrio economico-patrimoniale tra i coniugi quale effetto del contributo fornito, durante la convivenza coniugale, alla realizzazione del progetto familiare.

La Corte di legittimità, nell’ordinanza in commento, rileva che la Corte d’Appello non ha svolto alcuna compiuta verifica circa la sussistenza dello squilibrio economico-patrimoniale quale precondizione per la legittimità dell’attribuzione dell’assegno. In particolare, non è stato svolto alcun effettivo giudizio comparativo sulle condizioni delle parti, né è stato valutato il patrimonio disponibile, la capacità lavorativa attuale o potenziale e i sacrifici sostenuti durante la vita matrimoniale dal coniuge richiedente.

Risulta infatti documentalmente provato che la ex coniuge, oltre a beneficiare di un reddito da lavoro con contratto a termine reiteratamente rinnovato, aveva altresì percepito somme rilevanti dalla dismissione di immobili, tra cui circa 180.000 euro derivanti da vendite situate in Sicilia, oltre ad aver estinto un mutuo gravante su un altro immobile, così liberandosi da significativi oneri passivi. Parimenti non più sostenuto era il canone di locazione precedentemente a suo carico. Tali circostanze, idonee a configurare una condizione di autosufficienza economica, non sono state oggetto di alcuna considerazione da parte della Corte territoriale, in palese violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.

L’ordinanza si sofferma, altresì, sul tema della prova della funzione compensativa dell’assegno, affermando che la rinuncia ad opportunità professionali da parte del coniuge richiedente non necessita di prova specifica e documentale, potendo essere desunta da presunzioni gravi, precise e concordanti, fondate sulla fotografia della vita familiare. Tuttavia, tale funzione non può operare in astratto, ma deve essere rigorosamente correlata alla dimostrazione di un pregiudizio economico conseguente alla rinuncia o alla prevalente dedizione alla cura domestica, nell’ambito di una concreta ripartizione dei ruoli.

In definitiva, si osserva che l’obbligo di contribuzione economica post-matrimoniale, ancorché informato a criteri di solidarietà coniugale, non può tradursi in un automatico diritto all’assegno divorzile, dovendo piuttosto fondarsi su un accertamento stringente e puntuale delle condizioni economiche, delle dinamiche relazionali pregresse e degli apporti materiali e immateriali offerti alla comunità familiare.

Di analoga rilevanza appare il rilievo formulato dalla Corte con riferimento al contributo per la figlia collocata presso una struttura assistenziale. In tale contesto, l’omessa motivazione sul punto da parte della Corte d’Appello si traduce in una violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., per difetto assoluto di motivazione su una questione decisiva e puntualmente dedotta dalla parte ricorrente.

L’ordinanza si chiude con la cassazione della sentenza impugnata e con il rinvio alla Corte d’Appello di Genova in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Essa conferma l’esigenza di una rigorosa applicazione dei principi di diritto elaborati dalle Sezioni Unite e ribadisce che l’attribuzione dell’assegno divorzile non possa mai prescindere da una concreta ed effettiva verifica del pregiudizio economico derivante dallo scioglimento del vincolo coniugale.

19 giugno 2025