Autore: Francesco Cervellino

Il divieto di anticipazione mensile del trattamento di fine rapporto fra autonomia negoziale e vincoli ordinamentali: nuove prospettive dopo la sentenza della Cassazione n. 13525/2025

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino e Avv. Francesca Coppola

La sentenza della Corte di cassazione n. 13525 del 13 giugno 2025 (di seguito, la Pronuncia) costituisce una tappa nodale nel dibattito, ormai quarantennale, sul rapporto fra autonomia privata e funzione previdenziale del trattamento di fine rapporto (TFR). Il Collegio ha ritenuto radicalmente invalido il patto individuale – stipulato ai sensi dell’art. 2120, ultimo comma, cod. civ. – che preveda l’erogazione continuativa in busta paga di quote maturande di TFR, qualificando tale pattuizione come «abuso dello schema anticipatorio», in quanto volta a svuotare la natura di retribuzione differita del credito in parola .

  1. Inquadramento sistematico dell’art. 2120 c.c.

Sin dal 1982 il legislatore ha configurato il TFR come capitale deferito al momento della cessazione del rapporto, riconoscendo un’eccezione rigorosamente tipizzata tramite l’anticipazione “una tantum”, nella misura massima del settanta per cento del montante, subordinata ad almeno otto anni di anzianità e, comunque, entro il doppio vincolo quantitativo del dieci per cento degli aventi diritto e del quattro per cento dell’organico aziendale . L’ultimo comma della disposizione, però, conferisce alle parti la facoltà di concordare condizioni più favorevoli al prestatore. La Pronuncia concentra l’attenzione proprio su tale clausola di flessibilità, affermando che essa non può tradursi in una “mensilizzazione” priva di causale, poiché ciò altererebbe la funzione previdenziale dell’istituto.

  1. Il perimetro dell’autonomia privata fra causa concreta e ordine pubblico economico

La Corte valorizza il criterio della ragionevolezza funzionale per delimitare lo spazio operativo dell’autonomia negoziale. Viene, in particolare, ribadito che il TFR assolve a una duplice finalità: da un lato, costituire un meccanismo di salvaguardia del potere d’acquisto del lavoratore nell’arco dell’intera vita lavorativa; dall’altro, alimentare il sistema pensionistico integrativo, ove il lavoratore opti per la previdenza complementare. La mensilizzazione annullerebbe tali obiettivi, trasformando il TFR in retribuzione corrente e pregiudicando la capacità di autofinanziamento del “cuneo” previdenziale.

Il ragionamento sotteso – seppur non espresso in termini espliciti – si fonda sulla nozione di ordine pubblico economico quale limite inderogabile all’autonomia negoziale, ai sensi dell’art. 1322, comma 2, cod. civ. Si osserva, tuttavia, che la Corte attribuisce alla disponibilità del credito il rango di diritto inespropriabile, estendendo la tutela ben oltre la lettera della legge. Tale opzione ermeneutica appare di accentuato taglio paternalistico, in linea con pronunce coeve sul salario minimo implicito, ma suscita perplessità ove la si raffronti con i principi di libertà contrattuale e di effettività della tutela del credito.

  1. I riflessi contributivi: l’equilibrio fra indebito oggettivo e obbligazione previdenziale

Sul piano della contribuzione, l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ha riqualificato le somme anticipate come “retribuzione aggiuntiva”, con conseguente assoggettamento integrale a imponibile previdenziale. La Pronuncia fa propria tale impostazione, argomentando che l’erogazione frazionata «non costituisce anticipazione in senso tecnico, bensì retribuzione ordinaria dissimulata». La dottrina contesta, però, la tenuta logico-sistematica di questa equiparazione: la provvista giuridica già maturata del TFR non produce in sé un aumento del quantum retributivo, ma ne anticipa l’esigibilità; di conseguenza, si configurerebbe un indebito oggettivo ripetibile in favore del datore di lavoro, privo di rilevanza contributiva .

  1. L’interazione con la nota INL 616/2025 e la giurisprudenza di legittimità anteriore

La conclusione della Corte si inserisce in un ordito amministrativo-giudiziario inaugurato dalla nota di vigilanza 616/2025 dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), che aveva già qualificato la mensilizzazione come condotta elusiva della disciplina previdenziale. La pronuncia, inoltre, prende espressamente le distanze dal precedente Cass. 13 febbraio 2007, n. 4133, chiarendo che tale arresto aveva semplicemente ammesso l’ampliamento delle causali di anticipazione, senza avallare l’erogazione periodica .

  1. Compatibilità sovranazionale e diritto comparato

Una riflessione comparatistica evidenzia l’assenza, nei principali ordinamenti europei, di un divieto espresso di anticipazione continuativa: in Spagna, il finiquito può essere corrisposto a rate previo accordo collettivo, mentre in Germania l’Abfindung non è soggetta a vincoli di periodicità. Ciò non toglie che la Corte costituzionale italiana abbia più volte sottolineato la legittimità di interventi legislativi finalizzati a proteggere «livelli essenziali di tutela» del lavoratore (si veda, ex multis, sent. n. 174/2019 su indennità di licenziamento). In tale prospettiva, la scelta della Cassazione mira a preservare un nucleo inderogabile di garanzie, pur a costo di ridurre la competitività dei modelli retributivi.

  1. Implicazioni operative per imprese e professionisti

Appare evidente che la Pronuncia imponga agli operatori dell’area HR compliance e ai consulenti del lavoro uno scrutinio puntuale degli accordi individuali o collettivi esistenti. In un’ottica di diligenza professionale qualificata – parametro di responsabilità rilevante ex art. 1176, comma 2, cod. civ. – è consigliabile:

  • la rinegoziazione delle clausole di anticipazione, limitando l’adempimento a ipotesi straordinarie sorrette da causale specifica (ad esempio, spese sanitarie gravi o acquisto della prima casa);
  • la previsione di apposite clausole di “claw-back” per la restituzione dell’indebito, al fine di neutralizzare il rischio di passività previdenziali;
  • la contestuale rivalutazione dei fondi interni destinati al TFR, onde garantire la copertura attuariale del debito minimo di fine rapporto.

L’inadempienza potrebbe integrare gli estremi della responsabilità solidale ex art. 29 D.Lgs. 276/2003 nei confronti di appaltatori e sub-appaltatori, nonché generare le sanzioni pecuniarie di cui all’art. 14 D.Lgs. 124/2004.

  1. Prospettive de jure condendo

La rigidità del sistema, evidenziata dalla Cassazione, sollecita un intervento normativo di carattere “abilitante”, che consenta anticipazioni frazionate purché assistite da:

  • capitalizzazione separata delle somme, al fine di salvaguardare il rendimento minimo garantito;
  • contribuzione previdenziale neutra, improntata al principio di cassa derivata (sul modello dell’art. 34 della legge spagnola 31/2022);
  • meccanismi di auto-enrollment nella previdenza complementare, così da preservare la finalità previdenziale originaria.

Un siffatto modello, ispirato ai paradigmi dell’economia comportamentale, consentirebbe di coniugare la flessibilità retributiva con la sostenibilità del sistema di welfare, evitando che l’esigenza di liquidità immediata si traduca in una “ipoteca sul futuro” del lavoratore.

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La sentenza 13525/2025, sebbene suscettibile di critiche sul piano della coerenza esegetica, rappresenta un saldo presidio del principio secondo cui il TFR è, primariamente, salario differito e garanzia di continuità reddituale post contractum finitum. L’interprete dovrà ora misurarsi con un perimetro più ristretto dell’autonomia negoziale, nel quale qualsiasi deroga al regime legale dovrà essere sorretta da una causale estrinseca e compatibile con la ratio previdenziale dell’istituto. Solo una riforma legislativa potrà ridefinire, in termini più equilibrati, la dialettica tra libertà contrattuale e protezione del capitale differito, ponendo rimedio alla tensione – acutamente rivelata dalla Pronuncia – fra efficienza del mercato del lavoro e sicurezza sociale.

13 giugno 2025

 

 

L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 13741/2025 in tema di licenziamento illegittimo

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino e Avv. Francesca Coppola

La recente ordinanza n. 13741 del 2025 della Corte di Cassazione assume rilevanza sistemica nel panorama giuslavoristico, offrendo un chiarimento interpretativo di cruciale importanza in ordine alla portata applicativa dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, con particolare riguardo al regime sanzionatorio dell’indennità risarcitoria conseguente a licenziamento dichiarato illegittimo. La questione centrale trattata dalla Suprema Corte attiene alla possibilità di maggiorazione della suddetta indennità, fino a un massimo di quattordici mensilità, ed alla verifica dei presupposti legittimanti tale incremento.

Nel caso sottoposto all’attenzione della giurisprudenza di legittimità, la Corte d’appello, riformando la pronuncia di primo grado, aveva riconosciuto ad una lavoratrice licenziata per giustificato motivo oggettivo un’indennità risarcitoria pari a quattordici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, valorizzando l’anzianità lavorativa ultraventennale della stessa. Tuttavia, il datore di lavoro impugnava tale statuizione evidenziando l’assenza del requisito dimensionale, non essendo l’impresa riconducibile alla soglia occupazionale di cui al secondo periodo del citato articolo 8.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso datoriale, enucleando in modo puntuale la necessaria sussistenza congiunta di due condizioni cumulative per l’operatività del regime di maggiorazione dell’indennità risarcitoria: l’anzianità lavorativa del dipendente (superiore a dieci anni per la maggiorazione a dieci mensilità, e superiore a venti per quella a quattordici mensilità) e la dimensione aziendale, intesa come occupazione di più di quindici e fino a sessanta lavoratori. Quest’ultima deve essere computata in riferimento al numero complessivo di dipendenti distribuiti in unità produttive e ambiti comunali, ciascuno dei quali inferiore alla soglia dei quindici dipendenti.

La pronuncia in esame si inserisce in un filone ermeneutico volto a ribadire la specificità e l’autonomia del regime sanzionatorio delineato dall’articolo 8 della legge n. 604 del 1966, in relazione alla disciplina contenuta nell’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), quest’ultimo applicabile esclusivamente a realtà imprenditoriali di dimensioni superiori. Tale distinzione normativa, corroborata dall’evoluzione legislativa successiva – in particolare dalla legge 11 maggio 1990, n. 108 – consente di definire un sistema di tutele proporzionato alla struttura organizzativa dell’impresa, scongiurando l’applicazione indiscriminata di sanzioni risarcitorie particolarmente gravose a carico di datori di lavoro di modeste dimensioni.

Il Supremo Collegio ha altresì evidenziato l’importanza di un’interpretazione sistematica e coordinata delle norme in materia di licenziamento, richiamando a tal fine un proprio precedente risalente (Cass. n. 6531/2001), secondo cui l’introduzione del regime di maggiorazione va letta in chiave di integrazione e non di sovrapposizione rispetto alla disciplina generale dei licenziamenti individuali. In tal modo, si conferma che la tutela prevista dall’articolo 8 è concepita come misura alternativa a quella reintegratoria di cui all’articolo 18, destinata a trovare applicazione nei confronti dei datori di lavoro esclusi da quest’ultimo per carenza del requisito dimensionale.

Alla luce di quanto esposto, appare evidente come la decisione della Corte di Cassazione risponda all’esigenza di ristabilire un corretto equilibrio tra i contrapposti interessi della stabilità occupazionale del lavoratore e della libertà di iniziativa economica del datore di lavoro, entrambi costituzionalmente tutelati. Il principio di proporzionalità delle sanzioni e la necessità di evitare indebiti aggravi a carico delle imprese minori costituiscono le direttrici ermeneutiche che permeano l’intero impianto motivazionale dell’ordinanza in oggetto.

La pronuncia n. 13741/2025 rappresenta un ulteriore tassello nel complesso mosaico normativo e giurisprudenziale che disciplina il recesso unilaterale del datore di lavoro, riaffermando la centralità del criterio dimensionale nella definizione delle conseguenze sanzionatorie del licenziamento illegittimo e ribadendo la necessità di un’interpretazione coerente, sistematica e finalisticamente orientata dell’intero corpus normativo in materia.

12 giugno 2025

Accertamento al socio di SRL a ristretta base societaria

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino e Avv. Francesca Coppola

La recente ordinanza n. 13937/2025 della Corte di Cassazione si inserisce nel solco giurisprudenziale che ridefinisce il rapporto tra l’accertamento fiscale operato nei confronti di società a ristretta base partecipativa e quello, conseguente, effettuato in capo ai soci. La questione affrontata concerne la possibilità per il socio di una società a responsabilità limitata (S.r.l.) a ristretta base di impugnare l’avviso di accertamento a lui notificato, ancorché fondato su un atto divenuto definitivo nei confronti della società.

Il principio affermato è di rilevante portata sistematica: la definitività dell’accertamento nei confronti della società non produce, per ciò solo, effetti vincolanti e predeterminanti rispetto alla posizione del socio. In altre parole, non si configura un vincolo di giudicato esterno capace di precludere al socio la possibilità di articolare una propria difesa autonoma nel procedimento tributario a lui riferibile. La Corte, infatti, ha accolto le ragioni del contribuente, evidenziando come quest’ultimo abbia fornito prova documentale dell’effettiva esistenza di costi sostenuti dalla società e indicati nelle relative scritture contabili, così da neutralizzare l’effetto reddituale dell’accertamento presuntivo basato su utili extra bilancio.

Ne consegue che il reddito da partecipazione imputato al socio, secondo il criterio proporzionale ex art. 5 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), non può essere automaticamente quantificato sulla base dell’accertamento societario, laddove il socio fornisca elementi probatori idonei a disconoscerne la fondatezza sostanziale. Tale impostazione appare coerente con i principi di autonomia soggettiva e di personalità dell’obbligazione tributaria, nonché con l’esigenza di rispetto del diritto di difesa del contribuente sancito dall’art. 24 della Costituzione.

La pronuncia in esame assume particolare rilievo alla luce di un precedente orientamento, manifestatosi con l’ordinanza n. 30568/2024, in cui la stessa Corte aveva escluso la possibilità per il socio di contestare l’accertamento societario ormai divenuto definitivo. Il nuovo arresto, tuttavia, consente di distinguere tra l’impossibilità di impugnazione diretta dell’atto societario e la legittimità dell’impugnazione dell’accertamento individuale, pur fondato su presupposti derivanti da quello societario.

Appare dunque evidente come la Cassazione riconosca, nel perimetro dell’accertamento tributario, un margine significativo di autonomia difensiva al socio, anche quando lo stesso sia destinatario di un avviso fondato su utili extracontabili accertati nei confronti della società partecipata. Ciò implica, per l’Amministrazione finanziaria, l’onere di considerare con attenzione gli elementi probatori eventualmente forniti dal socio e di non ritenere scontata l’efficacia automatica e riflessa degli accertamenti societari.

Tale evoluzione interpretativa introduce un’importante cesura rispetto ad una visione rigidamente meccanicistica del sistema impositivo, che troppo spesso ha ricondotto l’imputazione reddituale del socio ad un automatismo derivato dalla mera partecipazione al capitale sociale. Il giudice di legittimità, al contrario, riafferma con forza la necessità di un accertamento fondato su dati oggettivi, documentati e riscontrabili, superando ogni presunzione assoluta di distribuzione di utili non dichiarati. In questo contesto, si valorizza la funzione della prova contraria offerta dal socio, che assurge a strumento essenziale di riequilibrio del rapporto fisco-contribuente, imponendo all’Amministrazione un rinnovato onere motivazionale e istruttorio.

Si osserva, altresì, come l’orientamento in parola contribuisca a rafforzare le garanzie processuali del contribuente nell’ambito del contenzioso tributario, ponendo un argine alla tendenza, talvolta riscontrata in sede amministrativa, di traslare automaticamente sul socio le contestazioni rivolte alla società, specie in ipotesi di ristretta base partecipativa, dove la commistione tra persona giuridica e persona fisica tende a rendere meno netti i confini soggettivi dell’obbligazione fiscale.

Si conferma l’esigenza di una ricostruzione del sistema impositivo fondata non su presunzioni assolute, ma sull’effettiva capacità contributiva del singolo soggetto, valorizzando, anche in ambito tributario, la funzione garantista del processo e la centralità del contraddittorio come strumento di tutela sostanziale dell’interesse del contribuente. La direzione tracciata dalla Corte di Cassazione apre pertanto a un nuovo paradigma ermeneutico, improntato a una più elevata aderenza al principio di legalità e a una più marcata sensibilità verso i principi costituzionali che informano il giusto processo tributario.

10 giugno 2025