Autore: Francesco Cervellino

Accessi fiscali e obbligo di motivazione: verso un rinnovato equilibrio tra potere investigativo e garanzie del contribuente nella disciplina nazionale ed europea

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino e Avv. Francesca Coppola

L’introduzione dell’articolo 13-bis nel corpo dello Statuto dei diritti del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212), ad opera dell’articolato normativo di cui al decreto-legge 29 giugno 2025, n. 84, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2025, n. 108, segna una rilevante cesura nella disciplina degli accessi fiscali. La novella interviene non solo in chiave di razionalizzazione del procedimento ispettivo, ma soprattutto come misura di potenziamento delle garanzie informative riconosciute ai soggetti sottoposti a verifica, imponendo, quale condizione indefettibile di legittimità, la motivazione espressa, analitica e congruente sia dell’atto autorizzativo sia del verbale redatto in sede di accesso.

La riforma si colloca all’intersezione di due piani: da un lato, quello interno, relativo alla tutela del contribuente nell’ambito del rapporto tributario e del procedimento di accertamento; dall’altro, quello sovranazionale, determinato dalle pressioni derivanti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Emblematica, in tal senso, risulta la sentenza resa nel caso di un contribuente italiano, nella quale è stato censurato l’ordinamento nazionale per la genericità delle autorizzazioni rilasciate in occasione degli accessi, ritenute non conformi agli standard richiesti dagli articoli 6 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), con particolare riguardo al diritto alla riservatezza e alla tutela del domicilio.

L’articolo 12 dello Statuto già sanciva, sin dalla sua originaria formulazione, la necessità che gli accessi presso i luoghi destinati all’esercizio di attività imprenditoriali, commerciali, agricole, artistiche o professionali fossero effettuati sulla base di concrete esigenze di indagine e controllo. Tuttavia, tale previsione, sebbene sostanziale, non imponeva una formalizzazione dettagliata delle motivazioni a supporto dell’intervento. La nuova disciplina, al contrario, eleva a requisito di validità la giustificazione formale e sostanziale dell’accesso, imponendo un obbligo motivazionale articolato, coerente con i criteri di proporzionalità e necessità, pilastri del diritto amministrativo europeo.

Particolarmente pregnante appare l’impatto della disposizione sui diversi livelli di autorizzazione: per gli accessi presso locali nei quali si esercita attività economica, la legittimazione è demandata al responsabile dell’articolazione competente della Guardia di Finanza o dell’Agenzia delle Entrate, il quale dovrà articolare una motivazione non più fondata su formule cristallizzate o meramente assertive, ma sulla rappresentazione di un quadro indiziario concreto e circostanziato. Analoga esigenza sussiste per l’autorizzazione della Procura della Repubblica in relazione ai locali a uso promiscuo, ove coesistano attività professionale e funzione abitativa: in tali casi, si supera l’orientamento sinora prevalente, secondo cui la mera presa d’atto dell’uso promiscuo era sufficiente a giustificare l’intervento.

Non può non evidenziarsi, tuttavia, una lacuna ermeneutica che affiora con particolare evidenza in relazione agli accessi presso immobili destinati a uso esclusivamente abitativo, disciplinati dall’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tali interventi, già sottoposti alla condizione della sussistenza di gravi indizi di violazioni tributarie e subordinati all’autorizzazione del Procuratore della Repubblica, parrebbero, in virtù del tenore letterale della nuova norma, esclusi dal perimetro applicativo dell’obbligo motivazionale. Ne deriverebbe, in maniera paradossale, una maggiore intensità di tutela nei confronti degli accessi meno invasivi rispetto a quelli aventi ad oggetto l’ambiente più intimo e tutelato della persona, la dimora privata. Tale discrasia appare incompatibile con i principi di proporzionalità e coerenza sistematica, e pone l’interprete dinanzi alla necessità di operare una lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata della norma, estendendone l’ambito anche a queste ipotesi.

Del resto, la prassi operativa evidenzia come, anche in presenza dei requisiti sostanziali richiesti dal D.P.R. n. 633/1972, le motivazioni addotte nei provvedimenti autorizzativi relativi agli accessi domiciliari risultino sovente generiche, se non lacunose. È pertanto auspicabile che l’obbligo di motivazione venga ritenuto applicabile, in via interpretativa, anche a tali casi, al fine di preservare l’unitarietà dell’ordinamento e l’effettività della tutela dei diritti fondamentali.

In prospettiva, si pone altresì il problema della determinazione del contenuto minimo essenziale della motivazione, nonché della soglia oltre la quale la stessa possa ritenersi adeguata. La consuetudine a redigere verbali di verifica secondo moduli standardizzati, sovente privi di una reale individualizzazione del caso concreto, dovrà essere superata in favore di una motivazione effettiva, strutturata e pertinente, capace di conferire trasparenza e tracciabilità all’operato delle autorità accertatrici.

In ultima analisi, la novella del 2025 si inserisce in un contesto evolutivo del diritto tributario sostanziale e procedimentale, segnando un punto di svolta nell’equilibrio tra potere ispettivo dell’amministrazione finanziaria e diritto alla riservatezza e alla difesa del contribuente. Se ben attuata, essa potrà rappresentare un presidio avanzato contro gli abusi e una garanzia concreta di legalità sostanziale. Resta il nodo, tutto operativo e interpretativo, di definire modalità, criteri e contenuti della nuova motivazione obbligatoria, con l’auspicio che sia la prassi amministrativa, più ancora che la giurisprudenza, a fornire i primi orientamenti chiarificatori, prevenendo le incertezze applicative che sovente accompagnano le riforme in materia fiscale.

23 agosto 2025

L’irregolarità nella procedura di rimborso spese e la sua rilevanza ai fini del licenziamento per giusta causa nell’ambito dei sistemi aziendali informatizzati: spunti ricostruttivi a partire dall’ordinanza n. 23189/2025 della Corte di Cassazione

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino e Avv. Francesca Coppola

L’ordinanza n. 23189/2025 della Corte di Cassazione offre un’importante occasione per riflettere sul delicato rapporto tra l’irregolarità formale nella gestione delle procedure aziendali informatizzate e la configurabilità di una condotta idonea a fondare un licenziamento per giusta causa. La vicenda sottesa alla pronuncia riguarda una lavoratrice che, avvalendosi del portale automatizzato messo a disposizione dal datore di lavoro per la gestione delle spese di trasferta, ha richiesto il rimborso di un importo superiore a novecento euro, comprensivo di oltre duecentocinquanta euro successivamente esclusi dal computo rimborsabile in quanto ritenuti estranei alla prestazione lavorativa e carenti di giustificazione documentale idonea.

La questione dirimente che il Supremo Collegio è stato chiamato a scrutinare concerne la qualificazione della condotta della dipendente quale mera irregolarità formale oppure quale violazione sostanziale degli obblighi contrattuali, idonea a integrare una causa di licenziamento per giusta causa ex articolo 2119 del codice civile. La Corte ha ritenuto che, nel contesto di una procedura aziendale automatizzata con controllo ex post da parte del datore di lavoro, la condotta in esame non possa essere elevata al rango di comportamento fraudolento, mancando l’elemento soggettivo del dolo specifico.

In questa prospettiva, la Corte ha valorizzato la struttura funzionale del sistema informatico predisposto dal datore di lavoro, il quale, prevedendo l’inserimento unilaterale da parte del dipendente dei dati relativi alla spesa sostenuta, seguita da una fase di validazione e controllo a cura dell’azienda, non consente di ritenere che la mera presentazione di spese non coerenti con la policy aziendale integri, di per sé, una volontà elusiva o fraudolenta. La produzione di documentazione non conforme o lacunosa, infatti, si colloca nell’ambito di una violazione procedurale suscettibile di essere qualificata come inadempimento non grave, e pertanto inidoneo a giustificare la misura espulsiva, salvo la prova di ulteriori elementi che attestino la volontarietà e la consapevolezza dell’abuso.

Sotto il profilo sistematico, la pronuncia si inserisce nel solco di una giurisprudenza che, pur non escludendo in astratto la configurabilità del dolo nel contesto di sistemi automatizzati, richiede che tale elemento soggettivo emerga in maniera inequivoca e sia sorretto da riscontri oggettivi, in ossequio ai principi di proporzionalità, gradualità e tipicità delle sanzioni disciplinari. Il principio di affidamento reciproco che governa il rapporto di lavoro subordinato – fondato sull’adempimento degli obblighi di diligenza, correttezza e buona fede ex articoli 1175, 1375 e 2104 del codice civile – non può ritenersi irrimediabilmente compromesso da una condotta che, pur censurabile sotto il profilo organizzativo, non presenti connotazioni di fraudolenza.

Merita rilievo anche il profilo connesso alla responsabilità organizzativa del datore di lavoro, il quale, nell’adozione di strumenti digitali per la gestione delle spese, assume un obbligo di predisposizione di controlli interni effettivi e tempestivi. La diligenza professionale qualificata cui è tenuto l’imprenditore nella regolamentazione dei processi aziendali esclude che l’assenza di un sistema di validazione in tempo reale possa essere surrettiziamente addotta per aggravare la posizione del lavoratore in sede disciplinare. In tale contesto, l’irregolarità documentale, ancorché reiterata, non può essere assunta come presunzione assoluta di dolo, se non è integrata da una prova rigorosa della consapevole volontà elusiva.

Il contrasto tra le decisioni di merito e quella della Cassazione evidenzia la necessità di una lettura coerente e sistematica dei principi che regolano il licenziamento disciplinare nell’era della digitalizzazione delle procedure aziendali. In particolare, la configurabilità dell’abusività della clausola disciplinare, ove applicata automaticamente a comportamenti non fraudolenti, sollecita una riflessione sul bilanciamento tra potere direttivo e sanzionatorio del datore e le garanzie del lavoratore in ordine alla tutela dell’affidamento e alla tipicità delle condotte sanzionabili.

In definitiva, l’ordinanza in commento contribuisce a rafforzare l’orientamento volto a circoscrivere l’ambito di operatività del licenziamento per giusta causa in ipotesi di irregolarità procedurali prive di dolo, affermando il principio per cui la natura automatizzata della procedura di rimborso e il controllo differito ad opera dell’azienda costituiscono elementi ostativi alla configurazione di una condotta fraudolenta. Tale approccio si pone in linea con i più avanzati criteri ermeneutici in materia di giustizia contrattuale e tutela del contraente debole nel rapporto di lavoro subordinato, riaffermando il primato dei principi di proporzionalità e ragionevolezza nell’applicazione delle sanzioni disciplinari.

22 agosto 2025

Scadenza del 20 Agosto e Ravvedimento Operoso

Scadenza fiscale 20 agosto 2025: cosa è utile sapere


Il 20 agosto 2025 è una data cruciale per imprese, professionisti e contribuenti: in questa giornata si concentrano numerosi versamenti fiscali e previdenziali.
Capire come funziona la sospensione estiva, chi riguarda e come gestire eventuali ritardi con il ravvedimento operoso è fondamentale per evitare sanzioni e maggiorazioni inutili.


📌 Perché il 20 agosto è così importante?

Dal 1° al 20 agosto i termini fiscali sono sospesi (cosiddetta tregua estiva). Non è una proroga vera e propria, ma solo uno slittamento: tutto confluisce entro il 20 agosto.
Questa data diventa quindi un vero “ingorgo fiscale” che richiede programmazione e attenzione.


👥 Contribuenti interessati e regole speciali per ISA e forfettari

Per i contribuenti soggetti agli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) e per chi è in regime forfettario, valgono regole particolari:

  • Scadenza ordinaria: 21 luglio 2025

  • Scadenza differita: 20 agosto 2025 (con maggiorazione dello 0,40%)

👉 Questa maggiorazione non è una sanzione, ma il corrispettivo previsto dalla legge per chi sceglie più tempo per pagare.


💡 Focus IVA: attenzione al saldo

  • Saldo IVA 2024: scadenza naturale il 17 marzo 2025

  • Possibile differimento con maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese

  • Ulteriore rinvio al 20 agosto = seconda maggiorazione dello 0,40% sull’importo già maggiorato

⚠️ Risultato: un effetto di capitalizzazione che aumenta sensibilmente la somma dovuta.


✅ Ravvedimento operoso: lo strumento per rimediare

Se un pagamento viene dimenticato o effettuato in ritardo, è possibile ricorrere al ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997).

Come funziona

  • Permette di sanare spontaneamente l’irregolarità

  • Valido solo se non sono già iniziati controlli o accertamenti

  • Il calcolo di sanzioni e interessi parte dalla scadenza naturale, non da quella differita

Cosa serve per perfezionarlo

  1. Imposta dovuta

  2. Sanzione ridotta (in base alla tempestività: sprint, breve, lungo)

  3. Interessi legali calcolati giorno per giorno

❗ Se manca anche solo un elemento, la regolarizzazione non è valida.


🔧 Strumenti e supporto

Sono disponibili calcolatori online che simulano sanzioni e interessi, ma ogni situazione fiscale ha le sue complessità, a tal riguardo si può utilizzare la guida interattiva in fondo al presente articolo.
Per questo è sempre consigliabile affidarsi a un professionista in grado di:

  • verificare scadenze e differimenti,

  • calcolare correttamente importi e maggiorazioni,

  • ridurre al minimo rischi e costi aggiuntivi.


❓ FAQ – Domande frequenti sulla scadenza del 20 agosto

1. La sospensione estiva è una proroga?
No. È solo uno slittamento: tutto si paga il 20 agosto.

2. La maggiorazione dello 0,40% è una sanzione?
No, è un interesse previsto dalla legge per chi differisce i pagamenti.

3. Se dimentico di pagare entro il 20 agosto posso sanare?
Sì, con il ravvedimento operoso, pagando imposta, sanzioni ridotte e interessi legali.

4. Da quando decorrono gli interessi nel ravvedimento?
Sempre dalla scadenza naturale (es. 21 luglio per gli ISA), non da quella differita.

5. Conviene usare un calcolatore online?
Sì, come strumento di base. Ma la verifica di un consulente resta la soluzione più sicura.


🚀 Affrontare la scadenza senza rischi

Il 20 agosto 2025 non deve essere fonte di stress. Con una pianificazione attenta e l’aiuto di un professionista puoi:

  • rispettare le scadenze,

  • evitare sanzioni,

  • risparmiare tempo e denaro.

 

Consulta la Guida Interattiva