Assenza Ingiustificata e Dimissioni di fatto

a cura dell’Avv. Francesco Cervellino

L’Assenza Ingiustificata e le Dimissioni di Fatto: Il Nuovo Regime Introdotto dalla Legge 203/2024.

L’introduzione della legge 203/2024 ha apportato significative modifiche alla disciplina delle dimissioni dei lavoratori dipendenti, risolvendo una problematica giuridica che, sino ad ora, aveva imposto alle imprese oneri ingiustificati e un’applicazione restrittiva del diritto. La normativa precedente, infatti, non consentiva di qualificare come dimissionario il lavoratore che abbandonava volontariamente il posto di lavoro senza completare l’iter telematico prescritto dall’articolo 26 del D.lgs. 151/2015. Tale rigidità interpretativa ha determinato l’obbligo, in capo al datore di lavoro, di ricorrere al licenziamento per giustificato motivo soggettivo, con il conseguente pagamento del contributo NASpI, pur in assenza di una condotta meritevole di tutela da parte del prestatore di lavoro.

Le Dimissioni di Fatto: Il Nuovo Quadro Normativo

Con l’entrata in vigore dell’articolo 19 della legge 203/2024, il legislatore ha inteso sanare tale anomalia, prevedendo che, in caso di assenza ingiustificata superiore al periodo stabilito dal contratto collettivo nazionale applicato (o, in sua assenza, pari ad almeno 15 giorni), il datore di lavoro possa considerare il rapporto di lavoro risolto per dimissioni di fatto. L’effetto risolutivo, in tal caso, avviene senza l’obbligo di corrispondere il ticket di licenziamento e senza consentire al lavoratore l’accesso alla NASpI.

Tuttavia, il riconoscimento delle dimissioni implicite non opera in via automatica, ma è subordinato a una procedura specifica, che ha inizio con la comunicazione dell’assenza all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per il luogo in cui si svolgeva il rapporto di lavoro. La norma non introduce, pertanto, un obbligo generalizzato per il datore di lavoro, ma una facoltà da esercitare in presenza delle condizioni previste dalla nuova disciplina.

Modalità di Comunicazione e Contenuto della Segnalazione

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 579 del 22 gennaio 2025, ha fornito le prime indicazioni operative sulla nuova disciplina. In particolare, ha chiarito che la comunicazione deve essere inviata all’ITL territorialmente competente, preferibilmente tramite PEC, benché restino ammesse altre modalità di trasmissione, quali la raccomandata o la posta elettronica ordinaria.

Nel merito, la comunicazione deve contenere:

I dati anagrafici del lavoratore;

I recapiti, compresi quelli telefonici e di posta elettronica;

La descrizione dell’assenza ingiustificata e la sua durata;

Eventuali ulteriori elementi idonei a giustificare la risoluzione del rapporto di lavoro.

Successivamente, il datore di lavoro dovrà formalizzare la cessazione del rapporto mediante il sistema telematico, utilizzando il modello Unilav, e indicare come causa della cessazione le dimissioni di fatto.

Il Ruolo dell’Ispettorato del Lavoro e le Possibili Contestazioni

La procedura non si esaurisce con la mera comunicazione del datore di lavoro. Gli organi ispettivi, infatti, sono chiamati a verificare la veridicità della dichiarazione, potendo acquisire informazioni da altre fonti, come colleghi di lavoro o soggetti terzi in grado di fornire elementi utili. L’accertamento dovrà concludersi entro 30 giorni dalla ricezione della segnalazione e, qualora emerga la non veridicità della comunicazione, l’ITL provvederà a dichiarare l’inefficacia della risoluzione del rapporto, con conseguente reintegrazione del lavoratore e ripristino delle sue prerogative contrattuali.

Un ulteriore aspetto da evidenziare riguarda la possibilità, per il lavoratore, di evitare la risoluzione del rapporto qualora riesca a dimostrare che l’assenza è stata determinata da una causa di forza maggiore o da un comportamento del datore di lavoro che ha impedito la comunicazione delle ragioni dell’assenza. In tal senso, l’onere probatorio ricade interamente sul dipendente, il quale dovrà fornire adeguata documentazione a supporto della propria tesi (ad esempio, certificazione medica che attesti un ricovero ospedaliero tale da impedire ogni forma di comunicazione).

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Il nuovo regime introdotto dalla legge 203/2024 rappresenta un significativo passo avanti nell’adeguamento della normativa lavoristica alle esigenze del mondo del lavoro, evitando che situazioni di abbandono del posto di lavoro possano tradursi in un costo ingiustificato per le imprese. Al contempo, la previsione di un controllo ispettivo garantisce una tutela bilanciata, prevenendo eventuali abusi e garantendo che la cessazione del rapporto avvenga nel rispetto delle effettive condizioni di fatto. È, pertanto, consigliabile che i datori di lavoro si dotino di protocolli interni chiari per la gestione delle assenze ingiustificate, al fine di garantire un’applicazione conforme della nuova disciplina e ridurre il rischio di contenziosi.

 

Contratto di locazione – difetto di forma

a cura dell’Avv. Francesco Cervellino

Nullità del contratto di locazione: restituzione dei canoni e limiti all’ingiustificato arricchimento


La recente ordinanza n. 32696/2024 della Corte di Cassazione affronta i risvolti giuridici della nullità di un contratto di locazione derivante dal difetto di forma scritta e dalla mancata registrazione. In particolare, si chiarisce il diritto del conduttore alla restituzione dei canoni versati e il diritto del locatore a sollevare l’eccezione di ingiustificato arricchimento, nei limiti della diminuzione patrimoniale subita.

Il principio della ripetizione dell’indebito

La nullità del contratto di locazione, sia per difetto di forma scritta sia per mancata registrazione, comporta la possibilità per il conduttore di agire per la restituzione delle somme versate a titolo di canone. Tale azione trova fondamento nella disciplina della ripetizione dell’indebito oggettivo ai sensi degli artt. 2033 e seguenti del Codice Civile.

La Cassazione chiarisce che tale principio si applica anche ai contratti a esecuzione continuata, come la locazione, nonostante la particolare disciplina prevista dall’art. 1458 c.c. in materia di risoluzione per inadempimento. Quest’ultima disposizione, infatti, sottrae detti contratti all’effetto retroattivo, ma la stessa non è estensibile al caso della nullità.

La tutela del locatore: ingiustificato arricchimento

Nell’ipotesi in cui il conduttore chieda la restituzione integrale dei canoni versati, il locatore ha la facoltà di eccepire l’ingiustificato arricchimento del conduttore, derivante dall’utilità goduta attraverso l’utilizzo dell’immobile.

Tuttavia, la Cassazione precisa che il credito del locatore per l’ingiustificato arricchimento deve essere liquidato nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dal locatore stesso. Tale diminuzione patrimoniale non coincide con il mancato guadagno che il locatore avrebbe potuto conseguire in presenza di un contratto valido, bensì corrisponde alla perdita oggettiva derivante dalla concessione in uso dell’immobile.

La decisione della Corte di Cassazione

L’ordinanza n. 32696/2024 ha parzialmente annullato la sentenza n. 2102/2024 della Corte d’Appello di Roma. Quest’ultima aveva negato la restituzione integrale dei canoni versati dal conduttore, ritenendo che ciò avrebbe comportato un ingiustificato arricchimento del conduttore stesso.

La Suprema Corte, al contrario, ha affermato che, in caso di nullità del contratto:

  • Il conduttore ha diritto alla restituzione dei canoni versati;
  • Il locatore può sollevare l’eccezione di arricchimento senza causa, ma nei limiti della diminuzione patrimoniale effettivamente subita, e non per l’intero ammontare dei canoni.

Implicazioni pratiche

La decisione della Cassazione stabilisce un importante principio di diritto: il locatore non può avvalersi della nullità del contratto per trarre un vantaggio economico basato sul mancato guadagno teorico. L’equilibrio delle posizioni contrattuali impone una valutazione rigorosa della perdita patrimoniale subita, evitando soluzioni che possano ingiustamente arricchire una delle parti.

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La pronuncia della Cassazione n. 32696/2024 offre un’interpretazione chiara dei rapporti tra le parti in caso di nullità del contratto di locazione. Si riconosce il diritto del conduttore alla restituzione dei canoni versati, mentre il locatore, attraverso l’azione di ingiustificato arricchimento, può ottenere un’indennità calcolata sulla perdita patrimoniale effettiva e non sul lucro cessante.

Cartella di Pagamento e Pignoramento

a cura dell’Avv. Francesco Cervellino

Pignoramento e vizi della notifica: obbligo di tempestiva impugnazione

La recente ordinanza n. 32671 della Corte di Cassazione (depositata il 16 dicembre 2024) ribadisce i principi in materia di impugnazione degli atti tributari, con particolare riferimento al pignoramento presso terzi e ai vizi di notifica della cartella di pagamento.

  1. Il principio della tempestiva impugnazione

Quando un pignoramento presso terzi costituisce il primo atto con cui viene manifestata la pretesa tributaria, il contribuente è legittimato a contestare l’assenza di notifica dell’atto presupposto (ad esempio, una cartella di pagamento). Secondo quanto stabilito dalla Corte, l’impugnazione deve essere effettuata entro 60 giorni dalla notifica del pignoramento. La mancata opposizione nei termini comporta la consolidazione della pretesa tributaria e preclude la possibilità di sollevare vizi relativi all’atto precedente.

  1. Ambiti di impugnazione e limiti giurisdizionali

Il contribuente, a sua discrezione, può:

  1. Impugnare il solo atto di pignoramento, eccependo l’assenza di notifica di un valido provvedimento impositivo. In questo caso, la competenza è attribuita al giudice tributario e l’esame si limiterà alla validità della notifica.
  2. Impugnare cumulativamente sia l’atto di pignoramento sia la cartella esattoriale. In tale ipotesi, il giudice sarà chiamato a valutare anche il merito della pretesa tributaria.

L’ordinanza richiama l’importanza di tale scelta poiché, in molti casi, il pignoramento rappresenta l’unica occasione per contestare la validità della cartella, considerato che l’impugnazione diretta della stessa è limitata alle ipotesi tassative previste dall’art. 12, comma 4, del DPR 602/1973, come recentemente ampliato dal Dlgs 110/2024.

  1. Vizi dell’esecuzione e giurisdizione ordinaria

Diversamente, qualora il contribuente voglia eccepire vizi dell’attività esecutiva (es. prescrizione del credito tributario o impignorabilità di beni), l’atto di pignoramento deve essere opposto dinanzi al giudice ordinario, come sancito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 7822/2020.

  1. Notifica del ricorso e agenti coinvolti

La riforma del contenzioso tributario (Dlgs 220/2023), modificando l’art. 14 del Dlgs 546/1992, ha introdotto ulteriori obblighi formali. In particolare, laddove il contribuente intenda contestare il difetto di notifica dell’atto presupposto, è necessario notificare il ricorso sia all’Agenzia delle Entrate sia all’agente della riscossione.

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L’ordinanza della Suprema Corte n. 32671/2024 rappresenta un monito importante per i contribuenti: ogni vizio relativo alla notifica della cartella di pagamento deve essere eccepito tempestivamente, in sede di impugnazione dell’atto di pignoramento. Eventuali ritardi possono compromettere irrimediabilmente la difesa del contribuente, con il consolidamento definitivo della pretesa tributaria.