L’assegno post-unione civile tra funzione compensativa e solidarietà: l’estensione dei principi divorzili alla luce dell’ordinanza n. 25495/2025 della Cassazione

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino

La recente ordinanza n. 25495 del 2025, emanata dalla Prima Sezione civile della Corte di Cassazione, segna un momento di rilevante innovazione sistematica nel panorama giurisprudenziale nazionale in materia di assegno in favore del partner dell’unione civile sciolta. L’intervento dei giudici di legittimità assume particolare rilievo poiché chiarisce definitivamente che i criteri giurisprudenziali elaborati in materia di assegno divorzile devono essere applicati, in via estensiva e sistematica, anche al caso di scioglimento delle unioni civili, valorizzando così la piena equiparazione sostanziale tra i due istituti sotto il profilo delle conseguenze economiche derivanti dalla cessazione del legame affettivo e giuridico formalizzato.

Tale impostazione si colloca nel solco di una giurisprudenza evolutiva che ha progressivamente ridefinito la funzione dell’assegno divorzile, ormai declinata in una dimensione composita, comprendente la funzione assistenziale, quella perequativa e, soprattutto, quella compensativa. La Corte sottolinea come, anche all’interno delle unioni civili, la corresponsione dell’assegno possa trovare giustificazione non solo nella mera inadeguatezza dei mezzi del richiedente, ma anche e soprattutto nella funzione compensativa, la quale si concretizza nel riconoscimento del contributo fornito alla vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, laddove tale apporto abbia comportato un apprezzabile sacrificio delle legittime aspettative professionali e reddituali del partner economicamente più debole.

Si osserva che la decisione in commento interviene all’interno di un contenzioso articolato, sviluppatosi in più gradi di giudizio, nel quale la Suprema Corte aveva già avuto modo di pronunciarsi con la sentenza n. 35969/2023, imponendo alla Corte territoriale un riesame della fattispecie alla luce della necessità di considerare anche il periodo di convivenza prematrimoniale. In tal modo si rafforza l’orientamento secondo cui la valutazione del contributo fornito alla vita familiare non può essere rigidamente ancorata al solo arco temporale dell’unione civilmente registrata, ma deve estendersi all’intera durata effettiva del rapporto affettivo e solidale.

Appare evidente come la Corte intenda valorizzare, in un’ottica ispirata ai principi di solidarietà e di autoresponsabilità, la reale incidenza delle scelte condivise all’interno della relazione, superando la rigida cesura tra periodo di convivenza e periodo di unione formalizzata. Tale approccio trova fondamento nell’art. 2 Cost., nella parte in cui tutela le formazioni sociali ove si svolge la personalità dell’individuo, e si riflette nella necessità di accertare, ai fini del riconoscimento dell’assegno, se lo squilibrio economico tra le parti sia effettivamente riconducibile a scelte comuni di vita familiare e non sia invece frutto di mere contingenze reddituali o lavorative.

La distinzione tra funzione assistenziale e funzione compensativa dell’assegno viene ripresa e ulteriormente precisata, in linea con gli approdi ermeneutici delle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 18287/2018), chiarendo che la prima si giustifica solo laddove il soggetto richiedente non sia in grado, nonostante l’impiego di ogni diligente sforzo, di condurre una vita autonoma e dignitosa; la seconda, invece, trova fondamento in un sacrificio sostanziale delle legittime aspirazioni professionali, determinato dall’assunzione di un ruolo preponderante all’interno del nucleo familiare. Laddove sussista la funzione compensativa, l’assegno non si limita a garantire il soddisfacimento delle esigenze esistenziali, ma si parametrizza all’effettivo contributo fornito alla formazione del patrimonio familiare e personale dell’altro componente della coppia.

L’innovazione più significativa della pronuncia in esame consiste, dunque, nella piena assimilazione della disciplina dell’assegno post-unione civile a quella dell’assegno divorzile, con tutte le implicazioni che ne derivano in termini di onere della prova, criteri valutativi e accertamento giudiziale. Non si tratta, pertanto, di un mero recepimento di principi già noti, bensì di un’estensione sistematica e consapevole del perimetro applicativo delle tutele economiche post-relazionali, che riconosce pari dignità e pari effetti giuridici alla relazione omoaffettiva formalizzata attraverso l’unione civile, in piena aderenza con l’art. 3 Cost. e con il principio di uguaglianza sostanziale.

La pronuncia si innesta in un contesto più ampio di progressiva assimilazione tra matrimonio e unione civile, almeno sotto il profilo degli effetti patrimoniali e solidaristici derivanti dalla cessazione del vincolo, e si pone in linea di continuità con un orientamento ormai consolidato che tende a superare ogni residua asimmetria tra le due figure. Essa rappresenta uno snodo fondamentale per la costruzione di un diritto delle relazioni familiari maggiormente inclusivo, capace di riflettere con coerenza e sensibilità le trasformazioni della società contemporanea, in cui il parametro del tenore di vita pregresso viene definitivamente superato a favore di un criterio fondato sulla partecipazione effettiva alla realizzazione del progetto familiare.

L’ordinanza n. 25495/2025 si segnala per la sua portata evolutiva e chiarificatrice, costituendo un autorevole punto di riferimento per la giurisprudenza futura e un passaggio decisivo verso la piena attuazione dei principi costituzionali di uguaglianza, solidarietà e dignità della persona nell’ambito delle unioni civili, aprendo la strada a un’applicazione sempre più sofisticata, equitativa e personalizzata dell’assegno post-relazione nei rapporti giuridicamente formalizzati ma non matrimoniali.

18 settembre 2025

Il preavviso di iscrizione ipotecaria tra funzione sollecitatoria e garanzie difensive del contribuente: profili giuridici e orientamenti giurisprudenziali

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino e Avv. Francesca Coppola

L’ordinanza n. 25456/2025 della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, si inserisce in un filone giurisprudenziale di grande rilievo per le implicazioni applicative che essa comporta in materia di riscossione coattiva mediante iscrizione ipotecaria. La pronuncia affronta, in particolare, la questione relativa all’onere motivazionale gravante sull’agente della riscossione nella fase del preavviso di iscrizione ipotecaria, ai sensi dell’art. 77, comma 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, norma che si colloca nel sistema di tutela procedimentale del contribuente nel quadro dell’esecuzione forzata tributaria.
Nel contesto del giudizio tributario da cui trae origine la pronuncia in commento, il contribuente impugnava il preavviso di iscrizione ipotecaria contestando, tra l’altro, la mancata indicazione dei beni immobili sui quali si sarebbe proceduto all’iscrizione del vincolo, ritenendo che tale omissione costituisse un vizio di motivazione dell’atto preordinato alla costituzione della garanzia reale. La Commissione tributaria regionale aveva accolto parzialmente il ricorso, ritenendo l’atto carente sul piano motivazionale. La Corte di Cassazione, tuttavia, nel riformare tale statuizione, ha precisato con chiarezza che il preavviso di iscrizione ipotecaria previsto dalla norma citata ha natura meramente informativa e sollecitatoria, con funzione non sostanzialmente provvedimentale, e che non è richiesto che esso rechi specificamente l’indicazione dei beni immobili che potrebbero essere oggetto dell’iscrizione ipotecaria.
Secondo il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, la comunicazione preventiva deve contenere unicamente l’indicazione del credito oggetto di riscossione, con riferimento sia all’an (cioè al titolo giustificativo) sia al quantum (cioè all’entità della pretesa), mentre resta estranea alla struttura tipica dell’atto qualsiasi specificazione dei beni su cui l’agente della riscossione intende esercitare il diritto di garanzia. Solo al momento dell’effettiva iscrizione dell’ipoteca, da perfezionarsi mediante annotazione presso i registri immobiliari, si rende necessaria l’individuazione puntuale degli immobili, quale presupposto indefettibile per l’opponibilità del vincolo ai terzi e per la validità della garanzia reale.
Questa interpretazione trova fondamento, oltre che nel dato testuale della disposizione, anche in una lettura sistematica della disciplina in tema di responsabilità patrimoniale generale del debitore, delineata all’art. 2740 del codice civile. In virtù di tale principio, il creditore può scegliere discrezionalmente quali beni del debitore aggredire in sede esecutiva, senza che sia imposto un obbligo preventivo di specificazione. Pertanto, l’omessa indicazione degli immobili nel preavviso non incide in alcun modo sul diritto di difesa del contribuente, il quale, in quanto proprietario, è pienamente consapevole della consistenza del proprio patrimonio e può reagire, se del caso, contro un’eventuale iscrizione ipotecaria illegittima, mediante i rimedi giurisdizionali previsti dall’ordinamento.
La pronuncia in esame ha altresì chiarito che l’eventuale sproporzione tra l’importo del credito vantato e l’entità dell’iscrizione ipotecaria non comporta l’invalidità dell’atto, bensì impone al giudice tributario, qualora adito, di disporne la riduzione ai sensi dell’art. 2872 del codice civile. Ciò in conformità al disposto dell’art. 77, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973, che stabilisce che l’ipoteca possa essere iscritta per un valore pari al doppio del credito da garantire. In tale prospettiva, la sproporzione non determina la caducazione integrale del vincolo, ma ne impone la riconduzione entro i limiti legali, rafforzando la finalità di garanzia dell’istituto senza comprometterne la funzionalità esecutiva.
Particolarmente significativo, poi, appare il richiamo al principio del raggiungimento dello scopo, ex art. 156 del codice di procedura civile, in materia di notificazione degli atti presupposti. La Suprema Corte ribadisce infatti che l’eventuale nullità della notificazione di una cartella di pagamento si considera sanata laddove il contribuente abbia comunque esercitato il proprio diritto di impugnazione, ottenendo in tal modo la piena conoscenza dell’atto. In tale ipotesi, si verifica l’effetto sanante ex tunc della notificazione, che ne impedisce l’invalidazione successiva in sede contenziosa, garantendo il bilanciamento tra esigenze di effettività dell’azione amministrativa e tutela del diritto di difesa.
Infine, sotto il profilo sostanziale, la Corte affronta la questione della prescrizione delle pretese tributarie, affermando che, per i crediti erariali afferenti a imposte quali IRPEF, IRES, IRAP e IVA, si applica il termine ordinario di prescrizione decennale previsto dall’art. 2946 del codice civile. Tale affermazione si fonda sull’assenza di una norma che preveda, per tali tributi, un termine prescrizionale più breve e sull’impossibilità di ritenere detti crediti come obbligazioni periodiche ai sensi dell’art. 2948, n. 4, cod. civ. La scadenza del termine per proporre opposizione agli atti della riscossione non comporta, pertanto, la cosiddetta conversione del termine breve in quello ordinario, ai sensi dell’art. 2953 cod. civ., se non quando intervenga un titolo giudiziale passato in giudicato. Si tratta di un principio di grande rilievo sistematico, che chiarisce una questione spesso oggetto di contenzioso e di prassi difformi presso i giudici tributari di merito.
L’ordinanza n. 25456/2025 rappresenta un’importante presa di posizione della giurisprudenza di legittimità, la quale, nell’enunciare un principio di diritto di portata generale, contribuisce a definire con maggiore precisione i limiti formali e sostanziali del preavviso di iscrizione ipotecaria. La pronuncia rafforza la coerenza sistematica tra le norme speciali in materia di riscossione coattiva e i principi generali del diritto civile e processuale, offrendo agli operatori del diritto uno strumento interpretativo affidabile e autorevole, idoneo a orientare sia l’attività dell’amministrazione finanziaria sia la tutela giurisdizionale dei diritti dei contribuenti.

18 settembre 2025

 

Notificazione degli atti presupposti e decadenza nel procedimento di riscossione: osservazioni a margine dell’ordinanza Cass. civ., sez. trib., n. 24745/2025

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino e Avv. Francesca Coppola

L’ordinanza n. 24745 del 2025 della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria Civile, depositata l’8 settembre 2025, si segnala per la sua pregnanza argomentativa e per il rilievo sistematico assunto nell’ambito del contenzioso tributario, in particolare nella delicata materia della validità delle notificazioni degli atti prodromici all’iscrizione ipotecaria su beni immobili e della decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere impositivo.
La vicenda oggetto del giudizio trae origine dall’impugnazione, da parte della contribuente, di un avviso di avvenuta iscrizione ipotecaria basato su una pluralità di cartelle di pagamento, alcune delle quali asseritamente mai notificate. In via preliminare, la ricorrente contestava l’avvenuta notificazione degli atti presupposti, richiamando, a sostegno, la documentazione anagrafica che dimostrava una residenza continuativa presso un determinato indirizzo nel comune di Milano. In subordine, lamentava la decadenza del potere impositivo per intervenuta notificazione oltre i termini di cui all’art. 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
La Corte di legittimità, investita del ricorso proposto avverso la pronuncia della Corte di giustizia tributaria di secondo grado, ha ritenuto infondati tutti i motivi dedotti, offrendo un’articolata ricostruzione interpretativa dei criteri normativi e giurisprudenziali che regolano le modalità di notificazione degli atti tributari e l’efficacia dei certificati anagrafici nel processo di accertamento della residenza effettiva del destinatario.
In merito alla doglianza circa la nullità delle notificazioni per presunta irreperibilità solo relativa, la Corte ha precisato che, in presenza di relate di notifica redatte dall’ufficiale notificatore, contenenti l’attestazione dell’assenza del destinatario e l’assenza di elementi identificativi (quali citofono o cassetta postale) presso l’indirizzo formalmente risultante all’anagrafe, trova applicazione la disciplina prevista per l’irreperibilità assoluta di cui all’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600/1973. L’accertamento compiuto dall’agente notificatore riveste, in tal senso, natura di atto pubblico dotato di fede privilegiata fino a querela di falso ai sensi dell’art. 2700 cod. civ., e non può essere efficacemente contraddetto da certificazioni anagrafiche, le quali possiedono un valore meramente indiziario e non dotato di forza probatoria piena.
La Corte ha ulteriormente osservato che l’aver la parte allegato, in sede di giudizio di merito, certificati di residenza storica e composizione del nucleo familiare, non consente di infirmare l’efficacia dell’attestazione compiuta dall’organo notificatore, il quale, operando ex lege, ha eseguito gli accertamenti in loco e dichiarato l’assoluta irreperibilità del soggetto destinatario, con conseguente applicazione della procedura notificatoria speciale.
Quanto alla seconda censura, riferita alla presunta decadenza dell’Amministrazione finanziaria dalla facoltà di riscuotere i tributi per violazione dei termini di cui all’art. 25, comma 1, del d.P.R. n. 602/1973, la Suprema Corte ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la regolare notificazione delle cartelle di pagamento, se non impugnate nel termine di decadenza previsto dall’art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, determina la definitività del credito e la conseguente preclusione alla deduzione di qualsiasi eccezione successiva, ivi compresa quella di decadenza. Ne discende che, in sede di impugnazione dell’avviso di iscrizione ipotecaria, non è consentito riesaminare la legittimità delle cartelle sottostanti, trattandosi di atto impugnabile esclusivamente per vizi propri.
Con riguardo infine al terzo motivo di ricorso, avente ad oggetto la nullità della sentenza per motivazione asseritamente contraddittoria, perplessa o apparente, la Cassazione ha ritenuto infondata la censura, evidenziando come la motivazione della decisione di secondo grado fosse chiara, congruente e pienamente conforme ai criteri di sufficienza argomentativa imposti dall’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. e dall’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992. L’eventuale presenza di un passaggio motivazionale impropriamente riferito alla notificazione mediante servizio postale è stata ritenuta ininfluente rispetto alla tenuta logico-giuridica dell’intera motivazione.
L’ordinanza n. 24745/2025 si pone dunque quale affermazione coerente con i principi di legalità formale e certezza del diritto in materia fiscale, ribadendo la centralità delle forme nella notificazione degli atti e la necessità di una rigorosa osservanza dei termini decadenziali e delle preclusioni processuali. Essa conferma, altresì, che l’effettiva residenza del contribuente, ai fini della validità delle notifiche, deve risultare da elementi oggettivi e probatoriamente robusti, non potendo il certificato anagrafico da solo valere a sovvertire gli effetti giuridici dell’accertamento eseguito dal pubblico ufficiale. Tale pronuncia rappresenta un ulteriore tassello nella costruzione di un sistema di garanzie sostanziali e processuali coerente con i principi di efficienza e stabilità dell’azione amministrativa tributaria.

17 settembre 2025