La disciplina dell’assorbimento del superminimo tra autonomia contrattuale e giurisprudenza: una riflessione a margine dell’ordinanza n. 11771/2025 della Corte di cassazione.

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino e Avv. Francesca Coppola

L’ordinanza n. 11771 del 2025 della Corte di cassazione riporta all’attenzione della dottrina e della prassi giuslavoristica la complessa questione dell’assorbimento del superminimo individuale, collocandosi in un solco interpretativo che interseca il rapporto fra autonomia individuale, regolazione collettiva e poteri dispositivi delle parti nel contratto di lavoro subordinato.

Il superminimo, emolumento retributivo riconosciuto in misura eccedente rispetto ai minimi tabellari fissati dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), costituisce una componente retributiva non eterodeterminata, il cui fondamento risiede nella libera negoziazione tra datore di lavoro e lavoratore. Esso può rispondere a finalità eterogenee: valorizzazione della professionalità, compensazione di condizioni particolarmente gravose, fidelizzazione del lavoratore o meri scopi incentivanti.

Tradizionalmente, la giurisprudenza ha accolto il principio secondo cui il superminimo, in assenza di specifiche pattuizioni contrarie, è soggetto al c.d. meccanismo dell’assorbimento. In virtù di tale principio, gli incrementi retributivi futuri, derivanti da innovazioni contrattuali collettive o da progressioni di carriera, possono “assorbire” in tutto o in parte il superminimo, riducendone l’incidenza sul trattamento economico complessivo. Tale meccanismo si fonda su una logica perequativa e sull’esigenza di evitare duplicazioni retributive non giustificate da un effettivo mutamento delle mansioni o del valore della prestazione lavorativa.

Tuttavia, questo principio generale non ha natura imperativa, bensì dispositiva. È pacificamente ammesso, tanto dalla giurisprudenza quanto dalla dottrina prevalente, che l’assorbimento del superminimo possa essere derogato dalle parti mediante specifica clausola contrattuale, la quale ne limiti l’operatività oppure lo escluda in toto. La Corte di cassazione, già in precedenti pronunce (v., ad esempio, Cass. n. 20919/2019), ha ribadito che tale deroga deve risultare da un’espressa manifestazione di volontà, inequivoca e specifica, non potendo desumersi per implicito o mediante interpretazioni estensive di clausole ambigue.

È in questo contesto che si inserisce l’ordinanza in commento, la quale assume rilevanza non solo per la soluzione adottata, ma anche per la metodologia interpretativa seguita. Il caso riguardava un lavoratore che, già beneficiario di un superminimo individuale, aveva ottenuto un avanzamento di livello nell’ambito del sistema classificatorio previsto dal CCNL applicabile. Il datore di lavoro aveva proceduto a ridurre l’importo del superminimo, assumendo che il nuovo trattamento economico – superiore in ragione del nuovo livello – comportasse l’assorbimento dell’emolumento eccedentario. A fondamento della propria posizione, il datore invocava il principio generale di assorbimento, non contestato in sé.

Tuttavia, la clausola pattuita all’atto della corresponsione del superminimo prevedeva espressamente l’assorbibilità esclusivamente in correlazione ad aumenti retributivi derivanti da futuri rinnovi del CCNL, senza menzionare l’ipotesi del mutamento di livello. La Corte, valorizzando il tenore letterale e restrittivo della pattuizione, ha ritenuto che l’assorbimento non potesse operare in assenza di un’espressa previsione. Ciò ha comportato il riconoscimento del diritto del lavoratore a mantenere integralmente il superminimo, anche dopo la promozione.

Tale decisione si pone in linea con l’orientamento che riconosce centralità all’autonomia individuale nella regolazione degli assetti retributivi, pur nel rispetto del sistema gerarchico delle fonti. Si osserva, infatti, che la clausola in oggetto non violava alcuna disposizione imperativa o norma di ordine pubblico, ma si limitava a circoscrivere l’ambito applicativo di un istituto (l’assorbimento) di per sé derogabile.

Dal punto di vista sistematico, la pronuncia offre lo spunto per una riflessione più ampia sul ruolo dell’autonomia individuale nella dinamica delle fonti in materia retributiva. In un contesto in cui la contrattazione collettiva continua a rappresentare il principale parametro regolativo, l’intervento del patto individuale si configura come uno spazio di flessibilità negoziale, purché esercitato in modo consapevole e formalmente corretto.

Ne discende una precisa raccomandazione operativa per gli operatori del diritto del lavoro: la redazione delle clausole retributive, specie quelle relative a istituti variabili come il superminimo, deve essere effettuata con particolare attenzione alla formulazione linguistica e alla chiarezza dell’intento negoziale. È opportuno che ogni clausola di assorbibilità precisi con esattezza le fattispecie in cui l’assorbimento potrà operare, evitando genericità o formule standardizzate che, in sede contenziosa, potrebbero non reggere a un vaglio ermeneutico rigoroso.

In conclusione, l’ordinanza n. 11771/2025 non solo conferma un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, ma contribuisce a delineare un modello interpretativo fondato sulla tutela dell’affidamento legittimo delle parti e sulla centralità del tenore letterale dei patti. In un sistema giuslavoristico sempre più complesso e stratificato, la certezza del diritto e la prevedibilità degli effetti delle clausole contrattuali restano valori imprescindibili per garantire l’equilibrio tra esigenze di flessibilità organizzativa e tutela della posizione soggettiva del lavoratore.

29 maggio 2025

Responsabilità tributaria post-estinzione: autonomia dell’accertamento fiscale nei confronti dei soci delle società cancellate

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino e Avv. Francesca Coppola

La recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 3625 del 12 febbraio 2025) ha introdotto un importante chiarimento in materia di responsabilità tributaria nei confronti delle società cancellate dal registro delle imprese, con specifico riguardo al ruolo dell’Agenzia delle Entrate e alla legittimazione passiva dei soci. Il principio affermato si fonda sulla necessità di distinguere, nell’ambito del contenzioso fiscale, l’autonoma e distinta fase di accertamento dell’obbligazione tributaria, che deve essere preliminarmente compiuta nei confronti dell’ente estinto, dalla successiva azione nei confronti dei soci che abbiano eventualmente beneficiato di una ripartizione patrimoniale.

Secondo la Suprema Corte, la cancellazione della società dal registro delle imprese non comporta una mera prosecuzione automatica delle pretese tributarie nei confronti dei soci, ma impone all’Amministrazione finanziaria di attivare un nuovo e autonomo procedimento di accertamento, che non può considerarsi assorbito dal giudizio pregresso instaurato nei confronti della società estinta. È in tale sede che l’Agenzia delle Entrate è tenuta a verificare, con onere probatorio a suo carico, la sussistenza dei presupposti per l’estensione della responsabilità ai soci ai sensi dell’art. 2495 c.c., ossia la percezione, anche in via indiretta, di somme o beni nel contesto della liquidazione societaria ovvero, in via sussidiaria, durante i periodi d’imposta oggetto di contestazione.

La Corte ha ribadito la netta distinzione tra la legittimazione passiva dei soci, quale parte potenzialmente esposta a responsabilità patrimoniale, e la titolarità sostanziale della pretesa tributaria, che continua a fare capo in via primaria alla società, anche se formalmente estinta. In tale prospettiva, la notifica dell’atto impositivo al socio non può prescindere da un’espressa motivazione circa l’effettiva percezione di attivi sociali da parte di quest’ultimo, nonché da una chiara individuazione della quota parte di debito eventualmente trasmissibile in virtù del beneficio ricevuto.

Particolarmente rilevante è l’enunciazione secondo cui l’interesse dell’Amministrazione finanziaria a proseguire il giudizio non si esaurisce con la mera cancellazione dell’ente, potendo sussistere anche in assenza di un titolo formale di trasferimento patrimoniale, laddove sussistano indizi concreti – ad esempio il mantenimento di beni in capo ai soci – che lascino presumere una sostanziale successione economica nell’obbligazione tributaria. Tuttavia, tale interesse, per fondarsi legittimamente, deve essere esercitato nel rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, non potendosi legittimare forme di surrettizia responsabilità oggettiva dei soci per i debiti dell’ente.

La sentenza rappresenta un punto di svolta nel bilanciamento tra esigenze di tutela dell’erario e garanzie del contribuente, delineando un perimetro più rigoroso e formalmente garantito entro il quale l’Agenzia delle Entrate potrà agire nei confronti dei soci di società cancellate. Essa conferma, in chiave sistematica, che la responsabilità dei soci non è automatica né presunta, ma richiede una puntuale allegazione e dimostrazione da parte dell’Amministrazione, anche in sede contenziosa, in ordine alla sussistenza dei requisiti di legge per procedere nei confronti di soggetti diversi dall’originario debitore tributario.

Questo orientamento si pone in linea con la crescente esigenza di certezza del diritto e trasparenza nei rapporti tra contribuente e fisco, e offre ai professionisti – avvocati tributaristi e commercialisti – un fondamentale strumento interpretativo per la tutela dei propri assistiti, specialmente nei contesti post-liquidatori dove le pretese fiscali tendono a protrarsi nel tempo, sovente in assenza di un corretto vaglio giuridico circa la legittimazione passiva. In definitiva, la Corte riafferma un principio cardine dello Stato di diritto: la responsabilità tributaria, pur potendo estendersi in presenza di giusti presupposti, deve sempre passare attraverso una verifica individualizzata, documentata e processualmente rispettosa delle garanzie difensive del contribuente.

23 maggio 2025

La “reformatio in peius” nel processo tributario: i confini tracciati dalla Cassazione

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino e Avv. Francesca Coppola

Nel panorama del contenzioso tributario si riafferma con forza, grazie all’ordinanza n. 13325 del 2025 della Corte di Cassazione, il principio di divieto di “reformatio in peius” quale baluardo a tutela dell’impugnante nel giudizio di secondo grado. La pronuncia, destinata a riverberarsi ben oltre il caso di specie, chiarisce l’invalicabilità dei limiti imposti dal principio del giudicato interno e, contestualmente, ribadisce il valore sistematico del “quantum devolutum” quale perimetro inderogabile della cognizione del giudice di appello.

La vicenda trae origine da un accertamento operato dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di un imprenditore edile, cui venivano attribuiti maggiori ricavi e, conseguentemente, un maggior reddito, sulla scorta dell’applicazione degli studi di settore. Il contribuente aveva ottenuto in primo grado una parziale riduzione della pretesa impositiva, avendo il giudice riconosciuto in parte la fondatezza delle doglianze sollevate in sede contenziosa. Avverso tale decisione, l’imprenditore proponeva appello, ritenendo ancora eccessiva la misura del reddito accertato. L’Agenzia, tuttavia, decideva di non proporre appello incidentale, rinunciando così a contestare formalmente la parte della sentenza di primo grado a essa sfavorevole.

La Commissione tributaria regionale, investita della controversia, rigettava l’appello del contribuente e – andando oltre il contenuto della decisione di primo grado – confermava integralmente l’originario avviso di accertamento, ripristinando integralmente l’imposizione fiscale inizialmente contestata. In tal modo, la sentenza di secondo grado non solo disattendeva le doglianze del contribuente, ma risultava addirittura più gravosa della pronuncia impugnata, ponendo nel nulla la parziale riduzione ottenuta in primo grado.

Tale epilogo veniva sottoposto al vaglio della Suprema Corte, che accoglieva il ricorso del contribuente, riconoscendo la violazione del principio del divieto di reformatio in peius. La Cassazione, valorizzando un orientamento già consolidato nella propria giurisprudenza (si richiama, tra le altre, la sentenza n. 12275/2018), ha ribadito come anche nel processo tributario trovi applicazione il divieto per il giudice d’appello di emettere una pronuncia peggiorativa della posizione dell’unica parte impugnante, in assenza di una corrispondente impugnazione incidentale della controparte. La mancata proposizione di appello da parte della parte parzialmente soccombente – nel caso di specie l’Agenzia – determina, infatti, la cristallizzazione del giudicato interno in ordine alla porzione della sentenza di primo grado a essa sfavorevole. Il giudice del gravame, dunque, è tenuto a rispettare tale limite, non potendo estendere la propria valutazione oltre i confini del devolutum.

Particolarmente significativa è l’affermazione dei giudici di legittimità circa il vizio di extrapetizione in cui incorre la sentenza di secondo grado che, in assenza di specifica istanza riformatrice da parte dell’Agenzia, abbia riesumato integralmente la pretesa originaria. La Corte ha evidenziato che, così facendo, il giudice d’appello ha violato il principio dispositivo e l’effetto devolutivo dell’appello, travalicando l’ambito della domanda e disattendendo le regole processuali che governano il giudizio tributario.

La portata della decisione va ben oltre il caso concreto, offrendo un importante chiarimento in materia di limiti decisori nei giudizi di impugnazione e rafforzando le garanzie processuali del contribuente. Si conferma, in particolare, che la mancata impugnazione da parte dell’ente impositore equivale a un’accettazione implicita della parte della sentenza a esso sfavorevole, impedendo qualsiasi regressione o reviviscenza della pretesa fiscale originaria in sede di gravame. La decisione della Cassazione si pone così in continuità con una visione sostanzialmente garantista del processo tributario, nel quale il principio di legalità e il rispetto del contraddittorio devono trovare piena attuazione anche nella fase di giudizio d’appello.

In definitiva, l’ordinanza n. 13325/2025 riafferma un principio fondamentale: nel processo tributario, la legittimità dell’azione giurisdizionale del giudice d’appello è subordinata ai confini tracciati dall’iniziativa delle parti. Ove manchi l’appello incidentale, il giudice non può che astenersi dal riesaminare profili coperti da giudicato interno, pena la nullità della sentenza per eccesso di potere giurisdizionale. Una conferma, questa, che l’equilibrio tra poteri giudiziari e garanzie difensive non è solo un’aspirazione di principio, ma un vincolo inderogabile dell’agire giurisdizionale.

21 maggio 2025