La responsabilità del professionista delegato alla vendita forzata tra funzione ausiliaria e tutela risarcitoria

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino

L’evoluzione normativa e giurisprudenziale della figura del professionista delegato alle operazioni di vendita ex art. 591-bis del codice di procedura civile ha reso necessaria una riflessione sistematica sulla natura dei poteri esercitati, sul regime di responsabilità applicabile e sul rapporto tra attività delegata e funzione giurisdizionale. La sentenza n. 31423/2025 della Corte di cassazione offre un quadro ricostruttivo di particolare rilievo, enunciando principi idonei a definire in modo chiaro la qualificazione dell’operato del delegato e la disciplina della sua responsabilità, collocandosi nel solco del progressivo consolidamento dell’istituto all’interno del procedimento esecutivo immobiliare. La questione si inserisce in un contesto caratterizzato dall’espansione dell’ambito oggettivo della delega, dalla crescente professionalizzazione degli operatori coinvolti e dalla ridefinizione degli equilibri tra giudice dell’esecuzione e ausiliari, specie alla luce delle riforme del 2005, del 2015 e della c.d. riforma Cartabia del 2022.

L’analisi della Corte parte dall’inquadramento della natura del delegato, stabilendo che le operazioni di vendita forzata demandate al professionista non costituiscono esercizio di ius dicere, ma attività meramente esecutive, ancorché strettamente strumentali alla funzione giurisdizionale. Pur essendo ampio il ventaglio delle attribuzioni delegabili, esse restano sottoposte alla supervisione del giudice, il cui intervento è necessario per l’adozione dei provvedimenti decisori che definiscono le diverse fasi del procedimento esecutivo. Tale carattere subordinato consente di qualificare il delegato come ausiliario del giudice, eventualmente sui generis, senza che ciò determini alcuna assimilazione agli “estranei che partecipano all’esercizio della funzione giudiziaria” ai sensi della legge n. 117 del 1988. La sentenza evidenzia che solo questi ultimi esercitano un potere giurisdizionale pieno e autonomo, mentre il professionista delegato opera nell’alveo di poteri conferiti con atto di delega, i cui effetti sono sempre soggetti a conferma o controllo da parte del giudice dell’esecuzione.

L’assetto impugnatorio delineato dall’art. 591-ter c.p.c. conferma tale impostazione, prevedendo che gli atti del delegato siano sottoponibili al vaglio del giudice, il quale decide sulle difficoltà insorte e sui reclami mediante provvedimenti suscettibili di ulteriore contestazione tramite l’opposizione agli atti esecutivi. Risulta pertanto evidente che l’agire del professionista non è mai destinato a produrre effetti autonomamente decisori, alimentando una relazione di stretta dipendenza funzionale che impedisce di ricondurre il delegato nel novero dei soggetti potenzialmente assoggettati al regime della responsabilità civile dei magistrati. La Corte afferma, di conseguenza, che solo il risultato dell’attività delegata, una volta oggetto di intervento del giudice, potrebbe essere eventualmente scrutinato ai fini dell’applicazione della legge n. 117 del 1988, restando comunque attribuibile al giudice dell’esecuzione in quanto autore del provvedimento finale. Il professionista delegato rimane, pertanto, estraneo all’ambito applicativo della disciplina speciale, la cui ratio impone un’interpretazione restrittiva e non consente estensioni analogiche.

Sul versante della responsabilità civile del delegato, la Corte riconduce l’eventuale danno cagionato nello svolgimento dell’attività delegata al paradigma dell’art. 2043 del codice civile, configurando una responsabilità extracontrattuale fondata sulla violazione del principio del neminem laedere. La natura pubblicistica della funzione, benché non giurisdizionale, implica l’esistenza di obblighi di diligenza e correttezza nell’espletamento dell’incarico, la cui inosservanza può generare un affidamento incolpevole in capo agli interessati. Il limite alla responsabilità è individuato nell’esclusione della colpa lieve quando l’attività richieda soluzioni tecniche di particolare difficoltà, principio che richiama quello previsto dall’art. 2236 c.c., pur non trovando applicazione diretta. La sentenza valorizza pertanto un modello responsabilistico equilibrato, in grado di tutelare gli interessi delle parti del processo esecutivo senza comprimere oltre misura l’autonomia operativa del professionista incaricato.

Un passaggio di particolare rilievo attiene alla delimitazione degli obblighi informativi del delegato nella predisposizione dell’avviso di vendita. La Corte ribadisce che il delegato non è gravato da un generale dovere di segnalazione delle formalità pregiudizievoli anteriori al pignoramento, trattandosi di informazioni già contenute nella relazione di stima e liberamente consultabili. L’affidamento dell’aggiudicatario trova tutela solo nei limiti in cui l’omissione del delegato si traduca nella violazione delle prescrizioni normative o delle direttive contenute nell’ordinanza di delega. Viene pertanto esclusa una responsabilità basata su criteri meramente presuntivi o su modelli di colpa d’autore, valorizzando invece l’accertamento concreto della condotta e del nesso causale.

La sentenza n. 31423/2025 contribuisce così a chiarire il ruolo sistemico del professionista delegato, delineandone una figura funzionalmente ausiliaria ma non giurisdizionale, priva di autonomia decisoria e inserita in un rapporto di stretta vigilanza da parte del giudice dell’esecuzione. Ne risulta un inquadramento rigoroso, che favorisce la certezza del diritto e preserva l’equilibrio tra esigenze di efficienza della procedura esecutiva e garanzie di responsabilità. Il modello che emerge è coerente con un sistema nel quale la professionalizzazione degli ausiliari non comporta una deresponsabilizzazione del giudice, né un’eccessiva esposizione del delegato, ma consente una distribuzione razionale delle funzioni e dei relativi rischi. L’articolazione interpretativa proposta appare idonea a indirizzare la prassi applicativa verso soluzioni omogenee e rispettose della ripartizione delle competenze, valorizzando al contempo il ruolo del professionista nella realizzazione di una vendita forzata efficiente, trasparente e conforme ai principi dell’ordinamento.

9 dicembre 2025

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La natura non provvedimentale della comunicazione di esito del controllo ex art. 60-bis D.P.R. 633/1972 nella recente giurisprudenza di legittimità

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino

La questione dell’impugnabilità degli atti adottati dall’Amministrazione finanziaria in sede di controllo ai fini dell’imposta sul valore aggiunto continua a rappresentare un terreno di particolare sensibilità sistematica, soprattutto in relazione agli istituti connessi al regime di solidarietà del cessionario previsto dall’art. 60-bis del D.P.R. 633/1972. La recente pronuncia della Corte di cassazione, n. 31530/2025, costituisce un nuovo e rilevante tassello nell’elaborazione giurisprudenziale volta a distinguere, sul piano funzionale, gli atti dotati di effetto provvedimentale e idonei a incidere sulla sfera giuridica del contribuente, da quelli che, pur inseriti nel procedimento di controllo, risultano privi di autonoma capacità lesiva e sono, pertanto, sottratti al novero degli atti impugnabili.
Dalla decisione emerge un quadro ricostruttivo che, oltre a riaffermare la tassatività tipologica dell’art. 19 del decreto sul processo tributario, ne consolida la lettura estensiva fondata sul criterio sostanzialistico degli effetti giuridici prodotti dall’atto, secondo orientamenti già maturati in altre pronunce. Tale prospettiva consente una selezione più attenta degli atti effettivamente idonei a configurare un’immediata lesione, evitando al contempo un’irragionevole proliferazione contenziosa.

Il caso esaminato trae origine da una comunicazione ex art. 60-bis con cui l’Amministrazione informava il contribuente dell’imminente iscrizione a ruolo quale obbligato solidale per l’Iva non versata dal cedente, a seguito di operazioni concluse a prezzi inferiori al valore normale. La società destinataria impugnava tale comunicazione ritenendola espressiva di una pretesa tributaria definita nell’an e nel quantum. Dopo alterne valutazioni nei gradi di merito, la controversia approdava innanzi alla Suprema Corte, chiamata a chiarire se la comunicazione dell’esito del controllo costituisse un atto dotato di autonoma efficacia provvedimentale, idoneo cioè a determinare una modificazione della posizione soggettiva del contribuente e, pertanto, ricorribile autonomamente.

Il Collegio, ricostruendo dettagliatamente la sequenza procedimentale emergente dagli atti, rileva anzitutto come la comunicazione impugnata fosse stata preceduta da un formale invito ad adempiere, atto che la stessa giurisprudenza di legittimità riconosce come potenzialmente impugnabile in via facoltativa. A differenza dell’invito, che esteriorizza compiutamente una pretesa impositiva, la successiva comunicazione di esito del controllo non introduce alcun elemento nuovo sul piano sostanziale, limitandosi a informare il contribuente delle conseguenze già prefigurate e collegate all’inottemperanza al precedente invito. Essa non costituisce, dunque, né il primo atto lesivo né un atto con contenuto provvedimentale autonomo, ma svolge una mera funzione partecipativa e comunicativa nell’ambito del procedimento.

Il ragionamento della Corte si articola attorno al principio secondo cui la natura impugnabile dell’atto va individuata non già nel nomen iuris, ma nella sua effettiva idoneità a incidere unilateralmente sulla sfera giuridica del destinatario, producendo effetti immediati e definitivi. Da questa impostazione si ricava che un atto privo di autonomo contenuto prescrittivo e non costituente la prima manifestazione della pretesa tributaria non può essere equiparato a un avviso di accertamento o liquidazione, né può fungere da veicolo processuale per contestare gli esiti del controllo. La Corte sottolinea inoltre come la successiva emissione della cartella di pagamento, separatamente impugnata dal contribuente, confermi la natura meramente informativa della comunicazione oggetto di giudizio.

La decisione si colloca nel solco di precedenti orientamenti volti a definire una fisiologica scansione tra atti endoprocedimentali e atti autoritativi dotati di autonoma lesività. In tal senso, essa richiama indirettamente quel filone interpretativo secondo cui l’elenco di cui all’art. 19, pur non costituendo un numero chiuso in senso assoluto, resta pur sempre limitato agli atti che, per struttura ed effetti, presentano un contenuto provvedimentale immediatamente lesivo. L’ampliamento operato dalla giurisprudenza, infatti, si muove lungo direttrici funzionali e non incontrollate, mirando a garantire un equilibrio razionale tra tutela giurisdizionale effettiva ed esigenze di certezza e stabilità del procedimento tributario.

La sentenza assume particolare rilievo anche sotto il profilo della ripartizione degli oneri difensivi all’interno del procedimento ex art. 60-bis. Da un lato, chiarisce che l’eventuale contestazione da parte del contribuente deve essere indirizzata verso l’invito ad adempiere, ove ritenuto illegittimo; dall’altro lato, evita che la comunicazione di esito del controllo possa divenire uno strumento di duplicazione processuale, con inevitabili ricadute negative in termini di efficienza e proporzionalità.

In prospettiva sistematica, la pronuncia contribuisce a rafforzare la distinzione tra fase procedimentale e fase provvedimentale, riaffermando che solo quest’ultima costituisce il momento normativamente rilevante ai fini dell’esercizio del diritto di difesa. Al contempo, appare evidente come l’impostazione adottata sia volta a non indebolire il principio generale secondo cui deve essere assicurata piena possibilità di sindacato sugli atti realmente idonei a definire un’obbligazione tributaria.

La conclusione della Corte, nel rigettare il ricorso, si inserisce così in un quadro interpretativo coerente e ormai consolidato, ma nel contempo evidenzia l’esigenza di una costante attenzione alla qualificazione degli atti amministrativi tributari, alla loro funzione e ai loro effetti, affinché la tutela giurisdizionale risulti proporzionata e calibrata rispetto alle reali esigenze di protezione del contribuente.

5 dicembre 2025

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La sentenza del Tribunale di Siena n. 330/2025: un’analisi sistematica del divorzio congiunto nel quadro del nuovo rito unificato e della responsabilità genitoriale condivisa

A cura dell’Avv. Francesca Coppola

La pronuncia del Tribunale di Siena del 17 novembre 2025 costituisce un significativo contributo interpretativo nell’ambito della disciplina del divorzio congiunto, inserita nel rinnovato impianto processuale delineato dal rito unico in materia di persone, minorenni e famiglie. L’assetto procedimentale, ridefinito dal legislatore al fine di realizzare una più elevata efficienza processuale e una maggior tutela dei diritti delle parti, trova in questa decisione un esempio paradigmatico di applicazione coerente e sistematicamente consapevole delle norme introdotte dagli artt. 473-bis e seguenti del codice di procedura civile.

Il procedimento si presenta sin dall’origine caratterizzato da una prospettiva collaborativa, in quanto i coniugi, già separati in sede giudiziale da diversi anni, hanno manifestato congiuntamente e senza ambiguità la volontà di porre termine agli effetti civili del matrimonio. Tale dichiarazione appare conforme ai presupposti di cui all’art. 3, comma 2, lettera b), della legge n. 898 del 1970, che attribuisce rilievo alla duratura crisi coniugale già emersa e consolidata, consentendo di procedere alla cessazione del vincolo con modalità semplificate rispetto a quelle tipiche del contenzioso.

L’analisi del provvedimento rivela come il Tribunale abbia esercitato un controllo puntuale sull’accordo raggiunto dalle parti, verificandone la compatibilità con l’interesse superiore della prole e con i principi cardine dell’ordinamento. Il giudice, conformemente alla funzione di garanzia che gli è propria nei procedimenti consensuali, ha valutato la rispondenza delle condizioni concordate alle esigenze materiali e relazionali della figlia minore, la cui posizione rappresenta il centro gravitazionale dell’intero sistema normativo in tema di responsabilità genitoriale.

Particolarmente significativo risulta il modo in cui viene declinato il modello dell’affidamento condiviso, nella versione consolidata dalla giurisprudenza successiva alla riforma del 2006 e sempre più orientata verso un effettivo equilibrio tra le figure genitoriali. La collocazione prevalente della minore presso la madre non è interpretata come deroga al principio di bigenitorialità, poiché l’impianto complessivo dell’accordo denota una volontà di cooperazione sostanziale, orientata a garantire la continuità affettiva e la piena partecipazione di entrambi i genitori alle decisioni determinanti riguardanti educazione, istruzione e cura.

Il Tribunale sottolinea implicitamente come la previsione di un ampio regime di frequentazione, adattato al calendario scolastico e alle esigenze evolutive della minore, costituisca indice di una significativa maturità relazionale dei genitori. Tale cooperazione, che si manifesta in un assetto comunicativo fluido e non conflittuale, integra quella diligenza professionale qualificata che l’ordinamento richiede nella gestione della responsabilità genitoriale e che si concreta nella capacità di assumere decisioni condivise, di gestire gli imprevisti e di armonizzare i rispettivi impegni con le esigenze della figlia.

La sentenza affronta anche il tema del contributo economico al mantenimento, declinando i principi di proporzionalità e adeguatezza che caratterizzano gli obblighi genitoriali. La determinazione dell’importo mensile è effettuata tenendo conto della situazione reddituale e patrimoniale delle parti, entrambe economicamente autonome, e dell’esigenza di garantire un livello di vita coerente con quello goduto in precedenza dalla minore. Le spese straordinarie vengono disciplinate secondo un modello di cooperazione concordata, che evita il rischio di asimmetrie informative e potenziali conflitti; si tratta di una disposizione di particolare rilievo, poiché la giurisprudenza ha frequentemente individuato proprio nella mancata regolamentazione di tali spese un terreno fertile per il contenzioso post-divorzile.

Di interesse sistematico appare la trattazione della questione relativa al rilascio dei passaporti. Il Tribunale, richiamando la normativa sopravvenuta, osserva che, a seguito dell’art. 20 del decreto-legge n. 69 del 2023, il consenso dell’altro genitore non costituisce più condizione per il rilascio del documento, neppure in presenza di figli minori. Tale modifica, che incide significativamente sull’assetto dei rapporti familiari, riduce gli ambiti di possibile conflitto e testimonia una tendenza del legislatore a valorizzare l’autonomia individuale e la semplificazione amministrativa, in condizioni che non risultano idonee a pregiudicare l’interesse del minore.

L’omissione dell’ascolto della minore, ritenuto “manifestamente superfluo”, deve essere letta alla luce dei criteri elaborati a livello nazionale e sovranazionale, secondo i quali l’audizione può essere evitata qualora il giudice ravvisi una totale convergenza tra le condizioni concordate e le esigenze del minore, nonché una totale assenza di conflittualità tra i genitori. Tale scelta interpretativa appare coerente con il principio di non instrumentalization del minore, che impone di evitare audizioni non necessarie quando esse non apportino alcun beneficio effettivo alla ricostruzione del quadro istruttorio.

La parte finale del provvedimento è dedicata alle formalità dello stato civile, in cui si osserva l’applicazione rigorosa delle disposizioni del d.P.R. n. 396 del 2000, volte a garantire la certezza pubblica delle situazioni giuridiche familiari. La compensazione integrale delle spese appare, infine, perfettamente in linea con la natura consensuale del procedimento, nel quale non si ravvisa alcuna soccombenza.

Nel complesso, la sentenza rappresenta un esempio equilibrato di applicazione del diritto di famiglia contemporaneo, in cui l’autonomia privata, pur ampiamente riconosciuta e valorizzata, resta circondata da un presidio giudiziale orientato alla tutela dell’interesse del minore e alla salvaguardia dell’ordine pubblico familiare. Ciò che emerge con particolare evidenza è il ruolo del giudice quale garante non già della volontà delle parti in sé considerata, ma della sua piena compatibilità con i valori fondamentali dell’ordinamento, in un contesto normativo che tende sempre più a ridurre gli spazi di contenzioso e a promuovere soluzioni responsabili e cooperative.

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