Il licenziamento per fine cantiere alla prova della Cassazione: obbligo di repêchage, diligenza professionale qualificata e persistenza del rito Fornero nella fase transitoria post-Cartabia.

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino e Avv. Francesca Coppola

Si osserva, in premessa, che la sentenza della Corte suprema di cassazione – Sezione lavoro – 23 giugno 2025, n. 16680, decide un ricorso avverso la pronuncia n. 566/2024 della Corte d’appello di Milano, rigettando le censure promosse dal lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo (di seguito «GMO») a seguito della conclusione dell’attività nel cantiere «Sciaresina» cui egli era stabilmente adibito. La pronuncia, che conferma l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la mera ultimazione delle opere non può di per sé integrare un GMO, assume portata paradigmatica giacché ribadisce, con argomentazione analitica, i confini dell’obbligo di repêchage – vale a dire il dovere datoriale di ricollocare il dipendente in mansioni compatibili prima di procedere al recesso – e, contestualmente, delinea l’ambito di ultrattività del c.d. rito Fornero (legge 28 giugno 2012, n. 92) nella vigenza del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (riforma «Cartabia»).

Appare evidente, in primo luogo, che la Suprema Corte, facendo propria la ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito, riafferma il principio – già scolpito in Cass. nn. 22417/2009 e 1008/2003 – secondo cui l’ultimazione dei lavori edili non esonera il datore dall’onere di dimostrare, con diligenza professionale qualificata ex art. 1176, comma 2, cod. civ., l’oggettiva impossibilità di utilizzare il dipendente in posizioni equivalenti o, comunque, fungibili all’interno dell’organizzazione. In particolare, la sentenza valorizza la ratio decidendi della Corte territoriale, che ha accertato – mediante istruttoria testimoniale e documentale – la totale assenza di cantieri attivi o programmati e la mancata aggiudicazione di ulteriori gare d’appalto, oltre alla non prevedibilità, all’epoca del recesso (6 dicembre 2018), dell’unica commessa successivamente ottenuta e accompagnata da un’offerta di riassunzione rifiutata dal lavoratore.

Sul piano dogmatico, la motivazione sviluppa un percorso argomentativo che innesta l’obbligo di repêchage nella più ampia clausola generale di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ.), collocandolo quale momento applicativo del principio di proporzionalità fra sacrificio imposto al lavoratore e interesse datoriale all’efficientamento organizzativo. La Corte qualifica, in tal modo, il repêchage come vera e propria «istruttoria endo-aziendale» da condursi con perizia tecnica e tracciabilità documentale, al fine di allocare correttamente il rischio economico dell’impresa e di scongiurare condotte di licenziamento meramente elusive delle tutele occupazionali. Ne emerge un rafforzamento dell’onere probatorio a carico del datore, che deve dare conto sia dell’impossibilità attuale di ricollocazione, sia dell’imprevedibilità – secondo l’id quod plerumque accidit nel settore di riferimento – di future commesse idonee ad assorbire il personale esuberante.

Di particolare rilievo è, inoltre, il passaggio con cui la Suprema Corte respinge la censura di «mutamento di motivo» ex art. 2, legge 15 luglio 1966, n. 604, osservando che l’allegazione difensiva relativa alla cessazione dell’intera attività edile costituisce mera esplicitazione – e non modificazione – della causale originariamente comunicata («fine lavori nel cantiere»). Con ciò il Collegio consolida un orientamento volto a contemperare il divieto di immutatio libelli con il diritto di difesa, ammettendo integrazioni che, senza alterare il nucleo essenziale del motivo espulsivo, illustrino in modo più articolato il contesto fattuale oggetto di contestazione.

In chiave processuale, la decisione chiarisce il perimetro di applicazione temporale del rito Fornero a seguito dell’abrogazione disposta dall’art. 37, lett. e), d.lgs. n. 149/2022. Richiamando espressamente l’art. 35, comma 1, del medesimo decreto e la propria precedente Cass. n. 11344/2025, i giudici di legittimità affermano che i procedimenti pendenti al 28 febbraio 2023 proseguono secondo le norme originarie, indipendentemente dalla fase processuale in cui si trovano. Tal principio, oltre a offrire certezza esegetica agli operatori del diritto, si pone in linea con l’esigenza di evitare soluzioni «a macchia di leopardo» che penalizzerebbero l’effettività della tutela e la ragionevole durata del processo, specialmente nei giudizi in cui è in gioco il diritto al lavoro, di matrice costituzionale (artt. 4 e 35 Cost.).

Sul fronte sistematico la sentenza si presta a un duplice ordine di riflessioni. Da un lato, essa conferma il progressivo avvicinamento dell’ordinamento italiano ai modelli comparatistici che presidiano la fase di licenziamento economico attraverso obblighi di ricollocazione preventiva: basti pensare all’«obligation de reclassement» francese (art. L. 1233-4 Code du travail) o al «Weiterbeschäftigungsanspruch» tedesco (§ 1 Kündigungsschutzgesetz), accomunati dall’imposizione di un duty of reasonable accommodation preventivo rispetto alla cessazione del rapporto. Dall’altro lato, la pronuncia si inserisce nel più ampio dibattito – animato da dottrina e giurisprudenza unionale – circa la funzione di riequilibrio del potere datoriale esercitata dal principio di buona fede, principio che, pur non essendo codificato in modo espresso nei Trattati UE, permea l’intera architettura degli strumenti di tutela antidiscriminatoria e anticoli (direttiva 2000/78/CE, direttiva 2019/1152/UE).

A ciò si aggiunge il profilo, soltanto accennato dalla Corte, ma di crescente attualità nella prassi, relativo all’impatto della digitalizzazione dei cantieri e delle piattaforme di project-management nella programmazione occupazionale: la tracciabilità dei flussi di lavoro, infatti, consente di prevedere ex ante l’esubero di personale e, di riflesso, impone al datore un’anticipazione dell’indagine di repêchage idonea a includere opportunità di up-skilling e re-skilling professionale, in coerenza con il principio di adeguatezza delle misure di prevenzione del licenziamento.

La decisione in commento affronta, altresì, il tema del doppio contributo unificato, sancendo l’obbligo del lavoratore soccombente di versare, oltre alle spese di lite, un ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Tale statuizione, da un lato, opera quale deterrente contro iniziative giudiziarie infondate; dall’altro, richiama l’avvocatura a un’attenta valutazione prognostica della fondatezza dell’azione, affinché l’interesse sostanziale del lavoratore non venga vanificato da oneri accessori insostenibili.

L’arresto n. 16680/2025 costituisce un imprescindibile punto di riferimento sia per il legislatore, impegnato nel costante bilanciamento tra flessibilità organizzativa e stabilità dell’impiego, sia per la prassi professionale: da un lato, esso impone agli operatori economici di predisporre procedure interne ispirate a criteri di trasparenza, documentabilità e diligenza professionale qualificata nel vaglio delle alternative al licenziamento; dall’altro, offre alla comunità scientifica una piattaforma di riflessione sulla dimensione assiologica del repêchage quale clausola generale idonea a permeare l’intera disciplina dei licenziamenti individuali economici. Appare, pertanto, auspicabile che la giurisprudenza prosegua nel compito di affinare i parametri di valutazione dell’obbligo di ricollocazione, tenendo conto – anche in logica di diritto antidiscriminatorio – dei divari di genere e di età che caratterizzano il mercato del lavoro dell’edilizia.

25 giugno 2025

La perdita della capacità di guadagno fra accertamento e liquidazione: riflessioni sistematiche a partire dall’ordinanza della Corte di cassazione, Sez. III civile, 18 marzo 2025, n. 25733

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino e Avv. Francesca Coppola

La pronuncia in commento, resa dalla Terza Sezione della Suprema Corte, costituisce un passaggio centrale nel percorso evolutivo della responsabilità civile da lesione personale, poiché affronta con rinnovata profondità dogmatica i criteri di ricostruzione del nesso eziologico, di distribuzione dell’onere probatorio e di determinazione equitativa del danno patrimoniale da perdita della capacità di lavoro. Il Collegio, richiamando i canoni di integrale riparazione sanciti dagli artt. 1223, 1226 e 2056 cod. civ. (c.c.), ribadisce che la «diligenza professionale qualificata» esige un procedimento valutativo individualizzato capace di tenere insieme il dato medico‑legale, le peculiarità della vicenda occupazionale della vittima e le variabili del mercato del lavoro. La decisione, nel declinare con finezza l’interferenza tra principio di solidarietà costituzionale (art. 2 e 4 Cost.) e dovere di attivazione del danneggiato ex art. 1227, comma 2, c.c., offre spunti di sicuro rilievo tanto per l’elaborazione scientifica quanto per la prassi forense.

La vicenda processuale rivela la confluenza di questioni che travalicano il singolo contenzioso. La ricorrente, storica dipendente di un’impresa di logistica, subisce nel 2014 un incidente stradale che le provoca una frattura scomposta dell’omero destro, esito clinico che, dopo un periodo di terapia conservativa, lascia postumi permanenti quantificati in una riduzione funzionale del 15 %. La lavoratrice, licenziata per superamento del periodo di comporto, agisce in giudizio per il risarcimento del danno da lucro cessante lamentando l’impossibilità di reinserimento professionale in mansioni equivalenti. Il Tribunale, ritenendo indimostrata la concreta incidenza reddituale del postumo, rigetta la domanda; la Corte d’appello, pur riformando la sentenza di primo grado, riconosce un importo parametrato a sole sei mensilità di retribuzione, valorizzando l’asserita inerzia della danneggiata nella ricerca di un nuovo impiego. La Cassazione interviene cassando con rinvio, ponendo al centro del discorso la corretta qualificazione giuridica dell’incapacità lavorativa e la necessità di un controllo rigoroso sulla causalità economica fileciteturn1file7turn1file16.

Il ragionamento della Suprema Corte prende le mosse dalla distinzione, spesso trascurata, tra la «causa» del danno patrimoniale – identificata nell’invalidità che altera l’idoneità alla prestazione – e il danno in senso stretto, ossia la perdita o la riduzione del reddito effettivamente percepito. Tale discrimine, lungi dall’essere un mero sofisma concettuale, riflette la necessità di evitare automatismi compensativi fondati sulla sola percentuale del postumo. La misurazione dell’invalidità, osserva la Corte, è inidonea di per sé a fondare una presunzione assoluta di diminuzione del guadagno: occorre invece indagare, con metodo analitico, se la menomazione abbia inciso sulle concrete possibilità di svolgere l’attività abituale o attività alternative ragionevolmente compatibili con il bagaglio professionale della vittima fileciteturn1file12turn1file18.

In questo alveo ermeneutico prende forma il criterio triadico di controllo, secondo il quale il giudice deve, in primo luogo, accertare l’esatta portata dei postumi permanenti attraverso un’indagine medico‑legale puntuale; in secondo luogo, esaminare il contenuto professionale delle mansioni svolte prima dell’evento lesivo, verificando la sussistenza di un’incompatibilità funzionale fra menomazioni e compiti lavorativi; infine, valutare la ragionevole incidenza reddituale prospettata, avvalendosi di dati documentali e di proiezioni fondate su parametri concreti quali età, qualificazione, contesto socio‑economico e tendenze occupazionali fileciteturn1file2. La Corte richiama, a conforto, orientamenti di diritto del lavoro che valorizzano l’obbligo del datore di lavoro di adibire il dipendente a mansioni compatibili, evidenziando come tale obbligo non esaurisca le ipotesi di reinserimento in altri segmenti produttivi.

Il tema dell’onere probatorio si intreccia con il dovere di cooperazione processuale: spetta al danneggiato allegare e provare, anche tramite presunzioni semplici, la concreta perdita di chance reddituali; ma non è sufficiente al responsabile eccepire l’astratta possibilità di riqualificazione per attestare una negligenza qualificata dell’attore. L’art. 1227, comma 2, c.c. opera, secondo la Cassazione, come «valvola correttiva» che consente, in presenza di condotte colpose successive all’illecito, di ridurre la misura del risarcimento, senza però arrivare ad escluderlo integralmente. La ratio di tale impostazione viene ricondotta ad una lettura costituzionalmente orientata del principio di solidarietà, che impone un equilibrio fra tutela dell’integrità psico‑fisica e incentivo al reinserimento produttivo fileciteturn1file11turn1file13.

La liquidazione equitativa, calata in questa cornice metodologica, assume la forma di una capitalizzazione analitica, che respinge l’adozione di tabelle standardizzate sganciate dalle caratteristiche soggettive della vittima e dalle oscillazioni del mercato del lavoro. La Suprema Corte indica al giudice del rinvio di valorizzare gli indici di residuale idoneità lavorativa, le qualificazioni conseguibili mediante percorsi formativi compatibili, nonché i tassi di disoccupazione settoriale, così da prevenire un risarcimento surrettiziamente punitivo ovvero, per converso, irrisorio. È in questa prospettiva che il parametro della «diligenza professionale qualificata» funge da criterio di verifica ex post della tenuta argomentativa della sentenza, assicurando che l’equità non si traduca in arbitrarietà fileciteturn1file17.

Da un punto di vista sistematico, la decisione in esame si colloca lungo la traiettoria evolutiva tracciata da Cass., Sez. Un., 15 luglio 2022, n. 22585, la quale aveva già disinnescato la tesi dell’automatismo aritmetico fra invalidità biologica e danno patrimoniale, insistendo sulla necessità di un’indagine differenziata per categorie professionali. L’ordinanza del 2025 affina tale impostazione, evidenziando che il fondamento assiologico della responsabilità civile non risiede nella tutela della salute intesa come valore a sé stante, bensì nella tutela dell’attività produttiva quale manifestazione del diritto all’autorealizzazione. In ciò si riscontra un dialogo fecondo con la giurisprudenza costituzionale che, sin dalla sentenza n. 184/1986, attribuisce rilevanza al lavoro non solo come fonte di sostentamento ma come dimensione identitaria della persona.

Le ricadute operative della pronuncia sono destinate ad incidere sulle strategie difensive di avvocati e compagnie assicuratrici. La parte attrice, consapevole dell’onerosità probatoria richiesta, sarà indotta a predisporre un corredo documentale che includa, oltre alle certificazioni medico‑legali, bilanci individuali, documenti di retribuzione, eventuali rifiuti di offerte di lavoro e statistiche di settore. Il convenuto, dal canto suo, dovrà strutturare un’istruttoria volta a dimostrare la disponibilità di impieghi compatibili, magari avvalendosi di consulenze specialistiche in ambito di orientamento professionale. Ne risulta rafforzato il ruolo del CTU come actus legitimus di sintesi fra perizia medica e analisi del contesto economico, chiamato a fornire al giudice elementi che travalicano la mera quantificazione dell’invalidità.

In conclusione, l’ordinanza del 18 marzo 2025 sembra inaugurare una stagione di maggiore sofisticazione degli strumenti di tutela del reddito da lavoro, superando la dicotomia tradizionale fra danno biologico e danno patrimoniale e inscrivendola in un’ottica di protezione integrata della persona‑lavoratore. Si conferma così la centralità di una lettura interdisciplinare del risarcimento, che tenga insieme diritto civile, diritto del lavoro ed economia, valorizzando una concezione della responsabilità civile non meramente compensativa ma dinamicamente orientata alla ricostruzione delle condizioni di vita e di produzione del reddito della vittima. La dottrina, in dialogo con la giurisprudenza di legittimità, dovrà proseguire nello sforzo di sistematizzazione concettuale, allo scopo di dotare l’ordinanza di un tessuto teorico capace di sostenerne l’applicazione uniforme nei fori di merito.

24 giugno 2025

L’addizionale IRES nel settore energetico e il conferimento d’azienda: nuove riflessioni dopo Cass. 4 giugno 2025, n. 25582

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino e Avv. Francesca Coppola

Si osserva che l’addizionale sull’Imposta sul reddito delle società (IRES) introdotta dall’art. 81, comma 16, del decreto‑legge 25 giugno 2008, n. 112 (c.d. Robin Tax), ancorché dichiarata in parte qua costituzionalmente illegittima dalla sentenza della Corte costituzionale 10 febbraio 2015, n. 10, continua a proiettare i propri effetti su situazioni giuridiche anteriori alla caducazione ex nunc. Alla luce di ciò, la recente pronuncia della Corte di cassazione, sezione tributaria, 4 giugno 2025, n. 25582, offre lo spunto per una rivisitazione sistematica degli intrecci fra addizionale settoriale e operazioni di riorganizzazione aziendale, con specifico riferimento al conferimento d’azienda disciplinato dall’art. 176 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

La misura addizionale, destinata alle imprese «operanti nel settore della produzione e commercializzazione di energia elettrica e idrocarburi» con ricavi superiori a 10 milioni di euro e reddito imponibile eccedente 1 milione di euro nel periodo d’imposta precedente, si caratterizza per finalità redistributive, essendo concepita quale prelievo straordinario sugli extraprofitti generati dalle fluttuazioni dei prezzi delle commodity energetiche. Sotto il profilo dogmatico, appare pacifico che si tratti di una sovraimposta di carattere reale, la cui base imponibile coincide, senza variazioni, con quella dell’IRES ordinaria. L’elevato tasso di selettività settoriale, unitamente alla temporaneità originaria dell’intervento, ha innescato un vivace dibattito dottrinale circa la compatibilità con i principi di ragionevolezza e proporzionalità di cui agli artt. 3 e 53 Cost.

La sentenza della Consulta n. 10/2015 ha censurato la mancanza di graduazione del tributo in funzione dell’effettiva redditività dell’impresa, rilevando come l’automatica applicazione a tutti gli operatori sopra soglia potesse produrre incidenza sproporzionata in assenza di extraprofitti reali. Cionondimeno, il giudice delle leggi ha limitato gli effetti ablativi ai periodi d’imposta successivi alla pubblicazione della decisione, in ossequio ai principi di certezza del diritto e di salvaguardia dell’equilibrio di bilancio.

L’art. 176 TUIR, ispirato al principio di neutralità, consente al soggetto conferente di sostituire l’azienda con partecipazioni dal medesimo valore fiscale, mentre il conferitario subentra nei valori contabili degli attivi trasferiti. La continuità, estesa dall’art. 176, comma 4, anche all’anzianità di possesso dei beni, mira a prevenire arbitraggi temporali nell’accesso a regimi agevolativi. Tuttavia, la disposizione, di stretta interpretazione, non autorizza l’automatica traslazione di ulteriori parametri quantitativi rilevanti in materie diverse, quali, appunto, le soglie dimensionali della Robin Tax.

La circolare 18 giugno 2010, n. 35/E, ha sostenuto che, ai fini del computo dei ricavi e del reddito del soggetto conferitario, occorre sommare i risultati conseguiti dall’azienda in capo al conferente nell’esercizio precedente. Tale tesi, muovendo da una presunta «continuità soggettiva» tra conferente e conferitario, si fonda su un’estensione analogica della clausola di anzianità del comma 4 dell’art. 176, estranea alla lettera della norma istitutiva dell’addizionale e priva di base legislativa. Appare evidente che, in assenza di una disposizione primaria, l’amministrazione finanziaria non possa integrare il presupposto soggettivo d’imposta mediante atto di prassi.

La Suprema Corte — richiamando la riserva di legge in materia tributaria (art. 23 Cost.) e il corollario della tassatività — ha statuito che il presupposto impositivo non può essere esteso, con atto amministrativo, a soggetti diversi da quelli espressamente contemplati dal legislatore. La decisione chiarisce che l’art. 176, comma 4, svolge funzione meramente cronologica, limitata all’anzianità dei beni, e non legittima alcuna «fusione» di parametri economici fra entità giuridiche distinte. Ne deriva che il conferitario non può essere assoggettato all’addizionale se, considerando esclusivamente i propri ricavi e il proprio reddito, non supera le soglie dimensionali previste per l’applicazione della Robin Tax.

La Cassazione ha puntualizzato che la repressione di eventuali comportamenti elusivi resta affidata agli strumenti generali previsti dagli artt. 10‑bis della legge 212/2000 (Statuto del contribuente) e 37‑bis del d.P.R. 600/1973. Pertanto, qualora il conferimento d’azienda persegua, quale «motivo essenziale», la riduzione artificiosa del carico fiscale, l’amministrazione potrà procedere al disconoscimento dei vantaggi indebitamente conseguiti. Ciò nondimeno, tale verifica dovrà avvenire caso per caso, nel rispetto della diligenza professionale qualificata propria dell’operatore economico e dell’onere probatorio gravante sull’ufficio.

Appare opportuno che il legislatore, in un’ottica di stabilità e prevedibilità dell’ordinamento tributario, definisca espressamente il trattamento delle operazioni straordinarie nell’ambito di tributi settoriali. Una disciplina chiara, ispirata ai principi di neutralità e proporzionalità, scongiurerebbe il ricorso a interpretazioni estensive di fonte secondaria, riducendo il contenzioso e allineando la normativa interna alle best practice dell’Unione europea in materia di energy windfall taxes.

La sentenza in commento rafforza il principio per cui la legge tributaria, nella sua completezza, deve delineare in modo esaustivo i presupposti soggettivi e oggettivi dell’imposizione, lasciando alla prassi amministrativa un ruolo meramente esplicativo. In definitiva, appare evidente che l’inclusione dei ricavi del conferente nel computo delle soglie della Robin Tax rappresenti un’interpretazione contra legem, lesiva dei canoni di legalità, certezza del diritto e tutela dell’affidamento legittimo dei contribuenti. Ne discende l’esigenza, per gli operatori economici, di impostare la pianificazione fiscale delle operazioni di conferimento d’azienda su basi giuridicamente solide, valorizzando l’analisi comparativa dei costi‑benefici e assicurando la coerenza con la funzione economica dell’operazione medesima.

24 giugno 2025