Società di comodo e rimborso IVA: il superamento delle presunzioni legali alla luce del diritto unionale

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino e Avv. Francesca Coppola

Il regime fiscale riservato alle cosiddette società di comodo rappresenta, da decenni, un delicato punto di convergenza tra esigenze di contrasto all’elusione fiscale e tutela dei principi fondamentali dell’imposizione, quali la neutralità e la proporzionalità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA). La più recente giurisprudenza, tanto europea quanto nazionale, ha evidenziato l’inadeguatezza di un impianto normativo che, pur fondato su finalità antiabusive, si rivela oggi in contrasto con i principi sovranazionali dell’ordinamento tributario dell’Unione europea.

La sentenza della Corte di giustizia tributaria della Campania n. 3082 del 17 aprile 2025 si inserisce in questa cornice, recependo e consolidando l’approccio già delineato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella decisione del 7 marzo 2024 (causa C-3411/22), con la quale è stato statuito l’illegittimo automatismo attraverso cui l’ordinamento italiano nega il diritto al rimborso dell’IVA alle società che non superino, per tre esercizi consecutivi, il c.d. “test di operatività”, previsto all’articolo 30 della legge n. 724/1994.

Quest’ultima disposizione introduce una presunzione legale relativa in forza della quale si ritiene non operativa la società che non realizzi un livello minimo di ricavi rapportato al valore dei propri asset, limitandone drasticamente la capacità di utilizzare i crediti d’imposta emergenti. In particolare, è preclusa la possibilità di ottenere il rimborso dell’IVA risultante dalla dichiarazione annuale, di compensare tale credito in F24 o di cederlo a terzi.

L’intento antiabuso che permea la ratio della norma nazionale non può tuttavia giustificare, secondo i giudici europei, una compressione automatica e indiscriminata del diritto alla detrazione dell’imposta, che rappresenta un principio strutturale e inderogabile del sistema comune dell’IVA. Gli articoli 9 e 167 della Direttiva 2006/112/CE, infatti, attribuiscono la qualifica di soggetto passivo a chi eserciti in modo indipendente un’attività economica, e riconoscono il diritto alla detrazione quale elemento funzionale al principio di neutralità dell’imposizione.

La giurisprudenza unionale esclude pertanto che la mera inattività reddituale o il mancato superamento di soglie presuntive possano di per sé determinare la decadenza da tali diritti. La Corte di giustizia tributaria della Campania ha fatto proprio tale principio, rilevando che la normativa interna si pone in contrasto diretto con i fondamenti dell’ordinamento unionale, e che, per effetto del primato del diritto dell’Unione, deve essere disapplicata in quanto incompatibile.

La rilevanza del caso non risiede unicamente nel riconoscimento, in concreto, del diritto al rimborso dell’IVA a favore di una società ritenuta “cartiera” dall’amministrazione finanziaria – e la cui operatività, in ogni caso, era già stata accertata in primo grado – ma soprattutto nella riaffermazione dell’inapplicabilità della disciplina nazionale laddove si ponga in contrasto con i principi del diritto europeo. La presunzione legale di non operatività, infatti, non può operare in modo assoluto, pena la lesione del principio di proporzionalità e la negazione della natura oggettiva dell’imposta.

Nonostante tali affermazioni giurisprudenziali siano ormai consolidate, permane un disallineamento tra l’elaborazione giurisprudenziale e la prassi amministrativa. La modulistica ufficiale per la dichiarazione IVA, così come le istruzioni ministeriali, continuano a recepire automaticamente gli effetti sanzionatori previsti dalla normativa sulle società di comodo, perpetuando una disciplina ormai non più conforme al diritto dell’Unione. Tale disarmonia, oltre a generare incertezza per i contribuenti, alimenta il contenzioso tributario e compromette la prevedibilità dell’azione amministrativa.

In questa prospettiva, appare quanto mai urgente un intervento del legislatore nazionale volto a revisionare in modo organico l’articolo 30 della legge n. 724/1994, limitando l’operatività delle presunzioni legali a casi debitamente accertati di uso distorto dello strumento societario, e garantendo al contempo il rispetto delle garanzie fondamentali riconosciute ai soggetti passivi IVA. La riforma dovrebbe altresì prevedere una rivisitazione della prassi dichiarativa, attraverso l’adeguamento dei modelli e delle istruzioni ministeriali, in modo da conformare l’ordinamento interno ai principi di neutralità, proporzionalità e parità di trattamento imposti dal diritto europeo.

L’equilibrio tra contrasto all’elusione e rispetto dei diritti fondamentali del contribuente non può essere raggiunto attraverso meccanismi automatici, fondati su presunzioni rigide e non suscettibili di verifica concreta. È solo attraverso una valutazione sostanziale della condotta economica del contribuente che si può legittimamente operare una selezione tra operatività effettiva e comportamenti elusivi. In caso contrario, si rischia di sacrificare i principi fondamentali dell’ordinamento fiscale europeo sull’altare della semplificazione repressiva, con gravi ricadute in termini di legalità e certezza del diritto.

1 settembre 2025

La deducibilità dei costi nel contratto di affitto d’azienda: riflessioni sull’inerenza tra autonomia negoziale e limiti fiscali

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino e Avv. Francesca Coppola

Nel contesto della fiscalità d’impresa, la nozione di inerenza rappresenta un fulcro concettuale essenziale per la determinazione del reddito imponibile, fungendo da parametro interpretativo per la legittima deducibilità dei costi. L’attuale orientamento giurisprudenziale, come ribadito dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise (sentenza n. 52/03/2025), appare volto a rafforzare un’interpretazione restrittiva della riferibilità economico-funzionale dei costi all’attività d’impresa, in particolare nei casi in cui l’imputazione del costo derivi da clausole contrattuali contenute in accordi di affitto d’azienda.

La questione sottoposta all’attenzione del giudice tributario riguarda le spese sostenute dall’affittuario su immobili oggetto dell’affitto, in relazione ai quali il contratto prevedeva specifici obblighi manutentivi e migliorativi in capo allo stesso. La controversia ruota attorno alla possibilità di qualificare tali costi come inerenti all’attività d’impresa ai fini della loro deducibilità ai sensi del combinato disposto degli articoli 54 e 109 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), in assenza di un collegamento immediato con i ricavi prodotti.

Secondo la giurisprudenza più evoluta della Corte di cassazione (si vedano, tra le altre, le ordinanze nn. 8700, 8704, 8801, 8922, 9132, 9159, 9568 e 9569 del 2025), l’inerenza va intesa non già come una relazione sinallagmatica tra spesa e provento, bensì come una connessione logico-economica tra l’esborso e l’esercizio dell’attività imprenditoriale, anche in prospettiva futura o mediata. Tale ricostruzione si discosta dall’approccio tradizionale, che subordinava la deducibilità alla correlazione con ricavi specifici, limitando in tal modo la portata applicativa del principio.

Ciò nonostante, la Corte molisana ha ritenuto non sufficientemente provata l’inerenza dei costi sostenuti sull’immobile affittato, in quanto la previsione contrattuale che li imponeva all’affittuario non poteva di per sé fondare la deducibilità sul piano fiscale. È stato infatti valorizzato un orientamento consolidato secondo cui l’autonomia negoziale delle parti non può sovvertire i principi di ordine pubblico tributario, in quanto l’efficacia delle clausole contrattuali, pur vincolanti sotto il profilo civilistico, non si estende automaticamente alla sfera tributaria, ove vigono criteri autonomi di qualificazione giuridica.

La sentenza richiama altresì l’arresto della Corte di cassazione n. 23698/2018, secondo cui non è consentito attribuire efficacia determinativa, ai fini fiscali, a pattuizioni private che pretendano di configurare un costo come deducibile in forza della sola volontà delle parti. Tale principio si fonda sulla necessaria tenuta dell’ordinamento tributario rispetto alle fonti dell’obbligazione fiscale, le quali non possono essere alterate mediante patti di diritto privato, pena la violazione del principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria.

In aggiunta, la Corte ha stigmatizzato la mancata considerazione, da parte del giudice di primo grado, del principio per cui la competenza fiscale dei costi e dei ricavi si determina in base al momento in cui si forma il titolo giuridico che ne costituisce la fonte, purché l’ammontare sia oggettivamente determinabile. L’onere della prova, in tal senso, grava sul contribuente per quanto concerne gli elementi negativi del reddito, quale è appunto il costo deducibile.

Tale impostazione, seppur formalmente coerente con il disposto dell’articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 546/1992, rischia tuttavia di alterare l’equilibrio probatorio tra le parti del processo tributario. Invero, un’applicazione rigida del principio secondo cui l’onere della prova dell’inerenza grava interamente sul contribuente può determinare, in concreto, uno squilibrio a vantaggio dell’amministrazione finanziaria, la quale viene esonerata dall’assolvere al proprio onere probatorio in ordine ai fatti costitutivi della pretesa impositiva.

Si impone dunque una riflessione critica sull’evoluzione interpretativa del concetto di inerenza, nella misura in cui essa assume connotazioni sempre più formalistiche, rischiando di compromettere la certezza del diritto e la prevedibilità dell’imposizione fiscale. In tale prospettiva, appare auspicabile un intervento sistemico, anche a livello normativo o mediante circolari interpretative, volto a delineare parametri oggettivi di verifica dell’inerenza, in grado di contemperare le esigenze di tutela dell’erario con il principio di equità impositiva e la tutela dell’affidamento del contribuente.

L’affitto d’azienda, nella sua configurazione contrattuale complessa, pone questioni peculiari in merito alla qualificazione fiscale dei costi sostenuti dall’affittuario, specialmente laddove si tratti di investimenti su beni di proprietà altrui. È proprio in questi casi che il principio di inerenza deve essere declinato in chiave sostanziale e non meramente formale, tenendo conto della finalità economica perseguita e dell’effettiva utilità dei costi nell’ambito dell’attività produttiva esercitata.

1 settembre 2025

Assegno divorzile e funzione riequilibratrice: verso una nuova ermeneutica costituzionalmente orientata

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino e Avv. Francesca Coppola

La disciplina dell’assegno divorzile ha attraversato, negli ultimi anni, un’evoluzione concettuale di significativa rilevanza sistematica, che ha profondamente inciso sulla sua funzione giuridica e sul suo inquadramento teorico all’interno dell’ordinamento italiano. Tale trasformazione si è concretizzata nel definitivo superamento del criterio del tenore di vita endoconiugale quale parametro unico ed esclusivo per la determinazione dell’assegno, a favore di un modello valutativo complesso e costituzionalmente orientato. Il momento di svolta è stato segnato dalla nota pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 18287 dell’11 luglio 2018, la quale ha segnato l’abbandono di un impianto assistenzialistico meramente riparatorio, introducendo una lettura multifunzionale dell’istituto, in linea con i principi di solidarietà e pari dignità sanciti dagli articoli 2, 3 e 29 della Costituzione.
La recente sentenza del Tribunale di Crotone del 17 luglio 2025 si colloca in modo emblematico nel solco tracciato dalla giurisprudenza di legittimità, costituendo un esempio virtuoso di recepimento e applicazione dei canoni ermeneutici delineati dalle Sezioni Unite. Il giudice calabrese ha adottato un approccio argomentativo sofisticato, fondato su un’analisi integrata e comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, ponendo in rilievo il contributo non meramente patrimoniale fornito dal coniuge istante nella costruzione del progetto familiare. In tal senso, si afferma un criterio composito, che postula la necessità di una valutazione globale delle circostanze fattuali, con particolare attenzione alla durata del matrimonio, all’età dell’avente diritto, alle scelte condivise nella vita coniugale e agli eventuali sacrifici professionali sostenuti.
L’assegno divorzile assume così una triplice funzione: assistenziale, compensativa e perequativa. La prima, in senso stretto, è finalizzata a garantire un sostegno al coniuge privo di mezzi adeguati e incapace, per ragioni oggettive, di procurarseli autonomamente. La seconda ha lo scopo di riconoscere il contributo apportato alla formazione del patrimonio comune e alla conduzione della vita familiare, valorizzando le rinunce e i sacrifici compiuti in funzione della coesione coniugale. La terza funzione, infine, mira a riequilibrare le disparità economiche scaturite dalla cessazione del vincolo matrimoniale, attraverso una redistribuzione equa e giustificata dalle dinamiche pregresse del rapporto coniugale.
Tale nuova impostazione comporta, sul piano applicativo, una profonda revisione della prassi giudiziaria. Non è più sufficiente accertare l’autosufficienza economica dell’ex coniuge richiedente secondo parametri astratti e statici; è invece necessario svolgere un’indagine approfondita sulle concrete prospettive reddituali, sulle potenzialità lavorative residuali, nonché sul pregresso apporto al ménage familiare. L’autosufficienza economica, intesa come capacità di generare reddito sufficiente a garantire una vita dignitosa, non può prescindere dalla considerazione delle aspettative professionali sacrificate e dal ruolo svolto all’interno della famiglia, anche ove privo di diretta rilevanza economica.
La funzione compensativa dell’assegno divorzile, pertanto, assume un rilievo centrale nella ricostruzione sistematica dell’istituto. Essa implica un riconoscimento giuridico del lavoro non retribuito svolto in ambito domestico e familiare, che ha consentito all’altro coniuge di realizzare una carriera professionale più proficua. Questo approccio consente di superare la tradizionale dicotomia tra lavoro produttivo e lavoro riproduttivo, conferendo dignità giuridica alle attività di cura e alla gestione della quotidianità familiare, spesso sottovalutate in sede di determinazione dell’assegno.
La sentenza del Tribunale di Crotone si distingue, altresì, per l’adozione di una metodologia valutativa improntata a equità sostanziale, in cui il giudice si è fatto interprete di una visione costituzionalmente conforme della crisi familiare. La decisione non si è limitata a quantificare l’assegno sulla base di parametri quantitativi, ma ha svolto un’attenta analisi qualitativa delle dinamiche relazionali pregresse e delle implicazioni economiche ad esse connesse. Si tratta di un’applicazione esemplare del principio di personalizzazione della tutela, che consente di cogliere la specificità del singolo rapporto coniugale e di offrire una risposta giuridica adeguata alle peculiarità del caso concreto.
L’approccio adottato dal Tribunale di Crotone rappresenta un’applicazione avanzata del nuovo paradigma ermeneutico dell’assegno divorzile, orientato a garantire un’effettiva e sostanziale uguaglianza tra gli ex coniugi anche nella fase patologica della relazione. Si configura così una lettura moderna e costituzionalmente orientata dell’art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, in cui l’assegno divorzile assume la funzione di strumento di giustizia redistributiva, capace di colmare le diseguaglianze generate all’interno del vincolo matrimoniale e di valorizzare gli apporti non patrimoniali che ne hanno contraddistinto la durata. La decisione in esame si pone, dunque, come tappa significativa nel processo evolutivo della giurisprudenza di merito in materia, offrendo un contributo rilevante all’elaborazione teorica e applicativa della disciplina dell’assegno divorzile nel contesto contemporaneo.

29 agosto 2025