A cura dell’Avv. Francesco Cervellino e Avv. Francesca Coppola
Negli ultimi anni si è assistito a una significativa emersione e progressiva formalizzazione degli accordi di natura economico-patrimoniale tra partner di unioni di fatto, segno tangibile della crescente rilevanza attribuita alla contrattualizzazione dei rapporti affettivi non matrimoniali. In tale contesto, la Corte di cassazione ha offerto, con una serie di recenti pronunce, un corpus interpretativo rilevante che definisce con maggior dettaglio l’ambito operativo della volontà negoziale tra conviventi more uxorio.
- Validità e interpretazione degli accordi tra conviventi
Con l’ordinanza n. 1324 del 20 gennaio 2025, la Suprema Corte ha affermato la piena validità della scrittura privata sottoscritta da partner conviventi avente ad oggetto tanto la regolamentazione dell’affidamento del figlio minore quanto la definizione delle questioni patrimoniali insorte a seguito della cessazione della convivenza. L’organo nomofilattico ha ribadito l’applicazione del principio codicistico della comune intenzione dei contraenti (art. 1362 c.c.), chiarendo che la ricerca del senso letterale delle parole deve avvenire tenendo conto dell’intero contesto negoziale, in un’ottica sistematica e non atomistica della dichiarazione.
- Clausole di ricognizione di debito: onere redazionale e requisiti di validità
Nel prosieguo interpretativo, l’ordinanza n. 1879 del 27 gennaio 2025 ha precisato che, affinché una clausola di ricognizione di debito contenuta in un accordo tra conviventi possa esplicare efficacia obbligatoria, è necessaria una formulazione espressa dell’obbligo restitutorio. Non è sufficiente, pertanto, una semplice dichiarazione di avvenuto trasferimento di denaro: la funzione solutoria o riconoscitiva della scrittura privata deve emergere in modo chiaro ed inequivoco.
- Revoca della donazione tra conviventi per ingiuria grave
Con l’ordinanza n. 32682 del 16 dicembre 2024, la Corte ha riconosciuto la possibilità di revoca di una donazione immobiliare effettuata nell’ambito di una relazione di fatto, sulla base dell’ingiuria grave di cui all’art. 801 c.c. La fattispecie esaminata attesta la possibilità di trasporre le cause di revoca previste per i rapporti coniugali anche all’interno di relazioni affettive non istituzionalizzate, ove si registri un vulnus alla dignità del donante tale da integrare un comportamento lesivo dell’onore e della considerazione personale.
- Obbligazioni naturali e principio solidaristico post-convivenza
Di particolare rilievo è l’ordinanza n. 28 del 2 gennaio 2025, ove la Cassazione ha valorizzato l’art. 2 Cost. quale fondamento dei doveri morali e sociali intercorrenti tra ex conviventi. Tali obblighi – in assenza di un vincolo matrimoniale – possono comunque trovare riconoscimento giuridico attraverso l’istituto dell’obbligazione naturale (art. 2034 c.c.), a condizione che le prestazioni siano sorrette da spontaneità, proporzionalità e adeguatezza rispetto al vincolo affettivo e al contesto relazionale pregresso.
- Esclusione dell’arricchimento senza causa tra conviventi
Infine, con l’ordinanza n. 11337 del 30 aprile 2025, la Corte ha ulteriormente consolidato il principio per cui i contributi economici versati da un convivente all’altro nel corso della relazione non danno luogo a indebito arricchimento, qualora risultino conformi a ciò che la coscienza sociale reputa doveroso in un rapporto affettivo consolidato. Solo ove si riscontri una sproporzione manifesta e ingiustificata delle prestazioni si potrà profilare una pretesa restitutoria fondata sull’art. 2041 c.c.
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Le pronunce analizzate attestano un’evoluzione coerente con il principio personalista e solidaristico dell’ordinamento costituzionale, riconoscendo dignità e tutela giuridica alle unioni di fatto anche in assenza di formalizzazione matrimoniale. L’autonomia privata trova così nuovi spazi di espressione nel diritto delle relazioni familiari, pur entro i confini di correttezza, buona fede e responsabilità affettiva. Resta però centrale, per la validità ed efficacia di tali accordi, l’accuratezza redazionale e la chiarezza delle previsioni contrattuali.
5 maggio 2025