Commercialisti e prestazione d’opera abusiva secondo l’Ordinanza della Corte Suprema di Cassazione Seconda Sezione Civile n. 18764/2026 del 09/06/2026

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino

L’Ordinanza della Corte Suprema di Cassazione Seconda Sezione Civile n. 18764/2026 pubblicata il 09/06/2026 colloca la prestazione d’opera intellettuale in una zona di confine particolarmente sensibile: quella in cui l’attività resa non è soltanto esecuzione di un incarico, ma esercizio di una funzione ordinata dalla legge entro un sistema di abilitazione, controllo e responsabilità. Il tema non riguarda la mera debenza del compenso, né si esaurisce nella verifica dell’utilità economica conseguita dal destinatario della prestazione. La questione è più profonda: quando una prestazione rientra nell’ambito delle attività riservate agli iscritti all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, il difetto di iscrizione non produce una semplice irregolarità soggettiva, ma incide sulla validità stessa del rapporto obbligatorio e può proiettarsi anche sul piano penale.

La prestazione d’opera, nel suo schema civilistico generale, vive di autonomia, fiducia e risultato tecnico. Il prestatore assume l’obbligo di compiere un’attività prevalentemente personale, destinata a soddisfare un interesse altrui. Tuttavia, quando l’attività assume natura intellettuale qualificata e la legge ne subordina l’esercizio all’iscrizione in un albo, l’autonomia privata incontra un limite non negoziabile. Non basta che le parti abbiano voluto il contratto. Non basta che l’attività sia stata materialmente svolta. Non basta, ancora, che il destinatario ne abbia tratto un vantaggio. L’ordinamento richiede che la prestazione provenga da un soggetto legittimato, perché in tali casi il contratto non regola soltanto uno scambio economico, ma affida a una competenza giuridicamente presidiata la produzione di effetti rilevanti per l’impresa, per i terzi e per l’affidamento complessivo del mercato.

Il punto decisivo dell’ordinanza n. 18764/2026 è il superamento di una lettura generica delle attività contabili, fiscali e dichiarative. La Corte censura l’impostazione secondo cui prestazioni quali elaborazione dati, tenuta delle scritture contabili, redazione di bilanci e dichiarazioni tributarie potrebbero essere considerate, in blocco, attività liberamente esercitabili. Il giudizio non può essere condotto per categorie sommarie. Deve invece procedere attraverso un accertamento analitico delle singole prestazioni, verificando se esse, per contenuto, modalità di esecuzione, continuità, organizzazione e remunerazione, ricadano nell’area riservata dal Decreto legislativo n. 139 del 2005. La qualificazione giuridica non dipende dal nome attribuito al servizio, ma dalla sua funzione concreta.

Qui emerge la tensione strutturale tra prestazione d’opera e responsabilità professionale. La prestazione d’opera può presentarsi come servizio operativo, amministrativo o gestionale; ma, quando essa incorpora valutazioni tecniche, adempimenti qualificati, rappresentazioni contabili, dichiarazioni fiscali o attività stabilmente collegate a competenze ordinistiche, essa non resta più confinata nella dimensione materiale dell’esecuzione. Diviene esercizio di una funzione professionale in senso proprio. La responsabilità non nasce soltanto dall’errore nell’adempimento, ma già dalla mancanza del titolo legittimante ove la prestazione sia riservata.

Gli articoli 1418 e 2231 del codice civile assumono, in questa prospettiva, una funzione di presidio. L’articolo 2231 del codice civile nega l’azione per il pagamento del compenso quando l’esercizio dell’attività professionale è subordinato all’iscrizione in un albo e tale iscrizione manca. L’articolo 1418 del codice civile consente di ricondurre il rapporto alla nullità per contrarietà a norma imperativa. La combinazione delle due disposizioni non opera come sanzione accessoria, ma come regola di validità del rapporto. Il contratto concluso per lo svolgimento di attività riservate da parte di un soggetto non iscritto non è semplicemente inadempiuto: è radicalmente incapace di produrre l’effetto economico voluto, cioè il diritto al compenso.

La nullità, dunque, non dipende da una valutazione morale dell’utilità della prestazione. Essa risponde a una logica ordinamentale più rigorosa. L’ordinamento non vuole che chi svolge attività riservate senza titolo possa acquisire un vantaggio patrimoniale dalla violazione della regola di accesso. Per questa ragione, l’eventuale utilità ricevuta dal destinatario non è sufficiente a fondare una pretesa alternativa. L’azione di arricchimento senza causa non può trasformarsi in uno strumento di recupero del compenso vietato, perché ciò svuoterebbe la nullità della sua funzione selettiva. Se la prestazione è riservata e manca l’iscrizione, l’utilità economica resta giuridicamente sterile sul piano della remunerazione.

Il profilo civilistico si salda, nella pronuncia, con quello penale. L’ordinanza richiama l’elaborazione secondo cui, nel vigore del Decreto legislativo n. 139 del 2005, lo svolgimento da parte di un soggetto non iscritto di attività quali tenuta della contabilità aziendale, redazione delle dichiarazioni fiscali ed effettuazione dei relativi pagamenti può integrare il reato di esercizio abusivo della professione, quando l’attività sia svolta in modo continuativo, organizzato e retribuito, tale da generare l’apparenza della prescritta iscrizione. Il riferimento all’articolo 348 del codice penale non è laterale. Esso rafforza la lettura civilistica, perché dimostra che il difetto di abilitazione non è un dato privatistico interno al rapporto, ma una violazione capace di incidere sull’ordine pubblico professionale.

Questa interazione tra illecito penale e nullità civile è il nucleo più rilevante della decisione. Il diritto civile non attende necessariamente la condanna penale per riconoscere l’illiceità del contratto. Esso utilizza la struttura della fattispecie penale come indice della rilevanza pubblicistica della condotta. Quando l’attività non autorizzata assume caratteri di abitualità, organizzazione e remunerazione, il rapporto contrattuale non può essere trattato come una normale prestazione d’opera difettosa. Esso diviene il veicolo economico di un esercizio non consentito. La nullità serve allora a impedire che il contratto offra copertura negoziale a un’attività che l’ordinamento considera abusiva.

La decisione impone anche una precisazione: non ogni attività contabile o amministrativa svolta da un soggetto non iscritto è automaticamente nulla o penalmente rilevante. Il criterio non è nominalistico, ma funzionale. Occorre distinguere tra attività meramente esecutive, prive di contenuto riservato, e attività che, per natura e modalità, rientrano nel campo protetto. Proprio per questo la Corte esige un’indagine puntuale. L’errore dei giudici di merito, secondo l’ordinanza, è stato quello di arrestarsi a una valutazione generale, senza scomporre il contenuto dell’incarico e senza misurarlo con la disciplina dell’albo unificato dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

La prestazione d’opera, osservata da questa angolazione, non è una categoria neutra. Essa può essere il contenitore di attività libere oppure il luogo in cui si consuma l’aggiramento di una riserva legale. La distinzione non è formale, ma sistemica. Se il contratto affida stabilmente a un soggetto non iscritto attività che richiedono una legittimazione ordinistica, il rapporto perde la propria causa lecita. La responsabilità professionale non si limita più alla responsabilità per inesatto adempimento; diventa responsabilità da esercizio senza titolo, con conseguenze che si propagano dalla perdita del compenso alla possibile rilevanza penale della condotta.

L’Ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 18764/2026 del 09/06/2026, anche alla luce del commento di supporto dedicato alla vicenda, evidenzia quindi un principio di forte impatto pratico: la prestazione tecnica resa nell’interesse dell’impresa deve essere verificata non soltanto nella sua utilità, ma nella sua legittimità soggettiva. L’organizzazione economica non può separare il contenuto dell’incarico dalla qualità di chi lo esegue. Il contratto, quando ha per oggetto attività ad alta densità normativa, deve essere costruito attorno a una verifica preventiva della legittimazione.

Le ricadute operative sono significative. La redazione degli incarichi deve evitare formulazioni ampie e indeterminate, nelle quali attività libere e attività riservate siano confuse sotto etichette generali come assistenza, consulenza, gestione o supporto amministrativo. Una descrizione indistinta può apparire utile sul piano commerciale, ma diventa pericolosa sul piano giuridico. Se il rapporto viene contestato, il giudice dovrà ricostruire le singole prestazioni e verificare se esse rientrino nell’area riservata. Più il contratto è opaco, più elevato è il rischio di invalidità, perdita del compenso e contestazioni ulteriori.

Anche la prova dell’attività assume una diversa funzione. Le fatture, le comunicazioni, i documenti elaborati, le deleghe operative, la continuità del rapporto e la struttura organizzativa utilizzata non servono soltanto a dimostrare che qualcosa è stato fatto. Possono rivelare che ciò che è stato fatto appartiene a un’area legalmente presidiata. La documentazione del rapporto diviene quindi ambivalente: sostiene la pretesa creditoria, ma può anche dimostrare la natura riservata della prestazione e, quindi, la nullità del contratto.

La responsabilità professionale, in questo quadro, non va intesa soltanto come responsabilità successiva all’errore. Essa ha una dimensione originaria. Prima ancora di chiedersi se la prestazione sia stata correttamente eseguita, occorre domandarsi se potesse essere legittimamente eseguita da quel soggetto. Il difetto di iscrizione, ove l’attività sia riservata, non è un vizio esterno al rapporto; è un difetto genetico della prestazione, perché colpisce la capacità giuridica di assumere validamente quel tipo di incarico.

Per le strutture economiche che acquistano servizi complessi, il messaggio è netto. La convenienza economica dell’incarico, la fiducia personale e la continuità del rapporto non sostituiscono la verifica del titolo abilitativo. L’apparente normalità della prestazione può nascondere un rischio radicale: quello di fondare processi decisionali, adempimenti fiscali e rappresentazioni contabili su attività rese fuori dal perimetro legale. Il rischio non è soltanto contenzioso. È rischio di instabilità dell’intera relazione contrattuale.

Per chi offre prestazioni tecniche, la decisione indica un confine altrettanto netto. La qualificazione dell’attività come supporto, elaborazione o assistenza non è sufficiente a escludere l’applicazione della disciplina riservata. Se il contenuto effettivo del servizio coincide con funzioni attribuite agli iscritti all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, l’assenza di iscrizione rende il rapporto esposto alla nullità e può integrare gli estremi dell’esercizio abusivo. Il mercato non remunera validamente ciò che l’ordinamento non consente di esercitare.

La pronuncia ricostruisce così la prestazione d’opera come luogo di convergenza tra contratto, responsabilità e legalità professionale. Non è sufficiente che vi sia un accordo. Non è sufficiente che vi sia un’attività. Non è sufficiente che vi sia un risultato. Quando la legge riserva determinate prestazioni a soggetti iscritti, il titolo diventa parte della struttura del rapporto. La nullità civile e la possibile rilevanza penale non sono due piani separati, ma due manifestazioni della medesima esigenza: impedire che l’esercizio non autorizzato di funzioni qualificate venga normalizzato attraverso il contratto.

L’ordinanza n. 18764/2026 restituisce dunque alla responsabilità professionale una dimensione più ampia: non solo responsabilità per come si opera, ma responsabilità per il fatto stesso di operare senza il presupposto legale necessario. È una responsabilità che precede l’errore, perché nasce dalla illegittima occupazione di uno spazio riservato. Ed è proprio questa anteriorità a rendere la decisione particolarmente rilevante. La prestazione d’opera non è un involucro disponibile a qualunque contenuto; quando incontra una riserva legale, essa diviene contratto a validità condizionata dalla legittimazione soggettiva. In tale passaggio si misura la funzione moderna della nullità: non semplice annullamento di un rapporto, ma protezione della fiducia ordinata nei servizi essenziali all’economia d’impresa.

11 giugno 2026

L’argomento viene trattato anche su taxlegaljob.net