
A cura dell’Avv. Francesco Cervellino
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, con la sentenza 28 ottobre 2025, n. 3885/28/2025, interviene su un profilo di rilevante interesse sistematico concernente l’interazione tra termine decadenziale dell’azione accertativa e termine prescrizionale del credito tributario nell’ambito dell’imposta municipale propria (Imu), offrendo una ricostruzione che consente di riflettere più ampiamente sul rapporto tra potere impositivo e diritto di credito nell’ordinamento tributario degli enti locali.
La vicenda sottoposta all’esame del giudice tributario regionale prende le mosse da un avviso di accertamento relativo all’Imu dovuta per l’anno d’imposta 2012. L’ente impositore sosteneva la tempestività dell’atto sul presupposto della sua consegna al notificatore in data 29 dicembre 2017, ritenendo così rispettato il termine quinquennale di decadenza previsto dall’art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La notificazione dell’atto, tuttavia, si perfezionava nei confronti della contribuente soltanto in data 26 febbraio 2018, determinando l’insorgere della questione relativa alla maturata prescrizione del credito tributario.
La pronuncia si colloca nel solco di un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il regime temporale dei tributi locali non può essere ricondotto esclusivamente alla disciplina della decadenza dell’azione accertativa. Come chiarito dalla Corte di cassazione (Cass., sez. trib., 16 novembre 2022, n. 33681), infatti, il credito relativo ai tributi locali è assoggettato alla prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948, n. 4, c.c., in quanto riconducibile alla categoria delle obbligazioni aventi ad oggetto prestazioni periodiche.
Ciò nondimeno, l’interesse sistematico della decisione non risiede soltanto nel richiamo a tale principio, ma piuttosto nella precisa delimitazione del rapporto tra il limite temporale all’esercizio del potere amministrativo di accertamento e il limite temporale alla sopravvivenza del diritto di credito derivante dall’obbligazione tributaria.
La Corte pugliese muove, in tal senso, da una premessa metodologica di carattere generale: decadenza e prescrizione non costituiscono istituti tra loro fungibili, né possono essere interpretati come strumenti alternativi di regolazione del medesimo fenomeno. Essi si collocano, piuttosto, su piani differenti dell’ordinamento giuridico.
La decadenza attiene alla dimensione pubblicistica dell’esercizio del potere impositivo, configurandosi come limite temporale imposto al soggetto titolare della funzione amministrativa affinché l’attività accertativa si esplichi entro un arco temporale determinato dal legislatore. La prescrizione, al contrario, opera sul versante privatistico del rapporto obbligatorio tributario, incidendo direttamente sulla persistenza del diritto di credito dell’ente impositore.
In tale prospettiva, l’eventuale decorso del termine prescrizionale produce un effetto estintivo che non riguarda l’esercizio del potere amministrativo in quanto tale, ma la stessa esistenza del diritto sostanziale che costituisce il presupposto dell’azione impositiva. Ne deriva che il rispetto del termine decadenziale non è di per sé sufficiente a preservare la validità dell’atto impositivo qualora il credito tributario risulti nel frattempo estinto per prescrizione.
Particolare rilievo assume, nella ricostruzione operata dalla sentenza, la determinazione del momento iniziale di decorrenza del termine prescrizionale. Il giudice tributario richiama il principio generale sancito dall’art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Tale disposizione viene coordinata con la disciplina dell’Imu contenuta nell’art. 9, comma 3, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, dalla quale si ricava il momento in cui l’obbligazione tributaria diviene esigibile.
Applicando tali coordinate normative al caso concreto, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia (sent. n. 3885/28/2025) individua l’inizio del decorso prescrizionale nel 17 dicembre 2012, data a partire dalla quale il Comune avrebbe potuto esercitare il proprio diritto di credito. Il termine quinquennale risultava pertanto destinato a maturare entro il 1° gennaio 2018, con conseguente estinzione del credito in assenza di un valido atto interruttivo intervenuto entro tale limite temporale.
Il fulcro della decisione riguarda quindi la verifica dell’idoneità della notificazione dell’avviso di accertamento a interrompere il decorso della prescrizione. L’ente impositore invocava, al riguardo, il principio della scissione degli effetti della notificazione, elaborato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità al fine di evitare che i ritardi imputabili al servizio notificatorio possano incidere sul rispetto dei termini processuali o decadenziali gravanti sulla parte notificante.
La Corte esclude tuttavia che tale principio possa trovare applicazione nel diverso ambito della prescrizione del credito tributario. La ragione di tale esclusione risiede nella differente funzione sistematica dei due istituti.
La scissione degli effetti della notificazione opera infatti in relazione ai termini che delimitano l’esercizio di un potere o di un’azione, consentendo di considerare tempestivo l’atto compiuto dal notificante nel momento della consegna all’ufficiale notificatore. Essa risponde dunque a esigenze di garanzia del diritto di difesa e di effettività della tutela giurisdizionale.
La prescrizione, viceversa, presuppone necessariamente che l’atto interruttivo sia portato a conoscenza del debitore, poiché soltanto tale conoscenza realizza la funzione propria dell’istituto, consistente nella manifestazione della volontà del creditore di far valere il proprio diritto e nella correlativa sollecitazione del debitore all’adempimento.
Ne consegue che la consegna dell’atto al notificatore, pur rilevante ai fini del rispetto del termine decadenziale dell’accertamento, non è idonea a produrre effetti interruttivi della prescrizione se la notificazione si perfeziona nei confronti del contribuente oltre il termine prescrizionale.
Da tale ricostruzione la sentenza n. 3885/28/2025 trae una conclusione di particolare rilievo applicativo: l’accertamento spedito entro il quinquennio ma notificato al contribuente oltre tale limite temporale deve considerarsi inefficace ai fini dell’interruzione della prescrizione, con la conseguenza che il credito tributario deve ritenersi definitivamente estinto.
La Corte ha pertanto disposto l’annullamento dell’avviso di accertamento e ha accolto l’appello incidentale della contribuente in materia di spese di lite, rilevando come la stessa fosse risultata integralmente vittoriosa nel giudizio e come la compensazione disposta in primo grado fosse priva di adeguata giustificazione.
Sotto il profilo sistematico, la decisione contribuisce a chiarire in modo particolarmente efficace la distinzione tra temporalità dell’azione amministrativa e temporalità del diritto di credito nel sistema dei tributi locali. Essa evidenzia come l’amministrazione comunale sia chiamata non soltanto a esercitare il potere accertativo entro il termine decadenziale stabilito dalla legge, ma anche a garantire che l’atto impositivo sia effettivamente portato a conoscenza del contribuente entro il termine prescrizionale del credito.
In questa prospettiva, la pronuncia si inserisce in una linea interpretativa che tende a rafforzare la funzione garantistica della prescrizione nell’ambito dei rapporti tributari, impedendo che il ricorso a istituti elaborati in materia di notificazione processuale possa alterare la logica propria della disciplina dell’estinzione dei diritti.
Ne deriva un principio di ordine generale: la prescrizione del credito tributario non può essere neutralizzata attraverso meccanismi che incidono esclusivamente sul perfezionamento formale dell’atto notificatorio, poiché essa attiene alla permanenza del diritto sostanziale dell’ente impositore. Una volta decorso il termine prescrizionale senza che l’atto interruttivo sia entrato nella sfera giuridica del contribuente, il credito tributario deve considerarsi definitivamente estinto, con conseguente impossibilità di esercitare validamente il potere di riscossione.
9 marzo 2026
L’argomento viene trattato anche su taxlegaljob.net
