Autore: Francesco Cervellino

Staff leasing e diritto dell’Unione europea: tra autonomia sistemica e compatibilità eurounitaria nel prisma della stabilità occupazionale

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino

La sentenza n. 3213 del 17 settembre 2025 del Tribunale di Bari si inserisce con rilievo nel vivace contesto giurisprudenziale che ha interessato negli ultimi anni la legittimità del staff leasing alla luce della Direttiva 2008/104/CE, configurandosi come un punto di snodo interpretativo, idoneo a chiarire non solo i limiti applicativi del diritto derivato dell’Unione europea, ma anche la struttura sistemica del rapporto di somministrazione a tempo indeterminato con missione parimenti a tempo indeterminato, rispetto alla quale la nozione di temporaneità, cardine della normativa europea, appare del tutto inapplicabile.

La questione trattata verte sull’utilizzo prolungato, da parte di un’impresa utilizzatrice, di un lavoratore appartenente alle categorie protette, impiegato per oltre sei anni tramite contratti di somministrazione conclusi con un’unica agenzia. A fronte di ciò, il ricorrente aveva lamentato la natura strutturale del fabbisogno lavorativo, evidenziando come la reiterazione delle missioni si ponesse in contrasto con i principi enunciati dalla Direttiva 2008/104/CE, e domandando la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato diretto, in luogo della forma interposta. Tuttavia, il Tribunale ha rigettato il ricorso, fornendo una ricostruzione articolata e sistematicamente orientata, secondo cui lo staff leasing, nella sua configurazione normativa nazionale, è estraneo all’ambito applicativo della direttiva, e perciò non sottoponibile alle relative limitazioni.

In primo luogo, occorre evidenziare che l’art. 1 della Direttiva 2008/104/CE circoscrive l’ambito oggettivo di applicazione ai lavoratori interinali assegnati “temporaneamente” a imprese utilizzatrici. L’elemento della temporaneità, secondo una consolidata lettura della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), costituisce presupposto indefettibile affinché operino le garanzie della direttiva, tra cui il principio di parità di trattamento (art. 5) e il diritto all’informazione sui posti disponibili (art. 6). Ne consegue che, in presenza di una missione a tempo indeterminato, basata su un contratto di somministrazione parimenti a tempo indeterminato, viene meno il fondamento stesso dell’applicabilità del diritto eurounitario, il quale non disciplina rapporti che, per natura, sfuggono alla logica della flessibilità transitoria.

La giurisprudenza della CGUE ha chiarito come la direttiva non intenda estendere la propria sfera regolativa a situazioni connotate da stabilità occupazionale intrinseca. Si pensi alle sentenze nelle cause C-681/18 e C-427/21, che hanno distinto con nettezza tra missioni che, pur prolungate, restano formalmente a termine e situazioni – come quella dello staff leasing – in cui la stabilità del rapporto tra lavoratore e agenzia, congiunta a una missione sine die, esclude la precarietà, obiettivo polemico primario del legislatore europeo.

Il quadro normativo italiano, peraltro, recependo tale distinzione, prevede che la somministrazione a tempo indeterminato sia possibile solo in presenza di condizioni rigorosamente predeterminate, ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo n. 81/2015. A rafforzare la natura strutturalmente stabile del rapporto concorre l’art. 34 del medesimo decreto, che prevede l’obbligo per l’agenzia di corrispondere un’indennità di disponibilità nei periodi intercorrenti tra una missione e l’altra, consolidando l’equilibrio economico e giuridico della posizione del lavoratore.

Ciò che rileva, in prospettiva sistemica, è la capacità dello staff leasing di conciliare le esigenze di flessibilità organizzativa dell’impresa con la stabilità del rapporto di lavoro. L’elemento dirimente non è più, quindi, la modalità di utilizzazione della prestazione – che rimane in capo all’impresa terza – ma la permanenza e continuità del vincolo giuridico tra il lavoratore e l’agenzia, titolare del contratto di lavoro. In tal senso, l’argomento secondo cui la somministrazione a tempo indeterminato rappresenterebbe una modalità elusiva dell’assunzione diretta si rivela giuridicamente inconsistente: non vi è, infatti, alcuna sottrazione di tutele, né tantomeno un’ipotesi di lavoro atipico o precario. Al contrario, il modello di staff leasing configura una forma di rapporto stabile, assistito da un regime protettivo anche più esteso rispetto a quello ordinario, specie con riferimento all’obbligo di “ricollocazione” del lavoratore da parte dell’agenzia e al contenimento del rischio di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

L’estraneità dello staff leasing alla disciplina della Direttiva 2008/104/CE non implica, come potrebbe superficialmente supporsi, una sua deregulation, ma ne attesta la piena autosufficienza giuridica. Se il diritto dell’Unione europea riconosce nel contratto a tempo indeterminato la forma tipica del rapporto di lavoro, è del tutto coerente che le fattispecie fondate su tale stabilità ne restino escluse, configurandosi come fenomeni distinti e non meritevoli delle tutele emergenziali riservate alle situazioni precarie.

Da tale ricostruzione discende una legittimazione piena della somministrazione a tempo indeterminato con missione parimenti stabile, quale espressione di un ordinamento interno che, senza tradire gli obiettivi dell’armonizzazione europea, intende promuovere modelli flessibili ma strutturalmente garantiti. Lungi dal rappresentare un’anomalia o un rischio per il sistema delle garanzie, lo staff leasing si rivela, dunque, un’utile declinazione della modernizzazione del diritto del lavoro, nella misura in cui assicura un punto di equilibrio tra flessibilità produttiva e continuità occupazionale, conformemente ai principi fondamentali del diritto sociale europeo.

25 settembre 2025

Accessi domiciliari e nullità dell’autorizzazione motivata per relationem: vincoli procedurali e limiti probatori nell’accertamento tributario

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino

L’ordinanza n. 25049 dell’11 settembre 2025, pronunciata dalla Sezione Tributaria Civile della Corte di Cassazione, rappresenta un rilevante snodo giurisprudenziale in materia di accessi domiciliari a fini fiscali, riaffermando in modo incisivo il principio di legalità e il rispetto delle garanzie costituzionali in sede di accertamento tributario. La pronuncia si inserisce nel contesto di un procedimento volto alla verifica della legittimità di un avviso di accertamento fondato su documentazione acquisita mediante accesso presso un immobile ad uso abitativo, in assenza di una motivazione adeguata dell’autorizzazione rilasciata dal pubblico ministero.
La Corte ha osservato che l’art. 52, comma 2, del D.P.R. 633/1972, applicabile anche alle imposte sui redditi per effetto del rinvio operato dall’art. 33 del D.P.R. 600/1973, subordina l’accesso nei locali adibiti ad uso abitativo alla presenza di “gravi indizi di violazioni delle norme tributarie”. Tale presupposto costituisce condizione sostanziale della legittimità del procedimento di accertamento e trova fondamento nei principi costituzionali di inviolabilità del domicilio e di legalità dell’azione amministrativa. L’autorizzazione rilasciata dal pubblico ministero, ancorché qualificabile come atto amministrativo, è suscettibile di sindacato giurisdizionale sotto il profilo della congruità e della coerenza della motivazione, nonché della effettiva esistenza dei presupposti legittimanti.
La specificità della fattispecie esaminata attiene alla motivazione “per relationem” dell’autorizzazione, fondata su una nota dell’organo accertatore. La Suprema Corte ha riaffermato che tale forma motivazionale è ammissibile solo ove la nota venga prodotta in giudizio, così da consentire al giudice tributario di apprezzarne la reale idoneità a fondare i gravi indizi richiesti dalla normativa. In difetto di tale produzione documentale, si configura la nullità dell’autorizzazione e, per il principio di inutilizzabilità della prova illegittimamente acquisita, anche dell’atto impositivo fondato su essa. Tale ricostruzione sistematica si pone in linea con i principi espressi dalla Corte costituzionale e con l’evoluzione giurisprudenziale della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, la quale ha reiteratamente sottolineato la necessità di una tutela rafforzata del contribuente in caso di ispezioni e verifiche che incidano sul domicilio, inteso quale ambito privilegiato di libertà personale.
L’efficacia dirompente di tale principio discende dalla qualificazione dell’autorizzazione come atto prodromico all’attività di controllo, la cui legittimità sostanziale condiziona la validità degli atti conseguenti. In tal senso, il giudice tributario è tenuto ad accertare non solo la presenza formale dell’autorizzazione, ma anche la sua effettiva consistenza giuridica, dovendo riscontrare l’esistenza e la rilevanza degli elementi indiziari su cui si fonda il provvedimento. L’apprezzamento di tali elementi non può ridursi a un controllo meramente formale, ma deve estendersi alla verifica della coerenza logico-giuridica della motivazione, anche se espressa in forma sintetica o indiretta.
La pronuncia si distingue anche per aver riaffermato l’obbligo, a carico dell’amministrazione finanziaria, di rispettare il contraddittorio procedimentale, ai sensi dell’art. 12, comma 7, della Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), con particolare riferimento alle ipotesi di accertamento “misto”, ossia fondato anche su documentazione acquisita mediante accesso, ispezione o verifica presso i locali del contribuente. La norma citata prevede un termine dilatorio di sessanta giorni tra la consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica e l’emissione dell’avviso di accertamento, salvo i casi eccezionali di urgenza motivata. La violazione di tale disposizione determina la nullità dell’atto impositivo, a tutela del diritto del contribuente ad interloquire con l’amministrazione prima della formalizzazione della pretesa fiscale.
Di particolare rilievo appare anche l’affermazione secondo cui la natura invasiva dell’accesso domiciliare impone un rigoroso scrutinio ex ante dei presupposti giustificativi da parte del pubblico ministero e, successivamente, del giudice tributario. L’inidoneità della motivazione ovvero la mancata allegazione degli atti su cui essa si fonda comportano l’inutilizzabilità delle prove così acquisite, secondo un principio immanente all’intero sistema giuridico, e non limitato al solo ambito penale. L’inutilizzabilità, infatti, discende dalla violazione di un presupposto procedurale essenziale, la cui mancanza vizia radicalmente l’intera sequenza procedimentale.
L’ordinanza si colloca dunque in una prospettiva sistematica volta a rafforzare le garanzie del contribuente nei confronti del potere accertativo dell’amministrazione, sancendo che la legittimità dell’accesso domiciliare non può prescindere dalla verifica giudiziale della sussistenza di gravi indizi di violazione fiscale e della correttezza dell’apprezzamento operato dal pubblico ministero. L’onere di allegazione della documentazione a fondamento dell’autorizzazione ricade sull’amministrazione che intenda avvalersene in giudizio, e la sua omissione produce effetti caducatori non solo sull’autorizzazione stessa, ma anche su tutti gli atti che da essa traggono origine.
Tale orientamento assume portata sistemica, ponendosi quale riferimento imprescindibile per l’interprete chiamato ad operare un bilanciamento tra le esigenze di tutela dell’interesse erariale e i diritti fondamentali del contribuente. Si consolida, in tal modo, un modello di processo tributario improntato ai principi di proporzionalità, legalità e trasparenza, nel quale l’attività di controllo deve svolgersi in un contesto di piena garanzia per il soggetto sottoposto a verifica.

24 settembre 2025

Riconduzione a congruità e validità dei contratti di locazione non registrati: profili sistematici e applicazioni giurisprudenziali

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino

La recente ordinanza n. 15891/2025 della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione affronta, con rigore ermeneutico e coerenza sistematica, una tematica di particolare delicatezza in materia di contratti di locazione ad uso abitativo: la sorte giuridica dei contratti stipulati in forma scritta ma privi di registrazione, antecedentemente all’introduzione dell’art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 2004. Tale ordinanza si inserisce nel quadro di una progressiva e significativa evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha condotto, con la legge n. 208 del 2015, ad un ripensamento sostanziale della disciplina applicabile, culminando nella riformulazione dell’art. 13 della legge n. 431 del 1998.

Nel contesto pre-2016, l’omessa registrazione di un contratto di locazione, stipulato anteriormente all’entrata in vigore della suddetta legge finanziaria del 2004, pur costituendo una violazione di natura fiscale, non determinava ex se l’invalidità del contratto ai fini civilistici. Infatti, in base al principio tempus regit actum, la previsione di nullità introdotta con la legge n. 311/2004 non poteva trovare applicazione retroattiva. Tuttavia, la novella del 2015 ha introdotto un meccanismo sanzionatorio e riequilibratore che prescinde dal profilo della nullità, prevedendo la cd. “riconduzione a congruità” del canone nei casi in cui il contratto, ancorché redatto per iscritto e non simulato, non sia stato registrato.

La Suprema Corte chiarisce, in via definitiva, che tale meccanismo è applicabile anche ai contratti stipulati in epoca antecedente al 1° gennaio 2016, purché ancora pendenti a tale data. La riconduzione a congruità, prevista dall’art. 13, comma 6, della legge n. 431/1998 come modificato, si traduce nella possibilità per il giudice di determinare ex officio il canone dovuto, con l’unico limite dell’importo minimo previsto dagli accordi locali sottoscritti dalle associazioni rappresentative della proprietà edilizia e degli inquilini.

La valenza sistematica di tale ricostruzione è duplice: da un lato, essa consente di superare l’impasse derivante dalla difficoltà di far valere la nullità del contratto per la sola omissione della registrazione in epoca antecedente al 2005; dall’altro, essa riconosce una tutela sostanziale al conduttore, che non si vede integralmente privato dei propri diritti patrimoniali, ma può ottenere la rideterminazione del canone entro parametri legali.

L’orientamento tracciato valorizza in modo deciso la funzione pubblicistica degli accordi territoriali, i quali assumono il ruolo di parametro vincolante non solo per i contratti esplicitamente qualificati come “a canone concordato”, ma anche per quelli stipulati come “a canone libero” ma successivamente rientranti nell’ambito applicativo dell’art. 13, comma 6, per effetto della mancata registrazione. Ne consegue che, in sede giudiziale, la volontà delle parti, pur formalmente manifestata in un contesto negoziale apparentemente libero, viene sottoposta ad un vaglio di congruità sostanziale volto a reprimere condotte elusive e a tutelare l’equilibrio sinallagmatico del rapporto.

Tale evoluzione normativa, pur non essendo esplicitamente qualificata come retroattiva, produce effetti sostanzialmente retroattivi nella misura in cui si applica a contratti stipulati anteriormente, purché ancora in corso al momento dell’entrata in vigore della nuova disciplina. Questa scelta legislativa trova giustificazione nella esigenza di contrastare fenomeni di elusione sistematica dell’obbligo di registrazione, considerata non solo come adempimento fiscale, ma come presupposto indefettibile per l’operatività piena del regime civilistico delle locazioni abitative.

L’ordinanza n. 15891/2025 segna un punto fermo nell’elaborazione giurisprudenziale in tema di contratti di locazione non registrati, conferendo centralità al principio della registrazione come condizione sostanziale di efficacia e non più come mero requisito formale. Il giudice civile assume un ruolo centrale quale garante dell’equilibrio contrattuale e della legalità sostanziale, operando un controllo sul canone in funzione non solo di tutela del conduttore, ma anche di presidio della corretta applicazione della normativa vigente. La decisione impone, pertanto, una revisione critica delle prassi locatizie, sollecitando gli operatori del diritto ad una maggiore attenzione nell’assicurare la conformità dei contratti alle disposizioni imperative poste a presidio dell’ordine pubblico economico.

24 settembre 2025