Autore: Francesco Cervellino

L’internazionalizzazione della legalità penale d’impresa: il recepimento della Direttiva (UE) 2024/1226 e la nuova frontiera della responsabilità ex ante

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino

Sommario: 1. Introduzione: il mutamento del paradigma sanzionatorio. 2. La genesi normativa: il D.lgs. 211/2025 e l’introduzione dei delitti contro la politica estera dell’Unione. 3. Analisi delle fattispecie incriminatrici: tra condotte commissive ed omissioni informative. 4. La responsabilità amministrativa degli enti: l’abbandono del sistema a quote e il nuovo parametro del fatturato globale. 5. Il ruolo del professionista: tra obblighi di segnalazione e guarentigie difensive. 6. Profili critici e prospettive di riforma del sistema 231. 7. Conclusioni.

  1. Introduzione: il mutamento del paradigma sanzionatorio

L’entrata in vigore del D.lgs. 211/2025, avvenuta il 24 gennaio 2026, segna una tappa fondamentale nel processo di integrazione tra il diritto penale nazionale e le istanze di sicurezza comune dell’Unione Europea. Il provvedimento, recependo la Direttiva (UE) 2024/1226 , non si limita a un mero aggiornamento del catalogo dei reati, ma introduce una vera e propria “nuova disciplina” volta a sanzionare la violazione delle misure restrittive UE, elevando l’osservanza delle sanzioni internazionali a bene giuridico protetto di rango primario.

  1. La genesi normativa: il nuovo Capo I-bis del Codice Penale

Il legislatore delegato ha scelto la via dell’integrazione codicistica, inserendo nel Titolo I del Libro II del codice penale il nuovo Capo I-bis, dedicato ai “Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell’Unione europea”. Tale collocazione sistematica evidenzia la volontà di sottrarre la materia alla frammentarietà della legislazione speciale, conferendole una dignità dogmatica che riflette la centralità degli impegni assunti in sede eurounitaria.

  1. Analisi delle fattispecie incriminatrici: tra condotte commissive ed omissioni

L’impianto sanzionatorio si articola su una pluralità di fattispecie che colpiscono un “ampio ventaglio di condotte”:

  • Art. 275-bis c.p. (Violazione delle misure restrittive): Punisce chiunque metta a disposizione di soggetti designati fondi o risorse economiche, ometta il congelamento degli stessi o prosegua operazioni economiche vietate. La norma estende la punibilità anche alle condotte elusive, come il trasferimento a terzi di asset congelati o l’uso di prestanome per occultare il beneficiario effettivo.
  • Art. 275-ter c.p. (Violazione degli obblighi informativi): Introduce un reato omissivo proprio, sanzionando la mancata segnalazione alle autorità competenti di fondi riconducibili a soggetti designati.
  • Art. 275-quater c.p. (Violazione delle condizioni dell’autorizzazione): Colpisce l’esercizio di attività in difformità dalle deroghe eventualmente concesse dalle autorità competenti.
  • Art. 275-quinquies c.p. (Violazione colposa): Una rilevante novità riguarda i settori dei beni militari e dual use, dove la responsabilità penale scatta anche per “grave negligenza”. Questo trasforma le carenze organizzative interne in un diretto rischio penale per il management.

 

  1. La responsabilità amministrativa degli enti: il parametro del fatturato globale

L’innovazione più dirompente riguarda l’inserimento di questi delitti tra i reati presupposto della responsabilità degli enti tramite il nuovo Art. 25-octies.2 del D.lgs. 231/2001.

Il legislatore ha introdotto un inedito criterio di determinazione della sanzione pecuniaria, abbandonando il sistema delle quote per adottare un modello basato sulla percentuale del fatturato globale dell’ente. Per i reati più gravi, la sanzione può oscillare tra l’1% e il 5% del fatturato , o in alternativa prevedere sanzioni fisse tra i 3 e i 40 milioni di euro qualora il fatturato non sia determinabile.

 

Fattispecie

Sanzione Pecuniaria (Ente)

Sanzione Interdittiva

Violazione misure (275-bis)

1%-5% fatturato (o 3-40 mln €)

2-6 anni (apicali); 1-3 anni (subordinati)

Obblighi informativi (275-ter)

0,5%-1% fatturato (o 1-8 mln €)

Come sopra

Condotte colpose (275-quinquies)

1%-5% fatturato

Prevista

  1. Il ruolo del professionista: tra doveri di collaborazione e segreto professionale

Anche i professionisti sono chiamati a un ruolo di “sentinelle della legalità”. La responsabilità può insorgere non solo per concorso materiale o morale nella violazione delle sanzioni — ad esempio partecipando alla costruzione di schemi societari opachi — ma anche per la semplice omissione della segnalazione informativa prevista dall’art. 275-ter c.p..

Tuttavia, il legislatore ha previsto una clausola di salvaguardia: l’esonero dagli obblighi informativi per i legali quando le informazioni siano apprese nell’ambito dell’attività difensiva o della consulenza connessa alla tutela giudiziale. Tale esenzione non copre le attività di natura prettamente gestionale o operativa.

  1. Profili critici e prospettive di riforma del sistema 231

Nonostante l’aggiornamento normativo, il sistema 231 continua a mostrare segni di sofferenza. La dottrina e le associazioni di categoria lamentano un “catalogo abnorme” di reati presupposto e una frequente “inidoneità” dei modelli organizzativi agli occhi della magistratura, che spesso riduce l’adozione dei modelli a un mero adempimento burocratico privo di efficacia esimente reale.

Le proposte di riforma attualmente in discussione mirano a ridare certezza alle imprese, valorizzando i modelli che rispettano le best practice e introducendo criteri di flessibilità basati sulla dimensione aziendale. L’obiettivo è passare da un sistema di “affastellamento di obblighi” a un quadro normativo equilibrato che tuteli l’interesse pubblico senza soffocare il sistema economico.

  1. Conclusioni

Il recepimento della Direttiva (UE) 2024/1226 impone alle imprese una revisione profonda dei propri assetti organizzativi. La mappatura dei rischi non può più prescindere dall’identificazione del beneficiario effettivo e dal monitoraggio costante dei flussi finanziari internazionali. Se da un lato l’inasprimento sanzionatorio garantisce un effetto dissuasivo verso i grandi gruppi multinazionali, dall’altro resta aperta la sfida di integrare queste nuove esigenze di sicurezza globale con la necessità di una giustizia penale d’impresa più certa, prevedibile e meno afflittiva per gli enti virtuosi.

14 febbraio 2026

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Idoneità fraudolenta e segregazione patrimoniale nel delitto tributario. Cassazione 5760/2026

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino

L’assetto sistematico del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte conosce, negli ultimi anni, una tensione interpretativa crescente, innescata dall’intersezione tra strumenti civilistici di segregazione patrimoniale e logica repressiva dell’illecito tributario. La sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, n. 5760/2026 si colloca in questo snodo problematico e ne ridefinisce i confini con un’affermazione che incide non solo sull’interpretazione dell’art. 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ma più in generale sulla nozione penalmente rilevante di “idoneità” dell’atto dispositivo.

Il caso trae origine dalla costituzione di un fondo patrimoniale in un contesto temporale prossimo ad accertamenti fiscali. I giudici di merito avevano ritenuto che tale atto, in quanto volto a sottrarre beni alla garanzia generica del creditore erariale, integrasse di per sé la fattispecie incriminatrice, valorizzando in modo decisivo la sequenza cronologica tra l’insorgere del debito tributario e la segregazione dei beni. L’annullamento con rinvio disposto dalla Corte di legittimità, limitatamente al capo relativo all’art. 11, disarticola questa impostazione e impone una ricostruzione più esigente dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato.

Il punto decisivo non risiede nell’astratta idoneità del fondo patrimoniale a limitare l’aggressione esecutiva, bensì nella verifica concreta della sua attitudine a rendere inefficace, in tutto o in parte, la riscossione coattiva. La Corte censura l’automatismo argomentativo che trasforma la mera segregazione in presunzione di frode, affermando che la natura fraudolenta dell’atto non può essere desunta dalla sola esistenza di un patrimonio separato, né dalla sua collocazione temporale rispetto all’azione amministrativa. La dimensione cronologica, pur sintomatica, non sostituisce l’accertamento della concreta incidenza sull’interesse creditorio.

In questa prospettiva, la sentenza opera un rovesciamento concettuale rispetto a taluni orientamenti che, in passato, avevano valorizzato la funzione tipicamente protettiva del fondo patrimoniale come indizio sufficiente della volontà elusiva. L’argomentazione sviluppata nella decisione – come emerge dal passaggio motivazionale relativo alla necessità di verificare la reale “idoneità” dell’atto e la sussistenza di elementi di artificio o inganno – restituisce centralità al principio di offensività in senso concreto. L’illecito non coincide con l’adozione di uno strumento giuridico lecito, ma con il suo uso distorto in funzione di pregiudizio effettivo o potenziale, purché qualificato, per il credito erariale.

La nozione di idoneità, così reinterpretata, si sottrae a una lettura meramente strutturale e assume un contenuto funzionale. Non è sufficiente che l’atto produca una riduzione formale della garanzia patrimoniale generica; occorre che esso introduca un ostacolo reale e non meramente teorico alla riscossione. In tal modo, la Corte delimita l’area del penalmente rilevante, evitando che l’art. 11 si trasformi in una clausola di sospetto permanente nei confronti di ogni operazione di pianificazione patrimoniale successiva all’insorgenza di un debito fiscale.

Il richiamo alla disciplina civilistica del fondo patrimoniale non ha, nella sentenza, funzione meramente descrittiva. L’osservazione secondo cui i beni conferiti possono essere aggrediti per debiti contratti per i bisogni della famiglia e che, in ambito tributario, la giurisprudenza ammette l’iscrizione ipotecaria anche su tali beni svolge un ruolo sistemico: essa dimostra che la segregazione non è sinonimo di inaccessibilità assoluta. Se l’ordinamento consente, in determinate condizioni, l’azione esecutiva sui beni del fondo, allora l’atto costitutivo non determina automaticamente l’inefficacia della riscossione. L’elemento oggettivo del reato richiede un quid pluris.

Questo quid pluris si colloca sul terreno dell’artificio e dell’inganno, categorie che, pur non essendo esplicitamente nominate nel testo dell’art. 11, vengono richiamate dalla Corte come indici della fraudolenza in senso proprio. L’atto dispositivo deve presentare caratteristiche tali da rappresentare una riduzione patrimoniale non corrispondente al vero, ovvero da rendere più difficoltosa l’azione esattoriale attraverso modalità decettive. La semplice predisposizione di un patrimonio separato, di per sé trasparente e formalmente valido, non integra tale requisito.

Ne discende una rilettura dell’elemento soggettivo. Il dolo specifico di frode non può essere inferito dalla consapevolezza del debito e dalla scelta di costituire un fondo patrimoniale; deve invece emergere dall’intenzione di utilizzare quello strumento come mezzo idoneo a frustrare l’azione dell’Erario. L’anticipazione temporale rispetto all’accertamento fiscale, pur suggestiva, non dimostra l’esistenza di un progetto fraudolento se non è accompagnata da ulteriori indici sintomatici.

La sentenza, dunque, non riduce la portata repressiva dell’art. 11, ma ne riafferma la natura di reato di pericolo concreto. Il pericolo deve essere oggetto di motivazione specifica: il giudice di merito è chiamato a spiegare perché, nel caso concreto, la costituzione del fondo abbia inciso sull’effettività della riscossione. La carenza motivazionale rilevata nel caso di specie consiste proprio nell’aver valorizzato la prossimità temporale senza analizzare l’effettiva aggredibilità dei beni e senza confrontarsi con la disciplina civilistica che consente, in certe ipotesi, l’azione sui beni segregati.

L’impatto sistemico della decisione è duplice. Sul piano penalistico, essa impedisce che la fattispecie si dilati fino a ricomprendere comportamenti meramente difensivi o di ordinaria pianificazione patrimoniale. Sul piano economico-giuridico, restituisce legittimità a strumenti di gestione del rischio familiare e imprenditoriale, purché non strumentalizzati a fini fraudolenti. La distinzione tra pianificazione e frode non può essere risolta mediante automatismi temporali; richiede un’indagine qualitativa sulle modalità dell’atto e sui suoi effetti concreti.

Non si tratta di un’esigenza meramente garantista. La qualificazione della segregazione patrimoniale come di per sé sospetta determinerebbe un effetto distorsivo sul mercato delle scelte giuridiche, inducendo gli operatori a rinunciare a strumenti leciti per il timore di un’imputazione penale. La prevedibilità della sanzione, che costituisce presidio di legalità sostanziale, esige che l’area dell’incriminazione sia delimitata da criteri verificabili e non da presunzioni implicite.

In tale quadro, la sentenza suggerisce una metodologia decisoria più rigorosa. L’accertamento deve articolarsi lungo tre direttrici: la verifica dell’effettiva riduzione della garanzia patrimoniale, l’analisi della concreta incidenza sull’azione esecutiva e la dimostrazione dell’intento fraudolento quale finalità specifica dell’atto. Solo la convergenza di questi elementi consente di affermare la responsabilità penale.

La rilevanza del precedente non si esaurisce nella vicenda del fondo patrimoniale. La logica argomentativa adottata può estendersi ad altri strumenti di segregazione, quali patrimoni destinati o vincoli di destinazione, ogniqualvolta venga in rilievo l’art. 11 del decreto legislativo n. 74 del 2000. Il criterio guida resta l’idoneità concreta, non la mera astratta potenzialità di sottrazione.

La decisione riafferma un principio di equilibrio tra tutela dell’interesse fiscale e rispetto delle scelte organizzative del patrimonio. L’ordinamento penale non può trasformarsi in presidio generalizzato contro ogni riduzione della garanzia patrimoniale; interviene solo quando tale riduzione si accompagna a un disegno fraudolento idoneo a compromettere in modo effettivo la riscossione. La segregazione, da categoria sospetta, torna così a essere istituto neutro, la cui valenza penale dipende dall’uso che se ne fa e dalla prova rigorosa della sua capacità offensiva.

L’annullamento con rinvio disposto dalla Corte impone al giudice di merito di colmare il deficit motivazionale, confrontandosi con la concreta aggredibilità dei beni e con l’effettiva incidenza dell’atto sulla soddisfazione del credito erariale . In questo passaggio si coglie la cifra più significativa della pronuncia: l’esigenza che la repressione penale, specie in materia tributaria, non si fondi su presunzioni di pericolosità ma su un accertamento analitico dell’offesa.

L’art. 11 non è una clausola di stigmatizzazione delle scelte patrimoniali successive all’insorgenza del debito fiscale; è una norma che sanziona l’uso fraudolento di atti dispositivi idonei a rendere inefficace la riscossione. La distinzione, sottile ma decisiva, segna il confine tra diritto penale dell’offesa e diritto penale del sospetto. La sentenza in esame, nel richiamare il giudice a una motivazione concreta e puntuale, contribuisce a presidiare tale confine e a ricondurre l’interpretazione della fattispecie entro coordinate coerenti con i principi generali di tipicità e offensività.

14 febbraio 2026

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Assegno divorzile e precondizione dello squilibrio: limiti dell’argomentazione ipotetica. Cassazione 2917/2026

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino

La recente ordinanza n. 2917 del 9 febbraio 2026 della Corte di cassazione si colloca nel solco evolutivo dell’assegno divorzile quale istituto a funzione composita, ma interviene con un chiarimento di particolare rilievo sistemico: la natura perequativo-compensativa dell’attribuzione economica non consente di elidere l’accertamento attuale dello squilibrio patrimoniale, né di fondare la decisione su proiezioni meramente ipotetiche. Il provvedimento, cassando la sentenza di merito per carenza motivazionale in ordine alla verifica dei presupposti, riafferma la centralità della precondizione fattuale dello squilibrio e dell’onere probatorio gravante sull’istante .

Il punto problematico emerge in un contesto nel quale il dibattito sull’assegno divorzile ha progressivamente abbandonato la logica del mantenimento parametrato al tenore di vita matrimoniale per approdare a una ricostruzione fondata sulla solidarietà post-coniugale in chiave compensativa. In tale assetto, l’assegno non è più strumento di mera assistenza né meccanismo di cristallizzazione del passato assetto reddituale, ma diviene veicolo di riequilibrio in relazione ai sacrifici professionali compiuti durante il matrimonio. Tuttavia, proprio l’enfatizzazione della funzione compensativa rischia, se non governata con rigore metodologico, di trasformarsi in una presunzione automatica di squilibrio ogniqualvolta sia dimostrato un contributo familiare significativo.

La vicenda scrutinata offre una chiave di lettura paradigmatica. Il giudice di appello aveva riconosciuto l’assegno valorizzando l’interruzione dell’attività lavorativa in coincidenza con la crescita dei figli e il successivo svolgimento di attività irregolare, ritenendo che tali circostanze avessero inciso sulle prospettive pensionistiche della richiedente. La Corte di cassazione ha censurato tale impostazione, rilevando la mancata verifica di un effettivo e attuale squilibrio economico, nonché l’assenza di una puntuale individuazione dei sacrifici professionali rilevanti, osservando che valutazioni fondate su scenari futuri e non accertati non possono integrare il presupposto dell’attribuzione .

L’arresto consente di rimettere a fuoco una distinzione concettuale essenziale. La funzione perequativo-compensativa presuppone una sequenza logica bifasica: anzitutto, l’accertamento di una disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo; in secondo luogo, la verifica del nesso causale tra tale disparità e le scelte condivise durante la vita matrimoniale che abbiano determinato la rinuncia a realistiche occasioni professionali. L’ordine delle operazioni non è invertibile. La compensazione non può precedere l’accertamento dello squilibrio, pena la trasformazione dell’assegno in un indennizzo astratto sganciato dalla concreta situazione delle parti.

In questo senso, l’ordinanza richiama implicitamente l’articolo 5 della legge n. 898 del 1970, nella parte in cui impone una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali e considera il contributo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune o personale. La comparazione non è un momento accessorio, ma il baricentro del giudizio. Se essa evidenzia una sostanziale adeguatezza dei mezzi dell’istante, l’ulteriore indagine sui sacrifici compiuti diviene priva di rilevanza attributiva, potendo semmai assumere rilievo in sede di revisione qualora si concretizzi un futuro squilibrio.

La pronuncia si pone così come argine rispetto a una possibile deriva espansiva della funzione compensativa. Il rischio, infatti, è che il riconoscimento dell’assegno venga ancorato a una valutazione meramente qualitativa del contributo familiare, senza la necessaria quantificazione dell’incidenza economica effettiva. Il contributo domestico e di cura, pur costituzionalmente rilevante in quanto espressione del principio di solidarietà, non genera automaticamente un credito compensativo. Esso assume rilievo solo se si traduce in un concreto svantaggio patrimoniale attuale e verificabile.

Particolarmente significativa è la censura rivolta alla valorizzazione del danno contributivo derivante da lavoro irregolare. L’argomentazione del giudice di merito si fondava sull’idea che la mancanza di contribuzione previdenziale avrebbe determinato in futuro un divario pensionistico. La Corte di cassazione ha ritenuto tale ragionamento meramente ipotetico, in quanto privo di accertamenti fattuali idonei a dimostrare un effettivo squilibrio presente . In tal modo, viene riaffermato un principio di attualità del pregiudizio, che delimita l’area della compensazione e impedisce di anticipare effetti non ancora verificatisi.

Sotto il profilo dogmatico, la decisione contribuisce a chiarire la natura non risarcitoria dell’assegno divorzile. Se la funzione compensativa fosse intesa in termini latamente indennitari, si potrebbe sostenere che la mera rinuncia a opportunità professionali, in sé considerata, giustifichi un ristoro economico. La Corte, invece, riconduce l’istituto entro la logica della solidarietà post-coniugale, che opera solo in presenza di una disparità economica effettiva. La compensazione non è sanzione per la scelta condivisa di un modello familiare, ma strumento di riequilibrio di una situazione oggettivamente squilibrata.

Ne discende una valorizzazione dell’onere probatorio gravante sul richiedente. Non è sufficiente allegare l’interruzione dell’attività lavorativa o la dedizione prevalente alla famiglia; occorre dimostrare che tali scelte abbiano determinato la perdita di concrete e realistiche occasioni professionali e che da ciò sia derivato uno squilibrio economico attuale. La prova deve riguardare sia il versante causale sia quello quantitativo. In assenza di tale dimostrazione, il riconoscimento dell’assegno si risolverebbe in una presunzione generalizzata incompatibile con il principio dispositivo e con le regole sull’onere della prova di cui all’articolo 2697 del codice civile.

L’ordinanza offre altresì spunti di riflessione sul rapporto tra giudizio di attribuzione e giudizio di revisione. La Corte osserva che eventuali squilibri futuri, ove si concretizzino, potranno essere fatti valere in sede di revisione. Ciò implica una concezione dinamica dell’assegno divorzile, che non cristallizza definitivamente la posizione delle parti, ma consente adeguamenti alla luce di sopravvenienze. In questa prospettiva, l’anticipazione di un pregiudizio non ancora maturato risulterebbe incompatibile con la struttura bifasica del sistema: prima l’accertamento dell’attualità del diritto, poi l’eventuale adeguamento in presenza di fatti nuovi.

La decisione in esame, pur muovendosi entro coordinate già tracciate dalla giurisprudenza di legittimità, introduce un elemento di rigore che incide sulle prassi applicative. Nei giudizi di merito si è talvolta assistito a un ampliamento della nozione di sacrificio professionale, con riconoscimento dell’assegno anche in presenza di situazioni reddituali non marginali, sul presupposto che la scelta di dedicarsi alla famiglia abbia comunque favorito la carriera dell’altro coniuge. L’ordinanza n. 2917/2026 impone di superare tale automatismo, esigendo una verifica concreta e non congetturale.

Non si tratta di ridimensionare la portata solidaristica dell’istituto, bensì di preservarne la coerenza sistemica. La solidarietà post-coniugale non può trasformarsi in un principio di redistribuzione generalizzata, sganciato da un effettivo bisogno compensativo. La comparazione delle condizioni economiche deve rimanere il perno della decisione, evitando che l’assegno divorzile assuma tratti para-perequativi in senso lato, estranei alla logica dell’articolo 5 della legge sul divorzio.

In controluce, la pronuncia suggerisce una lettura che potremmo definire “a doppia soglia”: da un lato, la soglia dell’inadeguatezza dei mezzi e dell’impossibilità oggettiva di procurarseli; dall’altro, la soglia del nesso causale tra le scelte matrimoniali e lo squilibrio accertato. Solo il superamento di entrambe consente l’attribuzione. La mancanza di una delle due rende l’assegno privo di fondamento. Tale impostazione, lungi dall’introdurre rigidità eccessive, garantisce invece prevedibilità e coerenza alle decisioni, riducendo il margine di discrezionalità non controllabile.

Le ricadute operative sono evidenti. I difensori dovranno strutturare l’allegazione e la prova in modo più puntuale, documentando non solo le scelte di vita familiare, ma anche le concrete opportunità professionali perse e l’incidenza economica attuale di tali scelte. I giudici di merito saranno chiamati a motivazioni più analitiche, evitando formule generiche sul contributo familiare e sulle prospettive future. La comparazione patrimoniale dovrà essere effettiva, non meramente enunciata.

L’ordinanza n. 2917 del 2026 riafferma che la funzione perequativo-compensativa dell’assegno divorzile non legittima scorciatoie argomentative. La solidarietà, per tradursi in obbligazione giuridica, richiede un ancoraggio fattuale preciso e attuale. L’equilibrio tra tutela del coniuge economicamente più debole e rispetto dell’autonomia patrimoniale post-coniugale si gioca su questo crinale. Il contributo alla vita familiare merita riconoscimento, ma solo quando si traduce in una disparità concreta che l’ordinamento reputa ingiustificata. Ogni diversa soluzione rischierebbe di alterare la natura dell’istituto, trasformandolo da strumento di riequilibrio in meccanismo redistributivo privo di confini certi.

11 febbraio 2026

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