Autore: Francesco Cervellino

Riconduzione a congruità e validità dei contratti di locazione non registrati: profili sistematici e applicazioni giurisprudenziali

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino

La recente ordinanza n. 15891/2025 della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione affronta, con rigore ermeneutico e coerenza sistematica, una tematica di particolare delicatezza in materia di contratti di locazione ad uso abitativo: la sorte giuridica dei contratti stipulati in forma scritta ma privi di registrazione, antecedentemente all’introduzione dell’art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 2004. Tale ordinanza si inserisce nel quadro di una progressiva e significativa evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha condotto, con la legge n. 208 del 2015, ad un ripensamento sostanziale della disciplina applicabile, culminando nella riformulazione dell’art. 13 della legge n. 431 del 1998.

Nel contesto pre-2016, l’omessa registrazione di un contratto di locazione, stipulato anteriormente all’entrata in vigore della suddetta legge finanziaria del 2004, pur costituendo una violazione di natura fiscale, non determinava ex se l’invalidità del contratto ai fini civilistici. Infatti, in base al principio tempus regit actum, la previsione di nullità introdotta con la legge n. 311/2004 non poteva trovare applicazione retroattiva. Tuttavia, la novella del 2015 ha introdotto un meccanismo sanzionatorio e riequilibratore che prescinde dal profilo della nullità, prevedendo la cd. “riconduzione a congruità” del canone nei casi in cui il contratto, ancorché redatto per iscritto e non simulato, non sia stato registrato.

La Suprema Corte chiarisce, in via definitiva, che tale meccanismo è applicabile anche ai contratti stipulati in epoca antecedente al 1° gennaio 2016, purché ancora pendenti a tale data. La riconduzione a congruità, prevista dall’art. 13, comma 6, della legge n. 431/1998 come modificato, si traduce nella possibilità per il giudice di determinare ex officio il canone dovuto, con l’unico limite dell’importo minimo previsto dagli accordi locali sottoscritti dalle associazioni rappresentative della proprietà edilizia e degli inquilini.

La valenza sistematica di tale ricostruzione è duplice: da un lato, essa consente di superare l’impasse derivante dalla difficoltà di far valere la nullità del contratto per la sola omissione della registrazione in epoca antecedente al 2005; dall’altro, essa riconosce una tutela sostanziale al conduttore, che non si vede integralmente privato dei propri diritti patrimoniali, ma può ottenere la rideterminazione del canone entro parametri legali.

L’orientamento tracciato valorizza in modo deciso la funzione pubblicistica degli accordi territoriali, i quali assumono il ruolo di parametro vincolante non solo per i contratti esplicitamente qualificati come “a canone concordato”, ma anche per quelli stipulati come “a canone libero” ma successivamente rientranti nell’ambito applicativo dell’art. 13, comma 6, per effetto della mancata registrazione. Ne consegue che, in sede giudiziale, la volontà delle parti, pur formalmente manifestata in un contesto negoziale apparentemente libero, viene sottoposta ad un vaglio di congruità sostanziale volto a reprimere condotte elusive e a tutelare l’equilibrio sinallagmatico del rapporto.

Tale evoluzione normativa, pur non essendo esplicitamente qualificata come retroattiva, produce effetti sostanzialmente retroattivi nella misura in cui si applica a contratti stipulati anteriormente, purché ancora in corso al momento dell’entrata in vigore della nuova disciplina. Questa scelta legislativa trova giustificazione nella esigenza di contrastare fenomeni di elusione sistematica dell’obbligo di registrazione, considerata non solo come adempimento fiscale, ma come presupposto indefettibile per l’operatività piena del regime civilistico delle locazioni abitative.

L’ordinanza n. 15891/2025 segna un punto fermo nell’elaborazione giurisprudenziale in tema di contratti di locazione non registrati, conferendo centralità al principio della registrazione come condizione sostanziale di efficacia e non più come mero requisito formale. Il giudice civile assume un ruolo centrale quale garante dell’equilibrio contrattuale e della legalità sostanziale, operando un controllo sul canone in funzione non solo di tutela del conduttore, ma anche di presidio della corretta applicazione della normativa vigente. La decisione impone, pertanto, una revisione critica delle prassi locatizie, sollecitando gli operatori del diritto ad una maggiore attenzione nell’assicurare la conformità dei contratti alle disposizioni imperative poste a presidio dell’ordine pubblico economico.

24 settembre 2025

La Corte costituzionale e la tutela risarcitoria nei licenziamenti illegittimi nelle imprese sotto soglia: la declaratoria di illegittimità del limite massimo delle sei mensilità (sentenza n. 118/2025)

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino

La sentenza n. 118 del 2025 della Corte costituzionale costituisce un intervento di portata sistematica e di particolare rilievo nell’ambito della disciplina delle conseguenze giuridiche del licenziamento illegittimo nel contesto dei contratti di lavoro a tempo indeterminato soggetti al regime delle cosiddette «tutele crescenti», introdotto dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23. Con tale pronuncia, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 9, comma 1, del menzionato decreto, limitatamente alla previsione secondo cui l’indennità risarcitoria spettante al lavoratore illegittimamente licenziato da un datore di lavoro che non raggiunga i requisiti dimensionali ex art. 18, commi ottavo e nono, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) «non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità».
Il dictum della Corte si inserisce nel solco di un percorso giurisprudenziale che si è venuto progressivamente consolidando e che pone al centro dell’analisi la coerenza costituzionale delle norme che disciplinano le tutele sanzionatorie avverso i licenziamenti nulli o comunque viziati da illegittimità sostanziale o procedimentale. Già con la sentenza n. 183 del 2022, la Corte aveva evidenziato la problematicità sistemica dell’art. 9 del d.lgs. n. 23/2015, in quanto espressione di un modello normativo ancorato a criteri rigidi e stereotipati, inidonei a garantire una tutela effettiva, adeguata e proporzionata, conforme al principio di eguaglianza sostanziale sancito dall’art. 3 Cost.
Il legislatore, nel prevedere un tetto massimo inderogabile di sei mensilità di retribuzione utile ai fini del trattamento di fine rapporto, ha delineato una forma di risarcimento connotata da automatismo e rigidità, insuscettibile di adattarsi alle specificità della fattispecie concreta, con l’effetto di vanificare ogni tentativo di personalizzazione del danno subito dal prestatore di lavoro illegittimamente estromesso. Siffatto meccanismo risarcitorio standardizzato si è rivelato, nella prassi applicativa, non solo inadeguato sotto il profilo compensativo, ma anche privo di qualsivoglia efficacia deterrente nei confronti del datore di lavoro, riducendo l’illecito espulsivo a una mera opzione economica.
La Consulta, pur ribadendo l’ampia discrezionalità normativa del legislatore nella scelta delle misure sanzionatorie in materia di licenziamenti, ha tuttavia precisato che tale discrezionalità incontra limiti invalicabili nei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale e nelle obbligazioni internazionali assunte dallo Stato italiano. In particolare, la pronuncia ha individuato una violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 24 della Carta sociale europea (CSE), che riconosce al lavoratore licenziato senza giusta causa il diritto a un congruo indennizzo o altra adeguata riparazione. Tale parametro, ormai consolidato nella giurisprudenza costituzionale come criterio interposto, impone un livello minimo di tutela effettiva, che non può essere disatteso neppure in nome della libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.).
Di particolare interesse risulta l’affermazione della Corte secondo cui il criterio dimensionale (ossia il numero dei dipendenti impiegati) non può rappresentare l’unico e determinante indicatore della capacità economica del datore di lavoro, soprattutto in un contesto produttivo fortemente caratterizzato da trasformazioni tecnologiche e da una crescente eterogeneità dei modelli organizzativi. Tale impostazione risulta coerente con i criteri europei in materia di classificazione delle imprese (cfr. raccomandazione 2003/361/CE e direttiva delegata 2023/2775/UE), che affiancano al parametro occupazionale quelli relativi al volume d’affari e al totale di bilancio.
La decisione della Corte si segnala, altresì, per la sua funzione sistematica di stimolo all’attività legislativa. Nel rinnovare l’invito a un intervento normativo di riordino, la Consulta richiama la necessità di un bilanciamento non meramente formale, bensì sostanziale, tra la tutela del lavoratore ingiustamente licenziato e la sostenibilità economica per il datore di lavoro, anche attraverso l’adozione di criteri flessibili e multifattoriali, capaci di riflettere la reale consistenza economico-organizzativa dell’impresa.
La sentenza n. 118/2025 si configura come una pronuncia dal forte impatto ordinamentale, che riafferma l’inderogabilità dei principi di effettività, proporzionalità e adeguatezza delle tutele giuridiche nei confronti del licenziamento illegittimo, anche nei confronti di datori di lavoro di minori dimensioni. Essa segna una tappa decisiva nel processo di progressiva costituzionalizzazione del diritto del lavoro, imponendo un modello sanzionatorio che, pur nel rispetto della libertà economica, non trascuri la centralità della persona del lavoratore quale soggetto portatore di diritti fondamentali inviolabili.

22 settembre 2025

L’assegno post-unione civile tra funzione compensativa e solidarietà: l’estensione dei principi divorzili alla luce dell’ordinanza n. 25495/2025 della Cassazione

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino

La recente ordinanza n. 25495 del 2025, emanata dalla Prima Sezione civile della Corte di Cassazione, segna un momento di rilevante innovazione sistematica nel panorama giurisprudenziale nazionale in materia di assegno in favore del partner dell’unione civile sciolta. L’intervento dei giudici di legittimità assume particolare rilievo poiché chiarisce definitivamente che i criteri giurisprudenziali elaborati in materia di assegno divorzile devono essere applicati, in via estensiva e sistematica, anche al caso di scioglimento delle unioni civili, valorizzando così la piena equiparazione sostanziale tra i due istituti sotto il profilo delle conseguenze economiche derivanti dalla cessazione del legame affettivo e giuridico formalizzato.

Tale impostazione si colloca nel solco di una giurisprudenza evolutiva che ha progressivamente ridefinito la funzione dell’assegno divorzile, ormai declinata in una dimensione composita, comprendente la funzione assistenziale, quella perequativa e, soprattutto, quella compensativa. La Corte sottolinea come, anche all’interno delle unioni civili, la corresponsione dell’assegno possa trovare giustificazione non solo nella mera inadeguatezza dei mezzi del richiedente, ma anche e soprattutto nella funzione compensativa, la quale si concretizza nel riconoscimento del contributo fornito alla vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, laddove tale apporto abbia comportato un apprezzabile sacrificio delle legittime aspettative professionali e reddituali del partner economicamente più debole.

Si osserva che la decisione in commento interviene all’interno di un contenzioso articolato, sviluppatosi in più gradi di giudizio, nel quale la Suprema Corte aveva già avuto modo di pronunciarsi con la sentenza n. 35969/2023, imponendo alla Corte territoriale un riesame della fattispecie alla luce della necessità di considerare anche il periodo di convivenza prematrimoniale. In tal modo si rafforza l’orientamento secondo cui la valutazione del contributo fornito alla vita familiare non può essere rigidamente ancorata al solo arco temporale dell’unione civilmente registrata, ma deve estendersi all’intera durata effettiva del rapporto affettivo e solidale.

Appare evidente come la Corte intenda valorizzare, in un’ottica ispirata ai principi di solidarietà e di autoresponsabilità, la reale incidenza delle scelte condivise all’interno della relazione, superando la rigida cesura tra periodo di convivenza e periodo di unione formalizzata. Tale approccio trova fondamento nell’art. 2 Cost., nella parte in cui tutela le formazioni sociali ove si svolge la personalità dell’individuo, e si riflette nella necessità di accertare, ai fini del riconoscimento dell’assegno, se lo squilibrio economico tra le parti sia effettivamente riconducibile a scelte comuni di vita familiare e non sia invece frutto di mere contingenze reddituali o lavorative.

La distinzione tra funzione assistenziale e funzione compensativa dell’assegno viene ripresa e ulteriormente precisata, in linea con gli approdi ermeneutici delle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 18287/2018), chiarendo che la prima si giustifica solo laddove il soggetto richiedente non sia in grado, nonostante l’impiego di ogni diligente sforzo, di condurre una vita autonoma e dignitosa; la seconda, invece, trova fondamento in un sacrificio sostanziale delle legittime aspirazioni professionali, determinato dall’assunzione di un ruolo preponderante all’interno del nucleo familiare. Laddove sussista la funzione compensativa, l’assegno non si limita a garantire il soddisfacimento delle esigenze esistenziali, ma si parametrizza all’effettivo contributo fornito alla formazione del patrimonio familiare e personale dell’altro componente della coppia.

L’innovazione più significativa della pronuncia in esame consiste, dunque, nella piena assimilazione della disciplina dell’assegno post-unione civile a quella dell’assegno divorzile, con tutte le implicazioni che ne derivano in termini di onere della prova, criteri valutativi e accertamento giudiziale. Non si tratta, pertanto, di un mero recepimento di principi già noti, bensì di un’estensione sistematica e consapevole del perimetro applicativo delle tutele economiche post-relazionali, che riconosce pari dignità e pari effetti giuridici alla relazione omoaffettiva formalizzata attraverso l’unione civile, in piena aderenza con l’art. 3 Cost. e con il principio di uguaglianza sostanziale.

La pronuncia si innesta in un contesto più ampio di progressiva assimilazione tra matrimonio e unione civile, almeno sotto il profilo degli effetti patrimoniali e solidaristici derivanti dalla cessazione del vincolo, e si pone in linea di continuità con un orientamento ormai consolidato che tende a superare ogni residua asimmetria tra le due figure. Essa rappresenta uno snodo fondamentale per la costruzione di un diritto delle relazioni familiari maggiormente inclusivo, capace di riflettere con coerenza e sensibilità le trasformazioni della società contemporanea, in cui il parametro del tenore di vita pregresso viene definitivamente superato a favore di un criterio fondato sulla partecipazione effettiva alla realizzazione del progetto familiare.

L’ordinanza n. 25495/2025 si segnala per la sua portata evolutiva e chiarificatrice, costituendo un autorevole punto di riferimento per la giurisprudenza futura e un passaggio decisivo verso la piena attuazione dei principi costituzionali di uguaglianza, solidarietà e dignità della persona nell’ambito delle unioni civili, aprendo la strada a un’applicazione sempre più sofisticata, equitativa e personalizzata dell’assegno post-relazione nei rapporti giuridicamente formalizzati ma non matrimoniali.

18 settembre 2025