Autore: Francesco Cervellino

Funzionalizzazione endofamiliare e neutralità fiscale nei trasferimenti immobiliari ai figli. CGT Lazio n. 1345/16/2026

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino

La ricostruzione del regime fiscale applicabile agli atti di trasferimento immobiliare inseriti nella crisi coniugale continua a rappresentare un terreno di emersione di tensioni tra qualificazione civilistica dell’atto e sua rilevanza tributaria. In tale ambito, assume particolare rilievo la sentenza n. 1345/16/2026 della Corte di Giustizia Tributaria del Lazio, la quale si confronta con la possibilità di estendere l’esenzione prevista dall’art. 19 della legge n. 74/1987 a fattispecie nelle quali il trasferimento non intercorre direttamente tra coniugi, bensì si realizza in favore dei figli, e ciò nell’ambito di una ridefinizione degli assetti patrimoniali conseguente alla crisi familiare.

L’interesse della pronuncia non si esaurisce nella soluzione adottata, ma si colloca piuttosto nella traiettoria evolutiva di un istituto che, pur formalmente circoscritto a specifiche ipotesi, ha progressivamente assunto una portata sistemica, tale da incidere sul modo stesso in cui viene concepito il rapporto tra autonomia privata familiare e imposizione indiretta. Il punto di attrito, infatti, risiede nella qualificazione dell’atto traslativo: se esso debba essere riguardato quale operazione a contenuto patrimoniale autonomo, suscettibile di autonoma imposizione, ovvero quale segmento di un più ampio regolamento negoziale avente causa unitaria nella definizione della crisi coniugale.

È proprio lungo questa linea che si inserisce la decisione in esame, la quale assume come criterio dirimente non la struttura formale dell’atto, ma la sua funzione. Il trasferimento immobiliare ai figli viene ricondotto, non già nell’alveo delle attribuzioni liberalità o delle operazioni negoziali a contenuto economico isolato, bensì nell’ambito di un disegno complessivo volto alla stabilizzazione degli equilibri familiari compromessi dalla separazione. In tal modo, la dimensione causale dell’atto assume un ruolo centrale, fungendo da elemento di collegamento tra disciplina civilistica e regime fiscale.

La sentenza n. 1345/16/2026 della Corte di Giustizia Tributaria del Lazio valorizza esplicitamente tale impostazione, riconoscendo che l’esenzione di cui all’art. 19 della legge n. 74/1987 deve essere applicata a tutti gli atti che risultino funzionalmente inseriti nel regolamento complessivo dei rapporti patrimoniali conseguenti alla crisi coniugale, indipendentemente dalla direzione soggettiva del trasferimento. In questa prospettiva, il dato soggettivo – ossia l’identità dei destinatari dell’attribuzione – viene subordinato al dato funzionale, rappresentato dalla connessione dell’atto con la definizione degli assetti familiari.

L’argomento sotteso a tale conclusione si articola in una duplice direzione. Da un lato, si richiama la ratio dell’esenzione, individuata nella necessità di agevolare la composizione degli effetti patrimoniali della crisi coniugale, evitando che il carico fiscale possa ostacolare o rendere eccessivamente onerosa la sistemazione dei rapporti tra i soggetti coinvolti. Dall’altro lato, si sottolinea come il trasferimento ai figli, lungi dal costituire un elemento eccentrico rispetto a tale finalità, ne rappresenti spesso una componente essenziale, in quanto funzionale alla tutela dell’interesse della prole e alla stabilizzazione dell’assetto familiare.

Ciò comporta un mutamento di prospettiva rilevante. L’atto traslativo non viene più osservato nella sua dimensione atomistica, ma viene assorbito in una fattispecie complessa, nella quale la causa concreta si identifica con la regolazione globale dei rapporti patrimoniali derivanti dalla crisi. In questa chiave, l’imposizione indiretta perde la propria autonomia, risultando condizionata dalla funzione complessiva dell’operazione.

Un ulteriore profilo di interesse della pronuncia riguarda l’equiparazione, ai fini fiscali, tra accordi conclusi in sede giudiziale e accordi raggiunti mediante negoziazione assistita. La sentenza n. 1345/16/2026 della Corte di Giustizia Tributaria del Lazio afferma, infatti, che anche gli atti esecutivi di accordi formalizzati attraverso tale strumento devono beneficiare dell’esenzione, ove inseriti nel contesto della regolazione della crisi familiare.

Questa assimilazione non appare priva di implicazioni sistemiche. Essa presuppone, infatti, il riconoscimento di una sostanziale equivalenza funzionale tra modelli di composizione della crisi differenti sotto il profilo procedimentale, ma convergenti quanto agli effetti sostanziali. In tal modo, la negoziazione assistita viene sottratta a una lettura meramente alternativa o residuale rispetto alla giurisdizione, per essere invece ricondotta a pieno titolo tra gli strumenti idonei a realizzare quella sistemazione complessiva dei rapporti patrimoniali che costituisce il presupposto dell’agevolazione fiscale.

Il passaggio non è neutro. Esso incide, infatti, sulla delimitazione dell’ambito applicativo dell’esenzione, ampliandone la portata in modo coerente con l’evoluzione degli strumenti di gestione della crisi familiare. La centralità del controllo giudiziale, tradizionalmente valorizzata quale garanzia di serietà e stabilità degli accordi, viene qui sostituita da un criterio sostanziale, fondato sulla funzione dell’atto e sulla sua integrazione nel regolamento complessivo dei rapporti tra le parti.

Da tale impostazione discende, altresì, una ridefinizione del confine tra operazioni fiscalmente rilevanti e operazioni fiscalmente neutre. Il trasferimento immobiliare ai figli, se inserito in un contesto di regolazione della crisi, viene sottratto alla logica della tassazione ordinaria, in quanto privo di una autonoma finalità economica o speculativa. La sua causa concreta viene, infatti, individuata nella sistemazione degli equilibri familiari, con conseguente esclusione della riconducibilità dell’atto alle categorie tipiche della compravendita o della donazione.

In questo senso, la pronuncia contribuisce a rafforzare un orientamento che tende a privilegiare una lettura sostanzialistica dell’imposizione indiretta, nella quale la funzione dell’atto prevale sulla sua struttura formale. Tale impostazione, se da un lato appare coerente con la ratio dell’art. 19 della legge n. 74/1987, dall’altro lato solleva interrogativi circa i limiti di estensione dell’esenzione e i criteri di individuazione della causa concreta.

Il rischio, infatti, è quello di una dilatazione eccessiva dell’ambito applicativo dell’agevolazione, tale da includere operazioni che, pur formalmente inserite in un contesto di crisi familiare, presentano una significativa componente economica autonoma. In tale prospettiva, diviene essenziale individuare criteri interpretativi idonei a distinguere tra atti effettivamente funzionali alla regolazione dei rapporti patrimoniali e atti che, invece, perseguono finalità ulteriori.

La sentenza n. 1345/16/2026 della Corte di Giustizia Tributaria del Lazio sembra offrire, in tal senso, alcuni elementi utili, valorizzando il collegamento causale tra l’atto e la crisi coniugale, nonché il ruolo dell’attribuzione nella definizione complessiva degli assetti familiari. Si tratta, tuttavia, di criteri che richiedono un’applicazione attenta e contestualizzata, al fine di evitare automatismi che potrebbero compromettere la coerenza del sistema.

La pronuncia in esame si colloca in una linea evolutiva che tende a riconoscere alla dimensione funzionale dell’atto un ruolo centrale nella determinazione del regime fiscale. Il trasferimento immobiliare ai figli, quando inserito in un disegno unitario di regolazione della crisi familiare, viene sottratto alla tassazione indiretta in quanto espressione di una causa che trascende la mera circolazione della ricchezza, per collocarsi nell’ambito della tutela degli equilibri familiari.

Ne emerge una configurazione dell’esenzione non più come eccezione puntuale, ma come strumento di politica legislativa volto a favorire la composizione della crisi coniugale attraverso soluzioni negoziali flessibili e funzionalmente orientate. In tale contesto, la distinzione tra atti imponibili e atti esenti non può che essere ricostruita alla luce della funzione concreta dell’operazione, in un equilibrio delicato tra esigenze di certezza del diritto e adattabilità dell’ordinamento alle trasformazioni delle dinamiche familiari.

8 aprile 2026

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Esercizio del diritto reale e tipicità penale degli atti persecutori nel contesto dominicale. Cassazione n. 12362/2026

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino

L’emersione del conflitto tra posizioni soggettive formalmente legittime e la loro possibile degenerazione in comportamenti penalmente rilevanti rappresenta uno snodo problematico di particolare intensità sistemica. La sentenza n. 12362 del 02/04/2026 della Corte di Cassazione si colloca precisamente in questo punto di frizione, ove la titolarità di un diritto reale si confronta con il limite invalicabile imposto dalla tutela penale dell’integrità psichica e della libertà personale.

La vicenda sottesa al provvedimento si inscrive in una dinamica relazionale deteriorata, nella quale la comproprietà di un immobile non costituisce più un mero statuto giuridico di appartenenza, ma si trasforma in un campo di esercizio conflittuale delle prerogative dominicali. Il dato strutturale che emerge non è tanto la contestazione del diritto in sé, quanto la sua modalità di esercizio, che si configura come reiterata, invasiva e funzionalmente orientata a incidere sulla sfera psichica dell’altro comproprietario. In tale prospettiva, la decisione assume rilievo non per aver esteso l’ambito applicativo dell’art. 612-bis c.p., bensì per aver chiarito che l’esistenza di un titolo giuridico non opera quale schermo rispetto alla qualificazione penale della condotta.

La Corte, nel rigettare il ricorso e confermare l’impostazione dei giudici di merito, ha valorizzato un elemento che si sottrae a ogni tentativo di formalizzazione astratta: l’effetto concreto prodotto dalla condotta sulla vittima. Non è la titolarità del diritto a determinare la liceità del comportamento, bensì la sua idoneità a produrre uno degli eventi tipici della fattispecie incriminatrice, vale a dire un perdurante stato d’ansia o un significativo mutamento delle abitudini di vita. Tale impostazione, lungi dal rappresentare una mera applicazione del dato normativo, implica una ridefinizione implicita del rapporto tra diritto soggettivo e responsabilità penale.

Si assiste, in altri termini, a un rovesciamento prospettico: non è più il diritto a delimitare il perimetro della rilevanza penale, ma è la funzione della norma penale a circoscrivere le modalità di esercizio del diritto stesso. La comproprietà, che nella sua configurazione tipica implica una coesistenza di poteri sulla medesima res, non può essere invocata quale giustificazione per comportamenti che, per reiterazione e intensità, travalicano il piano civilistico e si collocano nell’alveo della tutela penale della persona.

La decisione mette in evidenza una tensione strutturale tra due modelli normativi. Da un lato, il modello dominicale, fondato sulla disponibilità e sul godimento del bene; dall’altro, il modello personalistico, che assegna centralità alla protezione della sfera individuale contro interferenze indebite. La sentenza in esame chiarisce che, in caso di conflitto, è quest’ultimo a prevalere, non in virtù di una gerarchia formale, ma in ragione della diversa intensità degli interessi coinvolti.

Particolarmente significativa appare la ricostruzione del requisito dell’evento. La Corte ribadisce che la prova dello stato d’ansia o del mutamento delle abitudini di vita non richiede necessariamente un accertamento medico-legale, potendo essere desunta da elementi oggettivi e comportamentali. Tale affermazione, già presente nella giurisprudenza precedente, assume qui una valenza rafforzata, in quanto applicata a un contesto nel quale la difesa invocava la legittimità delle proprie azioni in quanto espressive di un diritto reale. L’ancoraggio della prova a elementi sintomatici consente di evitare che la dimensione soggettiva del danno si traduca in un ostacolo probatorio insormontabile.

La sentenza si distingue anche per l’attenzione riservata al profilo probatorio, in particolare con riferimento alle videoregistrazioni effettuate da privati. La loro qualificazione come documenti ai sensi dell’art. 234 c.p.p. consente di superare le obiezioni relative alla loro inutilizzabilità, ribadendo una linea interpretativa che valorizza la funzione conoscitiva della prova rispetto alle modalità della sua acquisizione, purché non si traducano in violazioni delle regole processuali. Tale impostazione riflette una concezione non formalistica del processo penale, nella quale la ricerca della verità materiale prevale su rigidità categoriali.

Non meno rilevante è il richiamo al limite del giudizio di legittimità, circoscritto al controllo sulla coerenza logico-giuridica della motivazione. In questo passaggio, la Corte riafferma una distinzione fondamentale tra giudizio di fatto e giudizio di diritto, escludendo ogni possibilità di rivalutazione del merito. Tale precisazione assume un valore sistemico, in quanto impedisce che il ricorso per cassazione si trasformi in un terzo grado di giudizio sostanziale.

Sul piano più ampio, la pronuncia offre lo spunto per una riflessione sulla funzione del diritto penale nei contesti di conflitto interpersonale radicato. La tipizzazione del delitto di atti persecutori, introdotta con il decreto-legge n. 11 del 2009, convertito nella legge n. 38 del 2009, ha segnato il passaggio da una tutela frammentaria a una protezione organica contro comportamenti reiterati e lesivi della libertà individuale. La sentenza n. 12362 del 02/04/2026 si inserisce in questa traiettoria, ma ne amplia la portata applicativa, dimostrando che la fattispecie è idonea a intercettare anche forme di conflitto che si sviluppano all’interno di rapporti giuridici formalmente regolati.

Una nozione di abuso che non coincide con quella tradizionale elaborata in ambito civilistico, ma si configura come uso distorto di una posizione giuridica in funzione lesiva della persona. L’abuso non è più soltanto violazione dei limiti interni del diritto, ma diventa fattore di tipicità penale quando si traduce in una sequenza di condotte idonee a produrre gli eventi previsti dalla norma incriminatrice.

In questa prospettiva, la distinzione tra esercizio del diritto e comportamento penalmente rilevante non può essere tracciata in astratto, ma richiede una valutazione contestuale, che tenga conto della reiterazione, della finalità e degli effetti della condotta. La sentenza in esame fornisce un criterio operativo chiaro: quando l’azione, pur formalmente riconducibile a un diritto, assume una funzione intimidatoria o vessatoria, essa perde la sua copertura giuridica e si espone alla qualificazione penale.

Le ricadute sistemiche di tale impostazione sono rilevanti. Da un lato, si rafforza la tutela della persona nei contesti di conflitto privato; dall’altro, si introduce un elemento di responsabilizzazione nell’esercizio dei diritti reali, che non possono più essere concepiti come spazi di autonomia assoluta. Il diritto di proprietà, nella sua declinazione contemporanea, si conferma così come una posizione giuridica funzionalizzata, il cui esercizio è condizionato dal rispetto di valori fondamentali dell’ordinamento.

La sentenza n. 12362 del 02/04/2026 non si limita a risolvere un caso concreto, ma contribuisce a ridefinire i confini tra diritto civile e diritto penale, evidenziando come la tutela della persona costituisca il punto di convergenza e, al tempo stesso, il limite ultimo dell’esercizio delle situazioni giuridiche soggettive. In tale quadro, il delitto di atti persecutori si configura non solo come strumento repressivo, ma come presidio sistemico contro la degenerazione dei rapporti giuridici in dinamiche di sopraffazione.

4 aprile 2026

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Comporto, nullità del recesso e irrilevanza dell’incolpevolezza datoriale. Cassazione n. 7969/2026

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino

L’ordinanza n. 7969 del 31 marzo 2026 della giurisprudenza di legittimità, resa in materia di lavoro, si colloca in un punto di attrito ormai decisivo del sistema: quello in cui la sequenza patologica del rapporto non nasce dalla contestazione del potere di recedere in sé, bensì dal disallineamento tra il fatto che l’impresa assume come giuridicamente rilevante e la sua successiva ricostruzione ordinamentale. Il caso esaminato riguardava un licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto, successivamente rivelatosi anticipato perché una quota dell’assenza doveva essere detratta in quanto riconducibile a infortunio, con accertamento intervenuto dopo il recesso. La decisione ha ribadito che il licenziamento irrogato prima del reale superamento del comporto è nullo per violazione dell’art. 2110, secondo comma, del codice civile e che, nel perimetro applicativo dell’art. 2 del decreto legislativo n. 23 del 2015, tale nullità comporta tutela reintegratoria e risarcitoria piena, senza che l’assenza di dolo o colpa del datore di lavoro possa comprimere la misura del ristoro.

Ciò che rende la pronuncia di particolare interesse non è soltanto l’esito, ma il modo in cui viene ridefinita la grammatica del rapporto tra invalidità del recesso e struttura della responsabilità. La tesi datoriale, fondata sull’idea che l’incolpevole erroneità della valutazione dovesse almeno contenere l’obbligazione risarcitoria entro la soglia minima, secondo una logica ispirata all’art. 1218 del codice civile, è stata respinta non per una generica preferenza protettiva, ma perché incoerente con la tecnica normativa prescelta dal legislatore per il licenziamento nullo. Qui si consuma uno spostamento teorico di rilievo: il giudizio non ruota attorno alla rimproverabilità della condotta, ma attorno alla contrarietà legale dell’effetto espulsivo prodotto. L’ordinamento non si interroga prioritariamente sulla colpa dell’autore dell’atto; valuta, piuttosto, se l’atto abbia inciso su una sfera indisponibile oltre il limite consentito dalla legge.

La differenza non è meramente lessicale. Nel campo del licenziamento nullo, la disciplina non appare costruita come una variante della responsabilità per inadempimento, temperabile in funzione dell’imputabilità soggettiva, ma come una risposta restaurativa all’illegittima interruzione di un vincolo che la legge, in presenza di determinati presupposti, impone di conservare. La regola sul comporto assolve infatti a una funzione che precede il problema del danno: presidia la continuità occupazionale in una fase in cui l’evento morboso o infortunistico sottrae il lavoratore alla normale capacità di adempiere. La nullità del recesso anticipato non tutela semplicemente l’interesse a non essere danneggiati; protegge il valore sistemico della sospensione protetta del rapporto. In questo senso, il risarcimento pieno non opera come sanzione aggiuntiva, ma come completamento necessario della reintegrazione, perché ricompone il vuoto reddituale e contributivo creato da un atto giuridicamente improduttivo di effetti.

La pronuncia, pur muovendo da un contesto applicativo specifico, costringe allora a rivedere una lettura ancora diffusa che tende a importare, nel licenziamento nullo, categorie proprie della responsabilità contrattuale comune. Il richiamo all’art. 1218 del codice civile risulta seducente proprio perché intercetta un’intuizione apparentemente equitativa: se l’impresa ha agito sulla base di un quadro fattuale non ancora corretto da un successivo accertamento, perché imporle l’integralità della conseguenza economica? Ma l’intuizione si incrina non appena si consideri che il licenziamento non è un semplice comportamento di gestione, bensì un atto unilaterale a efficacia estintiva che incide sulla permanenza stessa del rapporto. Una volta che il sistema ricollega alla violazione dell’art. 2110 del codice civile la nullità del recesso, l’atto non può essere trattato come un inadempimento colpevole o incolpevole da graduare nella misura delle sue conseguenze; diventa l’occasione applicativa di un rimedio tipizzato, il cui baricentro è la neutralizzazione dell’effetto estintivo indebitamente prodotto.

Sotto questo profilo, l’ordinanza n. 7969 del 31 marzo 2026 chiarisce un passaggio che ha un’evidente ricaduta sistematica. Nel regime previgente, la violazione del divieto di licenziamento prima del superamento del comporto, pur ricondotta alla nullità, era stata assoggettata a una modulazione sanzionatoria speciale, tale da rendere concepibile una differenziazione degli effetti ripristinatori. Nel quadro dell’art. 2 del decreto legislativo n. 23 del 2015, invece, la disciplina del licenziamento nullo si presenta con maggiore rigidità strutturale: alla declaratoria di nullità segue la reintegrazione, cui si accompagna il risarcimento parametrato all’intero periodo di estromissione, salvo il limite dell’aliunde perceptum. L’irrilevanza del profilo soggettivo non è dunque un’aggiunta interpretativa di impronta paternalistica; discende dalla lettera e dalla funzione della fattispecie normativa, come la decisione sottolinea con nettezza.

La vicenda offre però un ulteriore spunto, più sottile. L’errore datoriale non nasceva da una scelta arbitraria, ma dal fatto che il nesso tra assenza e infortunio era stato riconosciuto solo dopo il licenziamento, all’esito dell’opposizione proposta avverso il diniego dell’ente competente. Questa sequenza temporale fa emergere una tensione tra certezza organizzativa dell’impresa e retroazione conformativa dell’accertamento successivo. È qui che la decisione assume un significato non contingente: afferma che il rischio del mutamento qualificatorio del fatto assenza non può essere trasferito sul lavoratore mediante la degradazione del rimedio. L’impresa, esercitando un potere estintivo in un’area giuridicamente sensibile, assume il rischio dell’eventuale non definitività del quadro presupposto. La pronuncia non nega la buona fede del datore; la considera, però, inidonea a trasformare l’invalidità forte dell’atto in un’illegittimità debole quanto agli effetti.

In termini di teoria generale, il principio che se ne ricava è di notevole rilievo: quanto più il potere privato incide su uno status relazionale protetto da norme imperative di conservazione, tanto meno la disciplina delle conseguenze può essere rimessa a criteri soggettivi di imputazione. La buona fede può spiegare effetti in altri segmenti del rapporto, o persino sul terreno delle spese di lite, ma non può riscrivere la struttura del rimedio predisposto contro un recesso nullo. E infatti la stessa ordinanza distingue i piani. Da un lato, rigetta il ricorso principale che pretendeva la riduzione del danno valorizzando l’assenza di colpa. Dall’altro, reputa non utilmente censurabile la compensazione integrale delle spese nei gradi di merito, giustificata dalla complessità delle questioni, dalla controvertibilità dei precedenti, dalla buona fede oggettivamente riscontrata e dalla disponibilità conciliativa. La buona fede, dunque, non scompare; viene soltanto ricollocata nel luogo sistematico che le appartiene.

Questa ricollocazione merita attenzione perché impedisce un equivoco ricorrente. Nel diritto del lavoro contemporaneo, la valorizzazione della buona fede viene talora impiegata come criterio generale di attenuazione della risposta ordinamentale, quasi fosse un solvente capace di stemperare ogni rigidità rimediale. La decisione in esame oppone a tale tendenza una diversa architettura: la buona fede rileva, ma entro spazi funzionalmente compatibili con il tipo di invalidità accertata. Quando la lesione investe la regola di conservazione del posto durante la malattia o l’infortunio, essa non può ridurre il contenuto della tutela primaria. Il punto è cruciale, perché preserva il nesso tra norma imperativa e rimedio effettivo. Se si ammettesse che l’incolpevolezza datoriale riduce il risarcimento dovuto per il licenziamento nullo, la nullità perderebbe infatti parte della propria capacità conformativa e si trasformerebbe, nei casi più complessi, in una fattispecie elastica dipendente dalla diligenza di chi ha esercitato il potere. Proprio ciò che la costruzione normativa sembra voler evitare.

La pronuncia induce inoltre a riflettere sulla nozione di comporto come istituto di equilibrio, non come soglia meramente contabile. Nel suo significato più profondo, il comporto non delimita soltanto il tempo massimo di tolleranza dell’assenza; traduce giuridicamente il bilanciamento tra interesse organizzativo dell’impresa e protezione della persona che lavora in condizioni di vulnerabilità sanitaria. Quando il computo delle assenze viene alterato dall’erronea inclusione di periodi che, per la loro causa, non avrebbero dovuto concorrere al limite massimo, non si verifica una semplice svista nella quantificazione. Si determina, piuttosto, una falsa anticipazione del momento in cui il sistema consente il recesso. Il licenziamento nullo, in questa prospettiva, segnala che il potere espulsivo è stato esercitato non troppo presto in senso cronologico, ma fuori tempo in senso ordinamentale.

Da qui discendono implicazioni operative di grande portata. L’impresa che si trovi dinanzi ad assenze potenzialmente collegate a un evento infortunistico o a una diversa qualificazione protetta non può limitarsi a una lettura amministrativa delle risultanze disponibili. Deve organizzare il processo decisionale assumendo che l’incertezza qualificatoria costituisce un rischio giuridico dell’atto espulsivo. Ne deriva l’esigenza di istruttorie interne più caute, di verifiche documentali non meramente formali, di una gestione del calendario assenze capace di distinguere ciò che rileva per il comporto da ciò che, in ragione della sua causa, può esserne sottratto. L’efficienza organizzativa non viene negata; viene però subordinata a un onere di prudenza che la struttura del rimedio rende economicamente non eludibile.

Sarebbe riduttivo leggere la decisione come una semplice riaffermazione della tradizionale protezione del lavoratore malato. Vi è, piuttosto, un messaggio di ordine più ampio. Il sistema dei licenziamenti, specie nella sua area di nullità, non tollera che la razionalità d’impresa si traduca in una privatizzazione del rischio interpretativo. Se il presupposto del recesso è controverso o suscettibile di revisione in forza di accertamenti sopravvenuti ma retroagenti quanto alla qualificazione del fatto, l’ordinamento preferisce addossare il costo dell’errore a chi il potere di recedere ha scelto di esercitarlo. Non si tratta di una scelta sentimentalmente orientata, ma di una precisa tecnica di allocazione del rischio, coerente con la funzione di contenimento del potere unilaterale nei rapporti asimmetrici.

Per questa ragione l’ordinanza n. 7969 del 31 marzo 2026 merita di essere considerata non soltanto come decisione sul licenziamento prima del superamento del comporto, ma come tassello di una più generale definizione della nullità nel diritto del lavoro. La nullità, qui, non opera come categoria residuale o simbolica; lavora come dispositivo di ricostruzione integrale della continuità giuridica e patrimoniale del rapporto. È precisamente questa intensità rimediale a rendere irrilevante l’incolpevolezza datoriale. L’atto nullo, una volta riconosciuto tale, non lascia spazio a una misura risarcitoria plasmata sulla psicologia dell’autore, perché ciò che l’ordinamento deve ricostruire non è la colpa, ma la legalità spezzata del rapporto. In tale prospettiva, la pronuncia consolida un indirizzo che rafforza la coerenza tra norma imperativa, invalidità del recesso e pienezza della tutela, offrendo al contempo alle imprese un’indicazione chiara: nei territori in cui la legge protegge la conservazione del posto, l’errore incolpevole non è un fattore di esonero, ma un costo di sistema del potere esercitato.

4 aprile 2026

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