Autore: Francesco Cervellino

Effetti tributari dell’assegnazione giudiziale della casa coniugale: la soggettività passiva dell’IMU tra norma e giurisprudenza

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino e Avv. Francesca Coppola

L’ordinanza n. 2189/2025 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio si inserisce nel progressivo affinamento della giurisprudenza tributaria in materia di soggettività passiva ai fini dell’Imposta municipale propria (IMU), laddove il godimento del bene immobile derivi non da un diritto reale di proprietà, bensì da un diritto personale di godimento sorto per effetto di un provvedimento giudiziale in ambito familiare. La questione, solo apparentemente di dettaglio, investe in realtà la struttura logico-giuridica del tributo patrimoniale locale e coinvolge le categorie fondamentali del diritto tributario sostanziale, quali la titolarità del presupposto impositivo, l’individuazione del soggetto passivo e la rilevanza del criterio funzionale rispetto alla posizione giuridico-formale.

Nel caso di specie, la controversia trae origine dall’emissione, da parte del Comune di Roma, di un avviso di accertamento IMU nei confronti di un soggetto formalmente proprietario dell’immobile che era stato, tuttavia, assegnato alla ex moglie e alla figlia minorenne in sede di separazione personale, con provvedimento presidenziale del 2011. La pretesa impositiva si fondava unicamente sul dato della titolarità dominicale, trascurando l’effetto giuridico derivante dall’assegnazione giudiziale della casa coniugale. L’amministrazione comunale, infatti, individuava il soggetto passivo dell’imposta in base al criterio oggettivo della risultanza catastale, ignorando il rilievo che la disciplina normativa riconosce al diritto di abitazione ex lege, quale effetto automatico dell’assegnazione dell’immobile in sede di separazione.

La sentenza in esame sovverte tale impostazione, affermando un principio di diritto di notevole rilevanza sistematica: l’assegnazione dell’immobile all’ex coniuge, disposta con provvedimento giudiziale, determina il sorgere, in capo a quest’ultimo, di un diritto di abitazione opponibile erga omnes, il quale si configura, ai fini dell’IMU, come titolo impositivo prevalente rispetto alla proprietà formale. Ne consegue che il coniuge assegnatario è l’unico soggetto obbligato al versamento dell’imposta patrimoniale, mentre il coniuge proprietario, privo di disponibilità materiale e giuridica del bene, resta esente da qualsiasi obbligazione tributaria relativa all’immobile.

La base normativa su cui si fonda tale ricostruzione è rappresentata dall’art. 4, comma 12-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, il quale, in maniera inequivoca, dispone che l’assegnazione della casa familiare, in sede di separazione legale o scioglimento del vincolo matrimoniale, equivale, ex lege, al riconoscimento di un diritto di abitazione. L’effetto qualificatorio prodotto dalla norma comporta una traslazione automatica della soggettività passiva dal proprietario non assegnatario all’assegnatario, il quale assume integralmente l’onere tributario correlato alla disponibilità abitativa dell’immobile.

Sul piano sistematico, si osserva che tale ricostruzione risulta coerente con i principi costituzionali in materia tributaria, in particolare con il canone della capacità contributiva sancito dall’art. 53 della Costituzione. Il criterio dell’effettiva disponibilità economica del bene costituisce, infatti, il fondamento legittimante dell’imposizione patrimoniale: non è la mera titolarità astratta del diritto reale a giustificare il prelievo, bensì la possibilità concreta di trarre utilità economica dall’immobile, sotto forma di risparmio di spesa o impiego personale. In tal senso, la giurisprudenza tributaria più avvertita ha progressivamente accolto un’impostazione funzionalista, che valorizza l’aspetto dinamico del godimento del bene rispetto alla sua titolarità statica.

La pronuncia in commento si segnala, altresì, per la sua portata chiarificatrice in ordine alla natura del diritto di abitazione derivante dall’assegnazione giudiziale, qualificandolo non come diritto personale atipico, ma come posizione soggettiva dotata di piena rilevanza tributaria, idonea a fondare un obbligo d’imposta esclusivo in capo al titolare del godimento. Ciò comporta, inevitabilmente, un mutamento dell’orientamento operativo delle amministrazioni locali, le quali sono tenute a tener conto, in sede accertativa, non solo dei dati catastali, ma anche delle risultanze dei provvedimenti giudiziari in materia familiare, con conseguente necessità di cooperazione amministrativa tra uffici anagrafici, giudiziari e tributari.

In definitiva, il principio affermato dalla Corte di giustizia tributaria del Lazio rappresenta un passaggio evolutivo di rilievo nella costruzione di un diritto tributario sostanziale coerente con le trasformazioni del diritto di famiglia e del concetto di titolarità dell’immobile. L’obbligo IMU non può più fondarsi su una concezione meramente formale del possesso, bensì deve essere ancorato alla effettiva titolarità del potere di godimento del bene. L’attribuzione giudiziale della casa familiare comporta, pertanto, il trasferimento della responsabilità fiscale, segnando un punto di equilibrio tra esigenze di certezza del diritto e rispetto dei principi di giustizia tributaria.

8 settembre 2025

L’amministratore e la responsabilità penale per dichiarazioni fraudolente: il rilievo decisivo della titolarità attuale della funzione dichiarativa

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino e Avv. Francesca Coppola

L’ordinanza n. 25455 del 2025, recentemente pronunciata dalla Corte di Cassazione, offre una significativa occasione di riflessione sul perimetro soggettivo e temporale della responsabilità penale in materia di dichiarazioni fraudolente fondate sull’utilizzo di documentazione fiscalmente artefatta, in particolare le c.d. false fatture. L’intervento del Supremo Collegio si colloca nel solco di un consolidato orientamento giurisprudenziale, riaffermando principi cardine del diritto penale tributario, e apporta ulteriori chiarimenti di ordine sistematico sulla corretta identificazione del soggetto attivo del reato in questione.

La questione centrale affrontata attiene alla qualificazione soggettiva dell’autore del delitto previsto dall’art. 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nella specifica ipotesi in cui vi sia un avvicendamento nella compagine amministrativa della società contribuente. In particolare, viene esclusa qualsiasi forma di responsabilità penale in capo al soggetto che abbia cessato dalle funzioni di amministratore anteriormente al deposito della dichiarazione fiscale fraudolenta, anche qualora questi abbia partecipato, in epoca antecedente, alla gestione documentale e contabile prodromica all’illecito dichiarativo. Di converso, si afferma la piena responsabilità in capo all’amministratore in carica al momento della sottoscrizione della dichiarazione mendace, individuato quale unico soggetto legittimamente destinatario dell’obbligo giuridico di dichiarazione.

La ricostruzione dogmatica accolta dalla Corte si fonda sull’individuazione del reato di cui all’art. 2 del D.lgs. n. 74/2000 come reato proprio, la cui realizzazione presuppone che l’agente rivesta una particolare qualifica soggettiva, non meramente formale, ma sostanziale, consistente nell’effettiva titolarità dell’obbligo dichiarativo. In tale prospettiva, si ribadisce che non rileva la semplice predisposizione o registrazione contabile delle fatture oggettivamente inesistenti, bensì esclusivamente la presentazione della dichiarazione fiscale contenente tali elementi fittizi. La consumazione del reato si verifica, infatti, con la trasmissione della dichiarazione infedele, la quale rappresenta il momento topico di esternazione della volontà fraudolenta e consente l’integrazione dell’elemento oggettivo del reato.

Ne consegue che l’imputabilità penale non può che gravare sul soggetto che, al momento del deposito della dichiarazione, risulta formalmente investito della funzione amministrativa, ovvero la esercita de facto in modo continuativo, sistematico e non meramente occasionale. La Corte esclude, altresì, ogni rilevanza penale per la posizione di chi, pur avendo esercitato precedentemente un ruolo gestionale, abbia cessato dalla funzione senza essere intervenuto nella fase di presentazione della dichiarazione fraudolenta.

La pronuncia in esame valorizza, con particolare rigore, la distinzione tra le condotte preparatorie interne all’organizzazione aziendale, che restano irrilevanti ove non sfocino nell’atto dichiarativo, e l’effettivo compimento dell’illecito penalmente rilevante, individuato nella dichiarazione mendace resa all’Amministrazione finanziaria. In tal senso, si rafforza l’idea secondo cui l’elemento temporale della titolarità della carica costituisce requisito strutturale della responsabilità penale, e non mera connotazione accidentale.

Questa impostazione si colloca in piena coerenza con i principi di legalità e personalità della responsabilità penale sanciti, rispettivamente, dagli artt. 25, secondo comma, e 27, primo comma, della Costituzione, nonché con il principio di offensività, in quanto l’effettivo disvalore giuridico del fatto si manifesta solo con la presentazione della dichiarazione falsa, e non con le fasi preparatorie che, in assenza di tale atto, resterebbero penalmente inerti.

La Corte, peraltro, compie una rilettura evolutiva della disciplina già delineata dalla giurisprudenza antecedente, a partire dalla sentenza n. 516 del 1989, ampliando e precisando l’ambito di applicazione dell’art. 2 in relazione al momento consumativo e al profilo soggettivo dell’agente. Tale prospettiva interpretativa si mostra idonea a evitare indebite sovrapposizioni tra responsabilità penale e responsabilità gestionale interna, circoscrivendo l’ambito dell’imputazione penale ai soli casi in cui sussista un effettivo collegamento tra il soggetto attivo e l’adempimento dichiarativo fraudolento.

La responsabilità penale per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti si radica esclusivamente nella figura dell’amministratore in carica — formale o di fatto — al momento della sottoscrizione della dichiarazione, nella sua qualità di titolare del relativo obbligo legale. Ogni altra condotta, anche se idonea a integrare una forma di concorso materiale nella predisposizione dei mezzi fraudolenti, resta penalmente irrilevante qualora non si traduca in una partecipazione diretta all’atto dichiarativo.

8 settembre 2025

Accollo interno tra coniugi e valore probatorio delle comunicazioni informali: una lettura evolutiva dei confini dell’autonomia negoziale familiare

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino e Avv. Francesca Coppola

La sentenza n. 1620 del 17 luglio 2025, emessa dal Tribunale di Catanzaro (Sezione II Civile, giudice dott.ssa Song Damiani), costituisce un’importante occasione di riflessione sull’estensione della libertà negoziale nel diritto delle relazioni familiari e sull’impiego degli strumenti comunicativi informali – in primis le conversazioni telematiche – quale fonte di prova dell’esistenza di obbligazioni assunte inter partes, anche al di fuori dei canoni formali tradizionali.

Il nucleo problematico della decisione attiene alla validità e opponibilità di un accordo extragiudiziale tra ex coniugi, relativo all’accollo integrale del mutuo contratto in costanza di matrimonio, stipulato con finalità di acquisto della casa familiare, e pagato interamente da uno solo degli ex coniugi, a fronte della rinuncia dell’altro all’assegno di mantenimento. La questione è stata sollevata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, proposto dalla parte obbligatasi nel patto non formalizzato, che pretendeva il rimborso del 50% delle rate versate in via esclusiva, in quanto cointestatario del debito ipotecario.

Il Tribunale, ritenendo provata l’esistenza dell’accordo negoziale in via informale e successiva alla separazione, ha disposto la revoca del decreto ingiuntivo, ponendo in luce aspetti fondamentali della disciplina civilistica: da un lato, il riconoscimento della validità degli accordi privatistici extragiudiziali conclusi tra coniugi in pendenza o all’esito della crisi matrimoniale; dall’altro, l’ammissibilità della prova atipica documentale e testimoniale – ivi incluse le chat via WhatsApp – idonea a fondare un principio di prova per iscritto ai sensi dell’art. 2724 c.c.

L’impianto motivazionale della sentenza si fonda su un’elaborazione giurisprudenziale che ha progressivamente ampliato i confini dell’autonomia contrattuale in ambito familiare. Si assiste, infatti, all’evoluzione di un orientamento consolidato che ammette la possibilità per i coniugi di stipulare accordi patrimoniali al di fuori dell’omologazione giudiziale, purché non interferiscano con i diritti indisponibili ex art. 160 c.c., né pregiudichino gli interessi dei figli o di altri soggetti ritenuti vulnerabili. In tale ottica, si è progressivamente affermato che la regolamentazione degli aspetti economico-patrimoniali della crisi coniugale può avvenire in via stragiudiziale, anche attraverso strumenti negoziali atipici, la cui validità è subordinata alla coerenza sistematica con i principi generali dell’ordinamento e con l’interesse tutelato.

Di particolare rilievo, nella pronuncia in esame, è la valorizzazione della figura dell’accollo interno, configurabile quale accordo inter partes con cui uno dei condebitori solidali assume, per ragioni convenzionali, l’obbligo di sostenere integralmente il peso economico del debito comune, senza modificare la struttura dell’obbligazione nei confronti del creditore. Tale figura, estranea alla codificazione positiva ma ampiamente riconosciuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza di legittimità, si distingue dall’accollo cumulativo o privativo di cui all’art. 1273 c.c., poiché incide esclusivamente nei rapporti interni tra condebitori e non attribuisce alcun diritto al creditore, che rimane estraneo al patto.

Nella fattispecie, l’elemento cruciale risiede nella ricostruzione del contenuto negoziale dell’accordo, desumibile aliunde sulla base di plurimi indizi concordanti: le dichiarazioni testimoniali rese dai figli, i comportamenti concludenti dell’accollante e, soprattutto, il contenuto di comunicazioni telematiche che, pur in assenza di sottoscrizione formale, rivelano inequivocabilmente la volontà di assumere un obbligo economico. In tal senso, la decisione in commento ha il merito di riconoscere la valenza documentale degli screenshot di chat WhatsApp, qualificandoli come principio di prova scritta ai sensi dell’art. 2724 n. 1 c.c., anche in assenza di riconoscimento esplicito, purché non espressamente disconosciuti dalla parte contro la quale sono prodotti.

Non meno significativa è la valorizzazione dell’impossibilità morale di procurarsi una prova scritta, che, nell’ambito delle relazioni familiari in crisi, si fonda su presupposti di tipo relazionale e psicologico: il timore di incrinare ulteriormente il rapporto, la necessità di evitare ulteriori conflitti in presenza di figli minori, o la fragilità emotiva di uno dei soggetti contraenti. Il Tribunale, mostrando sensibilità giuridica e adesione al dato fattuale, ha ritenuto sufficiente la ricorrenza di una situazione di oggettivo impedimento psicologico, corroborata da elementi documentali e testimoniali, per integrare il presupposto di cui all’art. 2724 n. 2 c.c.

La sentenza si colloca dunque nell’ambito di un rinnovato paradigma interpretativo, che tende ad ampliare l’orizzonte dell’autonomia contrattuale in ambito familiare, in un’ottica di bilanciamento tra libertà negoziale e protezione dei soggetti deboli. Essa contribuisce a consolidare la tesi secondo cui gli accordi stragiudiziali tra coniugi, purché non lesivi dei diritti indisponibili, possono produrre effetti giuridici vincolanti anche in assenza di omologazione giudiziale, ove sorretti da elementi probatori idonei e coerenti con il principio di buona fede oggettiva.

Dal punto di vista sistematico, la pronuncia si distingue altresì per l’inquadramento teorico dell’accollo interno quale strumento di redistribuzione dell’onere obbligatorio tra condebitori solidali, in deroga al principio di presunzione egualitaria ex art. 1298, comma 2, c.c. In tal senso, essa riafferma la legittimità dell’autonomia dispositiva anche in ipotesi di obbligazioni solidali, consentendo alle parti di modulare gli equilibri economici della separazione o del divorzio sulla base di valutazioni soggettive e contingenze personali, nel rispetto della ratio solidaristica che informa il diritto delle persone e della famiglia.

Si può affermare che la sentenza del Tribunale di Catanzaro costituisce un punto di riferimento per tutti gli operatori del diritto – avvocati, magistrati, commercialisti e studiosi – impegnati nella gestione delle dinamiche economico-patrimoniali connesse alla crisi del vincolo coniugale. Essa si segnala non solo per l’adesione a un orientamento giurisprudenziale evolutivo, ma anche per l’approccio pragmatico e coerente con le esigenze di tutela delle situazioni giuridiche soggettive emergenti nell’ambito dei rapporti familiari. La decisione riafferma, infine, il valore del diritto vivente nella ricostruzione dei rapporti obbligatori e nella definizione delle regole probatorie, in un contesto in cui le forme della comunicazione sociale e giuridica risultano sempre più fluide e dematerializzate.

5 settembre 2025