Autore: Francesco Cervellino

Il consenso genitoriale quale presupposto selettivo delle spese formative straordinarie nel mantenimento dei figli. Cassazione 33411/2025

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino

La questione dell’imputazione delle spese universitarie sostenute per i figli maggiorenni, quando il percorso formativo si svolga in un contesto oneroso e non ordinario, continua a rappresentare uno dei punti di maggiore frizione nel sistema del mantenimento post-coniugale. Il tema si colloca in un’area di confine nella quale l’obbligazione genitoriale, pur rimanendo ancorata alla finalità costituzionale di garantire lo sviluppo della persona, incontra limiti funzionali connessi alla ripartizione delle scelte educative e al valore giuridico del consenso. L’ordinanza n. 33411 del 2025 consente di interrogarsi non tanto sull’estensione astratta del dovere di mantenimento, quanto sulla sua concreta modulazione quando il titolo giudiziale che lo disciplina abbia già operato una selezione preventiva delle spese rimborsabili, subordinandole a un accordo tra i genitori.

Nel quadro normativo vigente, il mantenimento dei figli, anche oltre il raggiungimento della maggiore età, si configura come obbligazione complessa, caratterizzata da un contenuto elastico, suscettibile di adattamento alle condizioni economiche delle parti e alle esigenze evolutive del beneficiario. La distinzione tradizionale tra spese ordinarie e straordinarie ha assunto nel tempo una funzione eminentemente pratica, volta a governare la prevedibilità dell’esborso e le modalità di contribuzione. Tuttavia, tale distinzione non esaurisce il problema quando il giudice, nel regolare il rapporto, abbia espressamente previsto che determinate voci di spesa, pur collegate all’istruzione, richiedano un previo consenso, trasformando la spesa stessa da fatto oggettivo a espressione di una scelta condivisa.

L’istruzione universitaria rappresenta, sotto questo profilo, un terreno particolarmente sensibile. Se è vero che il completamento della formazione costituisce una naturale prosecuzione del percorso educativo e, in linea di principio, rientra nell’area di copertura dell’obbligo di mantenimento, è altrettanto vero che la selezione dell’istituzione, specie quando comporti costi significativamente superiori alla media, non può essere considerata neutra. La scelta di un’università privata o straniera non incide soltanto sull’entità dell’esborso, ma riflette una determinata opzione culturale ed economica, che il sistema non presume automaticamente condivisa.

L’ordinanza in esame si colloca in questa prospettiva, valorizzando il dato, spesso trascurato nel dibattito, del giudicato formatosi sulle condizioni del mantenimento. Il provvedimento che aveva regolato il rapporto tra i genitori aveva infatti distinto tra contributo fisso mensile e spese ulteriori, subordinando queste ultime a un accordo preventivo. Tale clausola non si limita a disciplinare le modalità di rimborso, ma introduce una vera e propria condizione di esigibilità dell’obbligazione. In altri termini, il consenso non opera come mero requisito formale, bensì come elemento costitutivo del diritto al rimborso.

La ricostruzione operata consente di cogliere un aspetto sistemico di particolare rilievo. La regola, secondo cui le spese sostenute nell’interesse dei figli possono essere rimborsate anche in assenza di previo assenso, non ha valore assoluto. Essa trova applicazione in mancanza di una diversa regolamentazione giudiziale. Quando, invece, il giudice abbia ritenuto di affidare all’accordo delle parti l’individuazione delle spese ulteriori, la discrezionalità genitoriale viene ricondotta entro uno schema cooperativo vincolante. In tale contesto, l’iniziativa unilaterale, per quanto ispirata all’interesse del figlio, non è sufficiente a generare un obbligo di contribuzione in capo all’altro genitore.

La decisione si segnala anche per l’attenzione riservata al rapporto tra giudicato e successive pretese creditorie. Non viene affermata una preclusione sul quantum delle spese sostenute, bensì sulla loro rimborsabilità in difetto del presupposto consensuale. Il giudicato, dunque, non cristallizza l’ammontare dell’obbligazione, ma il criterio giuridico che ne governa la nascita. Ciò comporta che ogni azione successiva volta al recupero delle somme debba misurarsi non con l’utilità della spesa, ma con la verifica dell’accordo preventivo, la cui mancanza è dirimente.

Sotto il profilo funzionale, tale impostazione contribuisce a riequilibrare il rapporto tra autonomia genitoriale e tutela del figlio. L’interesse di quest’ultimo non viene negato, ma mediato attraverso un meccanismo che evita di trasformare il dovere di mantenimento in una fonte di obbligazioni imprevedibili e potenzialmente sproporzionate. Il consenso assume così una funzione di filtro, idonea a selezionare le spese che, per natura e incidenza economica, esigono una decisione congiunta.

Non meno significativa è la ricaduta sul piano processuale. L’inammissibilità delle censure dirette a rimettere in discussione un assetto già definito evidenzia come l’ordinamento intenda scoraggiare un uso reiterato dello strumento giudiziario volto a superare indirettamente scelte non condivise. La sanzione applicata in relazione all’abuso del processo rafforza l’idea che il conflitto genitoriale, una volta regolato, non possa essere riaperto se non a fronte di elementi realmente nuovi, e non per contestare ex post la mancata partecipazione a una decisione unilaterale.

In una prospettiva più ampia, la pronuncia sollecita una riflessione sul significato contemporaneo della responsabilità genitoriale nei contesti di alta complessità economica. L’evoluzione dei percorsi formativi, sempre più internazionalizzati e differenziati, rende inevitabile il confronto con scelte ad elevato impatto finanziario. Il diritto, in questo scenario, sembra orientarsi verso una logica di corresponsabilità negoziata, nella quale l’interesse del figlio non giustifica automaticamente qualsiasi opzione, ma richiede un bilanciamento con le risorse e con la volontà di entrambi i genitori.

La soluzione adottata non appare, pertanto, espressione di un arretramento della tutela, bensì di una sua razionalizzazione. Il mantenimento non viene ridotto a una prestazione meramente monetaria, ma ricondotto a una dimensione relazionale, nella quale la scelta educativa diviene parte integrante dell’obbligazione. In tale ottica, il consenso non è un ostacolo, ma uno strumento di governo del conflitto, che consente di prevenire contenziosi e di attribuire certezza alle posizioni giuridiche.

Le implicazioni sistemiche di questa impostazione sono rilevanti anche per il futuro. È prevedibile che la regolamentazione giudiziale delle spese straordinarie assuma un ruolo sempre più centrale, inducendo i giudici a definire con maggiore precisione le condizioni di rimborsabilità. Ciò potrà favorire una maggiore chiarezza ex ante, riducendo il margine di interpretazioni divergenti e responsabilizzando i genitori nella fase decisionale.

La valorizzazione del consenso come presupposto selettivo delle spese formative straordinarie contribuisce a delineare un modello di mantenimento fondato non sull’automatismo, ma sulla cooperazione. Un modello che, pur muovendo dall’interesse del figlio, riconosce che tale interesse si realizza pienamente solo all’interno di un quadro di scelte condivise e giuridicamente sostenibili.

23 dicembre 2025

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L’intelligenza artificiale come fattore organizzativo nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Tribunale di Roma 9135/2025

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino

L’evoluzione tecnologica e, in particolare, la progressiva integrazione di sistemi di intelligenza artificiale nei processi produttivi e organizzativi delle imprese solleva interrogativi di rilevante impatto sistematico sul diritto del lavoro. In tale contesto, il tema del licenziamento per giustificato motivo oggettivo assume una centralità rinnovata, poiché l’adozione di strumenti algoritmici incide direttamente sull’assetto delle mansioni e sull’organizzazione del lavoro umano. La recente giurisprudenza di merito ha offerto un contributo significativo nel chiarire se e a quali condizioni l’introduzione dell’intelligenza artificiale possa integrare una valida ragione organizzativa idonea a giustificare la soppressione di una posizione lavorativa.

Il quadro normativo di riferimento rimane ancorato ai principi tradizionali che regolano il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, fondato su ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro o al regolare funzionamento dell’impresa. In tale ambito, l’ordinamento richiede la sussistenza di esigenze effettive e non meramente pretestuose, nonché un nesso causale diretto tra la scelta organizzativa e il recesso datoriale. A ciò si aggiunge l’obbligo di verificare l’impossibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni compatibili, secondo il principio del repêchage, che costituisce elemento strutturale della legittimità del licenziamento.

La decisione esaminata si inserisce in questo solco, affrontando il tema dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale non come fattore autonomo o eccezionale, bensì come strumento inserito in una più ampia strategia di riorganizzazione aziendale. Il giudice ha infatti ricondotto l’adozione di sistemi algoritmici a una scelta di efficientamento e contenimento dei costi maturata in un contesto di comprovata crisi economico-finanziaria. In tale prospettiva, l’intelligenza artificiale non viene considerata quale causa diretta e isolata del licenziamento, ma come uno degli elementi attraverso cui l’impresa realizza una razionalizzazione delle proprie risorse.

Particolare rilievo assume l’analisi della soppressione della posizione lavorativa. Dalla ricostruzione fattuale emerge che le mansioni originariamente svolte dal lavoratore sono state progressivamente ridimensionate, redistribuite all’interno dell’organizzazione e, in parte, assorbite da strumenti di intelligenza artificiale utilizzati a supporto delle attività residue. Ciò ha condotto a una effettiva cessazione delle funzioni originarie, con conseguente venir meno dell’utilità economico-organizzativa della posizione. In tale contesto, il giudice ha ritenuto che non rilevi la mera possibilità astratta che le mansioni possano continuare a esistere in forma diversa, ma occorra valutare se esse permangano come ruolo autonomo e necessario all’interno dell’assetto organizzativo.

La decisione dedica ampio spazio anche alla verifica dell’impossibilità di ricollocazione del lavoratore. In linea con l’orientamento consolidato, l’onere probatorio grava sul datore di lavoro, il quale deve dimostrare che non vi siano posizioni disponibili compatibili con la professionalità del dipendente. Nel caso di specie, tale onere è stato assolto attraverso la dimostrazione della progressiva riduzione dell’organico, della concentrazione delle attività sui settori strategici e della mancanza di competenze tecniche idonee a consentire un reimpiego utile. Il giudice ha valorizzato, in particolare, la distinzione tra mansioni creative di supporto e ruoli altamente specialistici, evidenziando come la riconversione professionale non possa essere imposta oltre i limiti della ragionevole esigibilità.

Un ulteriore profilo di interesse riguarda la qualificazione dell’intelligenza artificiale quale strumento organizzativo. La pronuncia chiarisce che l’adozione di tecnologie avanzate non determina l’introduzione di un regime derogatorio rispetto alle tutele del lavoratore, né attenua i requisiti di legittimità del licenziamento. Al contrario, l’uso dell’intelligenza artificiale deve essere valutato alla luce dei medesimi criteri applicabili a qualsiasi scelta di riorganizzazione, con particolare attenzione alla concretezza delle esigenze addotte e alla coerenza complessiva del disegno imprenditoriale.

Sotto il profilo sistematico, la decisione conferma che il diritto del lavoro dispone già degli strumenti concettuali necessari per affrontare le trasformazioni indotte dall’innovazione tecnologica. L’intelligenza artificiale non si pone come elemento di rottura dell’assetto normativo, ma come fattore che sollecita una lettura evolutiva delle categorie esistenti. In tale prospettiva, il giudizio di legittimità del licenziamento continua a fondarsi su un bilanciamento tra libertà di iniziativa economica e tutela della stabilità occupazionale, bilanciamento che deve essere condotto caso per caso.

La pronuncia esaminata assume un valore paradigmatico nel delineare i confini entro cui l’intelligenza artificiale può incidere sulle scelte espulsive dell’impresa. Essa afferma con chiarezza che l’innovazione tecnologica, quando inserita in un contesto di riorganizzazione effettiva e sorretta da esigenze oggettive, può legittimamente concorrere alla soppressione di una posizione lavorativa, purché siano rispettati i principi di causalità, proporzionalità e impossibilità di repêchage. Ne emerge una lettura equilibrata, che evita sia approcci difensivi rispetto al progresso tecnologico, sia derive deregolative incompatibili con le garanzie fondamentali del lavoratore.

23 dicembre 2025

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La rilevanza disciplinare delle condotte extralavorative lesive della dignità personale nel rapporto di lavoro subordinato. Cassazione 32952/2025

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino

Nel sistema giuslavoristico italiano, il tema della rilevanza disciplinare delle condotte extralavorative del prestatore di lavoro continua a rappresentare un terreno di confronto particolarmente delicato, in quanto si colloca all’intersezione tra autonomia privata, tutela della persona e salvaguardia dell’interesse organizzativo del datore di lavoro. Il provvedimento n. 32952 del 2025 si inserisce in tale quadro con un significativo contributo interpretativo, chiarendo i confini applicativi della nozione di giusta causa di licenziamento in relazione a comportamenti penalmente rilevanti, posti in essere al di fuori dell’ambiente lavorativo, ma idonei a incidere sul vincolo fiduciario.

L’inquadramento generale della questione muove dal principio, di matrice codicistica e costituzionale, secondo cui il rapporto di lavoro subordinato non si esaurisce nello scambio sinallagmatico tra prestazione e retribuzione, ma implica un complesso di obblighi accessori improntati a correttezza e buona fede. In tale prospettiva, la nozione di giusta causa assume una valenza legale, non riducibile a tipizzazioni contrattuali rigide, e richiede una valutazione in concreto dell’idoneità della condotta a compromettere irreversibilmente la fiducia alla base del rapporto. I contratti collettivi, pur svolgendo una funzione orientativa, non possono comprimere l’operatività della clausola generale, la quale resta affidata al giudizio di proporzionalità e adeguatezza rispetto alla gravità del fatto.

Alla luce di tali premesse, il provvedimento in esame affronta il nodo interpretativo relativo alla possibilità di ricondurre nell’alveo disciplinare fatti di violenza e sopraffazione realizzati in ambito familiare o sociale. La decisione valorizza un orientamento ormai consolidato, secondo cui anche la condotta extralavorativa può assumere rilievo disciplinare qualora sia suscettibile di ledere interessi morali o materiali del datore di lavoro o di minare l’affidamento sulla futura correttezza dell’adempimento. In questa prospettiva, il disvalore non risiede nel mero dato spaziale della commissione del fatto, bensì nella sua attitudine a riflettersi sul rapporto, specie quando le mansioni richiedano contatto con il pubblico, autocontrollo e rispetto della dignità altrui.

La pronuncia censura un’impostazione interpretativa eccessivamente restrittiva, che tende a confinare la tutela della dignità della persona entro i limiti fisici del luogo di lavoro. Una simile lettura, secondo il ragionamento accolto, risulta priva di appiglio testuale e sistematico, oltre a essere in contrasto con la centralità costituzionale del valore della dignità umana. Quest’ultima, infatti, non può essere segmentata in base ai contesti di manifestazione della condotta, poiché atti di violenza abituale, pur maturati in ambito privato, rivelano un habitus comportamentale incompatibile con le esigenze di corretto svolgimento della prestazione.

Particolarmente rilevante appare il richiamo alla funzione ermeneutica delle clausole collettive che sanzionano comportamenti lesivi della dignità personale. Tali previsioni, secondo l’impostazione accolta, non devono essere lette come fattispecie chiuse, ma come espressione di una scala valoriale condivisa dalle parti sociali, destinata a orientare il giudice nel riempimento della clausola generale. Ne discende che l’assenza di un esplicito riferimento al luogo di lavoro impedisce di circoscrivere aprioristicamente l’ambito applicativo della norma, dovendosi invece procedere a una valutazione complessiva delle implicazioni della condotta sul rapporto fiduciario.

Sotto il profilo sistematico, il provvedimento rafforza l’idea di un diritto disciplinare del lavoro sempre più sensibile alla dimensione personalistica del rapporto. La condanna penale irrevocabile per fatti caratterizzati da violenza non sporadica costituisce, in tale ottica, un indice oggettivo di gravità, idoneo a fondare il giudizio di incompatibilità con la prosecuzione del rapporto, senza che sia necessario dimostrare un danno attuale all’immagine datoriale. Ciò che rileva è la prognosi negativa sulla capacità del lavoratore di conformare il proprio comportamento ai canoni di correttezza e rispetto richiesti dall’organizzazione.

La decisione in esame contribuisce a delineare un equilibrio più avanzato tra sfera privata del lavoratore e tutela dell’interesse datoriale, riaffermando che la dignità della persona costituisce un valore unitario e indivisibile. Le implicazioni pratiche di tale impostazione sono rilevanti, poiché impongono agli interpreti e agli operatori di superare letture formalistiche e di adottare un approccio sostanzialistico, capace di cogliere il significato complessivo della condotta rispetto al contesto lavorativo. In prospettiva, si apre uno spazio per una più coerente integrazione tra diritto del lavoro e principi costituzionali, nella consapevolezza che la fiducia, quale presupposto essenziale del rapporto subordinato, può essere compromessa anche da comportamenti che, pur estranei al luogo di lavoro, risultino radicalmente incompatibili con i valori fondamentali dell’ordinamento .

23 dicembre 2025

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