
A cura dell’Avv. Francesco Cervellino
L’ordinanza n. 7969 del 31 marzo 2026 della giurisprudenza di legittimità, resa in materia di lavoro, si colloca in un punto di attrito ormai decisivo del sistema: quello in cui la sequenza patologica del rapporto non nasce dalla contestazione del potere di recedere in sé, bensì dal disallineamento tra il fatto che l’impresa assume come giuridicamente rilevante e la sua successiva ricostruzione ordinamentale. Il caso esaminato riguardava un licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto, successivamente rivelatosi anticipato perché una quota dell’assenza doveva essere detratta in quanto riconducibile a infortunio, con accertamento intervenuto dopo il recesso. La decisione ha ribadito che il licenziamento irrogato prima del reale superamento del comporto è nullo per violazione dell’art. 2110, secondo comma, del codice civile e che, nel perimetro applicativo dell’art. 2 del decreto legislativo n. 23 del 2015, tale nullità comporta tutela reintegratoria e risarcitoria piena, senza che l’assenza di dolo o colpa del datore di lavoro possa comprimere la misura del ristoro.
Ciò che rende la pronuncia di particolare interesse non è soltanto l’esito, ma il modo in cui viene ridefinita la grammatica del rapporto tra invalidità del recesso e struttura della responsabilità. La tesi datoriale, fondata sull’idea che l’incolpevole erroneità della valutazione dovesse almeno contenere l’obbligazione risarcitoria entro la soglia minima, secondo una logica ispirata all’art. 1218 del codice civile, è stata respinta non per una generica preferenza protettiva, ma perché incoerente con la tecnica normativa prescelta dal legislatore per il licenziamento nullo. Qui si consuma uno spostamento teorico di rilievo: il giudizio non ruota attorno alla rimproverabilità della condotta, ma attorno alla contrarietà legale dell’effetto espulsivo prodotto. L’ordinamento non si interroga prioritariamente sulla colpa dell’autore dell’atto; valuta, piuttosto, se l’atto abbia inciso su una sfera indisponibile oltre il limite consentito dalla legge.
La differenza non è meramente lessicale. Nel campo del licenziamento nullo, la disciplina non appare costruita come una variante della responsabilità per inadempimento, temperabile in funzione dell’imputabilità soggettiva, ma come una risposta restaurativa all’illegittima interruzione di un vincolo che la legge, in presenza di determinati presupposti, impone di conservare. La regola sul comporto assolve infatti a una funzione che precede il problema del danno: presidia la continuità occupazionale in una fase in cui l’evento morboso o infortunistico sottrae il lavoratore alla normale capacità di adempiere. La nullità del recesso anticipato non tutela semplicemente l’interesse a non essere danneggiati; protegge il valore sistemico della sospensione protetta del rapporto. In questo senso, il risarcimento pieno non opera come sanzione aggiuntiva, ma come completamento necessario della reintegrazione, perché ricompone il vuoto reddituale e contributivo creato da un atto giuridicamente improduttivo di effetti.
La pronuncia, pur muovendo da un contesto applicativo specifico, costringe allora a rivedere una lettura ancora diffusa che tende a importare, nel licenziamento nullo, categorie proprie della responsabilità contrattuale comune. Il richiamo all’art. 1218 del codice civile risulta seducente proprio perché intercetta un’intuizione apparentemente equitativa: se l’impresa ha agito sulla base di un quadro fattuale non ancora corretto da un successivo accertamento, perché imporle l’integralità della conseguenza economica? Ma l’intuizione si incrina non appena si consideri che il licenziamento non è un semplice comportamento di gestione, bensì un atto unilaterale a efficacia estintiva che incide sulla permanenza stessa del rapporto. Una volta che il sistema ricollega alla violazione dell’art. 2110 del codice civile la nullità del recesso, l’atto non può essere trattato come un inadempimento colpevole o incolpevole da graduare nella misura delle sue conseguenze; diventa l’occasione applicativa di un rimedio tipizzato, il cui baricentro è la neutralizzazione dell’effetto estintivo indebitamente prodotto.
Sotto questo profilo, l’ordinanza n. 7969 del 31 marzo 2026 chiarisce un passaggio che ha un’evidente ricaduta sistematica. Nel regime previgente, la violazione del divieto di licenziamento prima del superamento del comporto, pur ricondotta alla nullità, era stata assoggettata a una modulazione sanzionatoria speciale, tale da rendere concepibile una differenziazione degli effetti ripristinatori. Nel quadro dell’art. 2 del decreto legislativo n. 23 del 2015, invece, la disciplina del licenziamento nullo si presenta con maggiore rigidità strutturale: alla declaratoria di nullità segue la reintegrazione, cui si accompagna il risarcimento parametrato all’intero periodo di estromissione, salvo il limite dell’aliunde perceptum. L’irrilevanza del profilo soggettivo non è dunque un’aggiunta interpretativa di impronta paternalistica; discende dalla lettera e dalla funzione della fattispecie normativa, come la decisione sottolinea con nettezza.
La vicenda offre però un ulteriore spunto, più sottile. L’errore datoriale non nasceva da una scelta arbitraria, ma dal fatto che il nesso tra assenza e infortunio era stato riconosciuto solo dopo il licenziamento, all’esito dell’opposizione proposta avverso il diniego dell’ente competente. Questa sequenza temporale fa emergere una tensione tra certezza organizzativa dell’impresa e retroazione conformativa dell’accertamento successivo. È qui che la decisione assume un significato non contingente: afferma che il rischio del mutamento qualificatorio del fatto assenza non può essere trasferito sul lavoratore mediante la degradazione del rimedio. L’impresa, esercitando un potere estintivo in un’area giuridicamente sensibile, assume il rischio dell’eventuale non definitività del quadro presupposto. La pronuncia non nega la buona fede del datore; la considera, però, inidonea a trasformare l’invalidità forte dell’atto in un’illegittimità debole quanto agli effetti.
In termini di teoria generale, il principio che se ne ricava è di notevole rilievo: quanto più il potere privato incide su uno status relazionale protetto da norme imperative di conservazione, tanto meno la disciplina delle conseguenze può essere rimessa a criteri soggettivi di imputazione. La buona fede può spiegare effetti in altri segmenti del rapporto, o persino sul terreno delle spese di lite, ma non può riscrivere la struttura del rimedio predisposto contro un recesso nullo. E infatti la stessa ordinanza distingue i piani. Da un lato, rigetta il ricorso principale che pretendeva la riduzione del danno valorizzando l’assenza di colpa. Dall’altro, reputa non utilmente censurabile la compensazione integrale delle spese nei gradi di merito, giustificata dalla complessità delle questioni, dalla controvertibilità dei precedenti, dalla buona fede oggettivamente riscontrata e dalla disponibilità conciliativa. La buona fede, dunque, non scompare; viene soltanto ricollocata nel luogo sistematico che le appartiene.
Questa ricollocazione merita attenzione perché impedisce un equivoco ricorrente. Nel diritto del lavoro contemporaneo, la valorizzazione della buona fede viene talora impiegata come criterio generale di attenuazione della risposta ordinamentale, quasi fosse un solvente capace di stemperare ogni rigidità rimediale. La decisione in esame oppone a tale tendenza una diversa architettura: la buona fede rileva, ma entro spazi funzionalmente compatibili con il tipo di invalidità accertata. Quando la lesione investe la regola di conservazione del posto durante la malattia o l’infortunio, essa non può ridurre il contenuto della tutela primaria. Il punto è cruciale, perché preserva il nesso tra norma imperativa e rimedio effettivo. Se si ammettesse che l’incolpevolezza datoriale riduce il risarcimento dovuto per il licenziamento nullo, la nullità perderebbe infatti parte della propria capacità conformativa e si trasformerebbe, nei casi più complessi, in una fattispecie elastica dipendente dalla diligenza di chi ha esercitato il potere. Proprio ciò che la costruzione normativa sembra voler evitare.
La pronuncia induce inoltre a riflettere sulla nozione di comporto come istituto di equilibrio, non come soglia meramente contabile. Nel suo significato più profondo, il comporto non delimita soltanto il tempo massimo di tolleranza dell’assenza; traduce giuridicamente il bilanciamento tra interesse organizzativo dell’impresa e protezione della persona che lavora in condizioni di vulnerabilità sanitaria. Quando il computo delle assenze viene alterato dall’erronea inclusione di periodi che, per la loro causa, non avrebbero dovuto concorrere al limite massimo, non si verifica una semplice svista nella quantificazione. Si determina, piuttosto, una falsa anticipazione del momento in cui il sistema consente il recesso. Il licenziamento nullo, in questa prospettiva, segnala che il potere espulsivo è stato esercitato non troppo presto in senso cronologico, ma fuori tempo in senso ordinamentale.
Da qui discendono implicazioni operative di grande portata. L’impresa che si trovi dinanzi ad assenze potenzialmente collegate a un evento infortunistico o a una diversa qualificazione protetta non può limitarsi a una lettura amministrativa delle risultanze disponibili. Deve organizzare il processo decisionale assumendo che l’incertezza qualificatoria costituisce un rischio giuridico dell’atto espulsivo. Ne deriva l’esigenza di istruttorie interne più caute, di verifiche documentali non meramente formali, di una gestione del calendario assenze capace di distinguere ciò che rileva per il comporto da ciò che, in ragione della sua causa, può esserne sottratto. L’efficienza organizzativa non viene negata; viene però subordinata a un onere di prudenza che la struttura del rimedio rende economicamente non eludibile.
Sarebbe riduttivo leggere la decisione come una semplice riaffermazione della tradizionale protezione del lavoratore malato. Vi è, piuttosto, un messaggio di ordine più ampio. Il sistema dei licenziamenti, specie nella sua area di nullità, non tollera che la razionalità d’impresa si traduca in una privatizzazione del rischio interpretativo. Se il presupposto del recesso è controverso o suscettibile di revisione in forza di accertamenti sopravvenuti ma retroagenti quanto alla qualificazione del fatto, l’ordinamento preferisce addossare il costo dell’errore a chi il potere di recedere ha scelto di esercitarlo. Non si tratta di una scelta sentimentalmente orientata, ma di una precisa tecnica di allocazione del rischio, coerente con la funzione di contenimento del potere unilaterale nei rapporti asimmetrici.
Per questa ragione l’ordinanza n. 7969 del 31 marzo 2026 merita di essere considerata non soltanto come decisione sul licenziamento prima del superamento del comporto, ma come tassello di una più generale definizione della nullità nel diritto del lavoro. La nullità, qui, non opera come categoria residuale o simbolica; lavora come dispositivo di ricostruzione integrale della continuità giuridica e patrimoniale del rapporto. È precisamente questa intensità rimediale a rendere irrilevante l’incolpevolezza datoriale. L’atto nullo, una volta riconosciuto tale, non lascia spazio a una misura risarcitoria plasmata sulla psicologia dell’autore, perché ciò che l’ordinamento deve ricostruire non è la colpa, ma la legalità spezzata del rapporto. In tale prospettiva, la pronuncia consolida un indirizzo che rafforza la coerenza tra norma imperativa, invalidità del recesso e pienezza della tutela, offrendo al contempo alle imprese un’indicazione chiara: nei territori in cui la legge protegge la conservazione del posto, l’errore incolpevole non è un fattore di esonero, ma un costo di sistema del potere esercitato.
4 aprile 2026
L’argomento viene trattato anche su taxlegaljob.net


