Licenziamento e discriminazione di genere: la Cassazione sull’onere probatorio e sulla nullità del recesso in costanza di procreazione medicalmente assistita

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino

L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, n. 24245 del 31 agosto 2025, si colloca in un ambito di particolare rilevanza teorico-pratica, poiché affronta il delicato tema dell’intreccio fra licenziamento individuale e tutela antidiscriminatoria connessa alle scelte riproduttive della lavoratrice. La decisione non si limita a risolvere una vicenda concreta, ma contribuisce a delineare in termini più netti i confini applicativi dell’art. 40 del D.Lgs. 198/2006 e dell’art. 2112 c.c., proiettandosi nell’alveo della più ampia evoluzione giurisprudenziale in materia di uguaglianza sostanziale e di garanzie contro i recessi ritorsivi o discriminatori.

La controversia trae origine dal licenziamento di una lavoratrice part-time, impiegata come segretaria presso uno studio professionale, in concomitanza con l’avanzamento di un percorso di fecondazione in vitro (FIVET), inserito nell’ambito della procreazione medicalmente assistita (PMA). La lavoratrice aveva dedotto la nullità del recesso in quanto discriminatorio, prospettando altresì la sua illegittimità per insussistenza del giustificato motivo oggettivo.

Dopo una prima decisione sfavorevole in sede di merito, la Corte d’Appello ha ritenuto sussistente un intento discriminatorio, valorizzando la concomitanza temporale fra il trattamento sanitario e il provvedimento espulsivo, nonché la non necessità giuridica del licenziamento alla luce della disciplina sul trasferimento di azienda. Il datore ha proposto ricorso per cassazione, fondato su molteplici motivi, ma la Suprema Corte ha dichiarato l’impugnazione inammissibile, confermando la nullità del recesso.

L’aspetto centrale della pronuncia attiene al riparto dell’onere probatorio disciplinato dall’art. 40 del Codice delle pari opportunità, disposizione che costituisce diretta attuazione della normativa eurounitaria (art. 19 Direttiva 2006/54/CE) e che si pone in stretta correlazione con l’art. 2697 c.c. La Corte ribadisce che non vi è un’inversione tout court dell’onere probatorio, bensì una attenuazione a favore del lavoratore.

Il ricorrente, infatti, non è tenuto a fornire la prova piena della discriminazione, ma soltanto ad allegare elementi fattuali, anche non gravi ma precisi e concordanti, idonei a fondare una presunzione di discriminazione. A fronte di ciò, incombe sul datore di lavoro la dimostrazione dell’inesistenza della condotta discriminatoria, secondo un modello di distribuzione dell’onere probatorio già delineato dalla giurisprudenza di legittimità (fra le altre, Cass. n. 14206/2013; Cass. n. 23338/2018; Cass. n. 3361/2023) e dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea (sentenza 21 luglio 2011, causa C-104/10).

Nel caso di specie, il giudice di appello aveva valorizzato la rapida sequenza fra l’inizio della fase più delicata della procedura di fecondazione assistita e l’adozione del provvedimento espulsivo, unitamente alla sostanziale mancanza di necessità del licenziamento in presenza di un’operazione qualificabile come trasferimento d’azienda. La Suprema Corte ha ritenuto tale valutazione conforme ai principi consolidati in tema di onere probatorio, affermando l’insindacabilità dell’apprezzamento indiziario in sede di legittimità.

Particolarmente significativo appare il passaggio in cui la Corte valorizza la dimensione discriminatoria connessa alla scelta di sottoporsi a PMA. La tutela antidiscriminatoria, infatti, non si esaurisce nella parità formale, ma si estende alla garanzia sostanziale delle scelte personali e familiari del lavoratore. La protezione della libertà riproduttiva assume rilievo costituzionale, collocandosi all’incrocio fra l’art. 3 Cost. (uguaglianza sostanziale), l’art. 37 Cost. (tutela della maternità e del lavoro femminile) e l’art. 31 Cost. (protezione della famiglia).

La Corte ha colto la specificità del rischio di discriminazione legato non tanto allo “status” della lavoratrice, quanto alla concreta esposizione derivante dalla probabilità di successo della tecnica di fecondazione in vitro, più elevata rispetto a precedenti tentativi di inseminazione intrauterina (IUI). L’intento discriminatorio è stato dunque inferito non da un generico pregiudizio, ma da un dato oggettivo: la percezione datoriale di un rischio più elevato di maternità imminente.

La decisione si sofferma altresì sulla questione del trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c. La Corte d’Appello aveva ritenuto che l’operazione di esternalizzazione dei servizi ad una cooperativa integrasse una ipotesi di successione nel rapporto di lavoro, con conseguente automatica prosecuzione dello stesso e irrilevanza del licenziamento. La Cassazione ha confermato tale interpretazione, ritenendo che essa non costituisse un’eccezione nuova, bensì una mera difesa volta a contestare la validità della giustificazione addotta dal datore.

Ne discende che il licenziamento intimato in un simile contesto non solo risulta privo di giustificato motivo oggettivo, ma si configura altresì come atto nullo in quanto discriminatorio.

L’ordinanza in commento consolida un orientamento volto ad ampliare la sfera di tutela delle lavoratrici nei confronti dei recessi collegati a scelte riproduttive, riaffermando la centralità del principio di uguaglianza sostanziale e della dignità della persona nel rapporto di lavoro. L’accento posto sull’attenuazione dell’onere probatorio ex art. 40 D.Lgs. 198/2006 e sull’interpretazione funzionale dell’art. 2112 c.c. contribuisce a rafforzare l’effettività del divieto di discriminazione, rendendolo strumento operativo e non mera proclamazione di principio.

Appare evidente che la decisione della Suprema Corte ribadisce l’obbligo datoriale di esercitare una diligenza professionale qualificata, idonea a prevenire e neutralizzare condotte discriminatorie anche indirette, confermando l’evoluzione del diritto del lavoro verso una sempre più marcata attenzione alla dimensione esistenziale del lavoratore.

26 settembre 2025

Staff leasing e diritto dell’Unione europea: tra autonomia sistemica e compatibilità eurounitaria nel prisma della stabilità occupazionale

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino

La sentenza n. 3213 del 17 settembre 2025 del Tribunale di Bari si inserisce con rilievo nel vivace contesto giurisprudenziale che ha interessato negli ultimi anni la legittimità del staff leasing alla luce della Direttiva 2008/104/CE, configurandosi come un punto di snodo interpretativo, idoneo a chiarire non solo i limiti applicativi del diritto derivato dell’Unione europea, ma anche la struttura sistemica del rapporto di somministrazione a tempo indeterminato con missione parimenti a tempo indeterminato, rispetto alla quale la nozione di temporaneità, cardine della normativa europea, appare del tutto inapplicabile.

La questione trattata verte sull’utilizzo prolungato, da parte di un’impresa utilizzatrice, di un lavoratore appartenente alle categorie protette, impiegato per oltre sei anni tramite contratti di somministrazione conclusi con un’unica agenzia. A fronte di ciò, il ricorrente aveva lamentato la natura strutturale del fabbisogno lavorativo, evidenziando come la reiterazione delle missioni si ponesse in contrasto con i principi enunciati dalla Direttiva 2008/104/CE, e domandando la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato diretto, in luogo della forma interposta. Tuttavia, il Tribunale ha rigettato il ricorso, fornendo una ricostruzione articolata e sistematicamente orientata, secondo cui lo staff leasing, nella sua configurazione normativa nazionale, è estraneo all’ambito applicativo della direttiva, e perciò non sottoponibile alle relative limitazioni.

In primo luogo, occorre evidenziare che l’art. 1 della Direttiva 2008/104/CE circoscrive l’ambito oggettivo di applicazione ai lavoratori interinali assegnati “temporaneamente” a imprese utilizzatrici. L’elemento della temporaneità, secondo una consolidata lettura della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), costituisce presupposto indefettibile affinché operino le garanzie della direttiva, tra cui il principio di parità di trattamento (art. 5) e il diritto all’informazione sui posti disponibili (art. 6). Ne consegue che, in presenza di una missione a tempo indeterminato, basata su un contratto di somministrazione parimenti a tempo indeterminato, viene meno il fondamento stesso dell’applicabilità del diritto eurounitario, il quale non disciplina rapporti che, per natura, sfuggono alla logica della flessibilità transitoria.

La giurisprudenza della CGUE ha chiarito come la direttiva non intenda estendere la propria sfera regolativa a situazioni connotate da stabilità occupazionale intrinseca. Si pensi alle sentenze nelle cause C-681/18 e C-427/21, che hanno distinto con nettezza tra missioni che, pur prolungate, restano formalmente a termine e situazioni – come quella dello staff leasing – in cui la stabilità del rapporto tra lavoratore e agenzia, congiunta a una missione sine die, esclude la precarietà, obiettivo polemico primario del legislatore europeo.

Il quadro normativo italiano, peraltro, recependo tale distinzione, prevede che la somministrazione a tempo indeterminato sia possibile solo in presenza di condizioni rigorosamente predeterminate, ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo n. 81/2015. A rafforzare la natura strutturalmente stabile del rapporto concorre l’art. 34 del medesimo decreto, che prevede l’obbligo per l’agenzia di corrispondere un’indennità di disponibilità nei periodi intercorrenti tra una missione e l’altra, consolidando l’equilibrio economico e giuridico della posizione del lavoratore.

Ciò che rileva, in prospettiva sistemica, è la capacità dello staff leasing di conciliare le esigenze di flessibilità organizzativa dell’impresa con la stabilità del rapporto di lavoro. L’elemento dirimente non è più, quindi, la modalità di utilizzazione della prestazione – che rimane in capo all’impresa terza – ma la permanenza e continuità del vincolo giuridico tra il lavoratore e l’agenzia, titolare del contratto di lavoro. In tal senso, l’argomento secondo cui la somministrazione a tempo indeterminato rappresenterebbe una modalità elusiva dell’assunzione diretta si rivela giuridicamente inconsistente: non vi è, infatti, alcuna sottrazione di tutele, né tantomeno un’ipotesi di lavoro atipico o precario. Al contrario, il modello di staff leasing configura una forma di rapporto stabile, assistito da un regime protettivo anche più esteso rispetto a quello ordinario, specie con riferimento all’obbligo di “ricollocazione” del lavoratore da parte dell’agenzia e al contenimento del rischio di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

L’estraneità dello staff leasing alla disciplina della Direttiva 2008/104/CE non implica, come potrebbe superficialmente supporsi, una sua deregulation, ma ne attesta la piena autosufficienza giuridica. Se il diritto dell’Unione europea riconosce nel contratto a tempo indeterminato la forma tipica del rapporto di lavoro, è del tutto coerente che le fattispecie fondate su tale stabilità ne restino escluse, configurandosi come fenomeni distinti e non meritevoli delle tutele emergenziali riservate alle situazioni precarie.

Da tale ricostruzione discende una legittimazione piena della somministrazione a tempo indeterminato con missione parimenti stabile, quale espressione di un ordinamento interno che, senza tradire gli obiettivi dell’armonizzazione europea, intende promuovere modelli flessibili ma strutturalmente garantiti. Lungi dal rappresentare un’anomalia o un rischio per il sistema delle garanzie, lo staff leasing si rivela, dunque, un’utile declinazione della modernizzazione del diritto del lavoro, nella misura in cui assicura un punto di equilibrio tra flessibilità produttiva e continuità occupazionale, conformemente ai principi fondamentali del diritto sociale europeo.

25 settembre 2025

Accessi domiciliari e nullità dell’autorizzazione motivata per relationem: vincoli procedurali e limiti probatori nell’accertamento tributario

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino

L’ordinanza n. 25049 dell’11 settembre 2025, pronunciata dalla Sezione Tributaria Civile della Corte di Cassazione, rappresenta un rilevante snodo giurisprudenziale in materia di accessi domiciliari a fini fiscali, riaffermando in modo incisivo il principio di legalità e il rispetto delle garanzie costituzionali in sede di accertamento tributario. La pronuncia si inserisce nel contesto di un procedimento volto alla verifica della legittimità di un avviso di accertamento fondato su documentazione acquisita mediante accesso presso un immobile ad uso abitativo, in assenza di una motivazione adeguata dell’autorizzazione rilasciata dal pubblico ministero.
La Corte ha osservato che l’art. 52, comma 2, del D.P.R. 633/1972, applicabile anche alle imposte sui redditi per effetto del rinvio operato dall’art. 33 del D.P.R. 600/1973, subordina l’accesso nei locali adibiti ad uso abitativo alla presenza di “gravi indizi di violazioni delle norme tributarie”. Tale presupposto costituisce condizione sostanziale della legittimità del procedimento di accertamento e trova fondamento nei principi costituzionali di inviolabilità del domicilio e di legalità dell’azione amministrativa. L’autorizzazione rilasciata dal pubblico ministero, ancorché qualificabile come atto amministrativo, è suscettibile di sindacato giurisdizionale sotto il profilo della congruità e della coerenza della motivazione, nonché della effettiva esistenza dei presupposti legittimanti.
La specificità della fattispecie esaminata attiene alla motivazione “per relationem” dell’autorizzazione, fondata su una nota dell’organo accertatore. La Suprema Corte ha riaffermato che tale forma motivazionale è ammissibile solo ove la nota venga prodotta in giudizio, così da consentire al giudice tributario di apprezzarne la reale idoneità a fondare i gravi indizi richiesti dalla normativa. In difetto di tale produzione documentale, si configura la nullità dell’autorizzazione e, per il principio di inutilizzabilità della prova illegittimamente acquisita, anche dell’atto impositivo fondato su essa. Tale ricostruzione sistematica si pone in linea con i principi espressi dalla Corte costituzionale e con l’evoluzione giurisprudenziale della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, la quale ha reiteratamente sottolineato la necessità di una tutela rafforzata del contribuente in caso di ispezioni e verifiche che incidano sul domicilio, inteso quale ambito privilegiato di libertà personale.
L’efficacia dirompente di tale principio discende dalla qualificazione dell’autorizzazione come atto prodromico all’attività di controllo, la cui legittimità sostanziale condiziona la validità degli atti conseguenti. In tal senso, il giudice tributario è tenuto ad accertare non solo la presenza formale dell’autorizzazione, ma anche la sua effettiva consistenza giuridica, dovendo riscontrare l’esistenza e la rilevanza degli elementi indiziari su cui si fonda il provvedimento. L’apprezzamento di tali elementi non può ridursi a un controllo meramente formale, ma deve estendersi alla verifica della coerenza logico-giuridica della motivazione, anche se espressa in forma sintetica o indiretta.
La pronuncia si distingue anche per aver riaffermato l’obbligo, a carico dell’amministrazione finanziaria, di rispettare il contraddittorio procedimentale, ai sensi dell’art. 12, comma 7, della Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), con particolare riferimento alle ipotesi di accertamento “misto”, ossia fondato anche su documentazione acquisita mediante accesso, ispezione o verifica presso i locali del contribuente. La norma citata prevede un termine dilatorio di sessanta giorni tra la consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica e l’emissione dell’avviso di accertamento, salvo i casi eccezionali di urgenza motivata. La violazione di tale disposizione determina la nullità dell’atto impositivo, a tutela del diritto del contribuente ad interloquire con l’amministrazione prima della formalizzazione della pretesa fiscale.
Di particolare rilievo appare anche l’affermazione secondo cui la natura invasiva dell’accesso domiciliare impone un rigoroso scrutinio ex ante dei presupposti giustificativi da parte del pubblico ministero e, successivamente, del giudice tributario. L’inidoneità della motivazione ovvero la mancata allegazione degli atti su cui essa si fonda comportano l’inutilizzabilità delle prove così acquisite, secondo un principio immanente all’intero sistema giuridico, e non limitato al solo ambito penale. L’inutilizzabilità, infatti, discende dalla violazione di un presupposto procedurale essenziale, la cui mancanza vizia radicalmente l’intera sequenza procedimentale.
L’ordinanza si colloca dunque in una prospettiva sistematica volta a rafforzare le garanzie del contribuente nei confronti del potere accertativo dell’amministrazione, sancendo che la legittimità dell’accesso domiciliare non può prescindere dalla verifica giudiziale della sussistenza di gravi indizi di violazione fiscale e della correttezza dell’apprezzamento operato dal pubblico ministero. L’onere di allegazione della documentazione a fondamento dell’autorizzazione ricade sull’amministrazione che intenda avvalersene in giudizio, e la sua omissione produce effetti caducatori non solo sull’autorizzazione stessa, ma anche su tutti gli atti che da essa traggono origine.
Tale orientamento assume portata sistemica, ponendosi quale riferimento imprescindibile per l’interprete chiamato ad operare un bilanciamento tra le esigenze di tutela dell’interesse erariale e i diritti fondamentali del contribuente. Si consolida, in tal modo, un modello di processo tributario improntato ai principi di proporzionalità, legalità e trasparenza, nel quale l’attività di controllo deve svolgersi in un contesto di piena garanzia per il soggetto sottoposto a verifica.

24 settembre 2025