L’estratto di ruolo tra interesse ad agire e criteri di immediata giustiziabilità: un itinerario ermeneutico alla luce dell’Ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, 17 luglio 2025 n. 19860.

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino e Avv. Francesca Coppola

Si premette che l’estratto di ruolo (EdR) – documento interno formato dall’Agente della Riscossione (AdR), recante la trasposizione informatica degli elementi del ruolo esecutivo – riveste una duplice natura: da un lato strumento conoscitivo posto a tutela del contribuente ai sensi dell’art. 26, comma 5, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602; dall’altro lato pièce probatoria destinata ad attivare la procedura coattiva. Tale duplicità impone di interrogarsi sulle condizioni di immediata impugnabilità del medesimo, con particolare riguardo all’esistenza di un pregiudizio attuale idoneo a integrare il presupposto dell’interesse ad agire ex art. 100 del codice di procedura civile (c.p.c.).

L’ordinanza in commento, collocandosi nel solco delle Sezioni Unite 6 settembre 2022 n. 26283, cristallizza il principio secondo cui l’EdR è sindacabile in via autonoma soltanto quando il contribuente dimostri, aliunde, un danno concreto e attuale collegato all’iscrizione a ruolo, secondo le fattispecie tassative delineate dall’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 602/1973, come introdotto dall’art. 3-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla legge 17 dicembre 2021 n. 215, e successivamente modificato dal decreto legislativo 29 luglio 2024 n. 110. Il legislatore ha precisato che tale danno si configura, inter alia, nella compromissione della partecipazione a procedure di evidenza pubblica, nell’impossibilità di incassare crediti vantati verso pubbliche amministrazioni ovvero nella perdita di contributi, sovvenzioni e agevolazioni.

L’intervento normativo del 2024 ha ampliato gli ambiti di operatività della clausola di pregiudizio, introducendo tra le ipotesi di immediata giustiziabilità il blocco dell’accesso ai mercati regolamentati del capitale e quello alla contrattazione pubblica di derivati su titoli di Stato. Ne consegue un paradigma di tutela selettiva, coerente con i princìpi di proporzionalità e ragionevole durata del processo ex artt. 24 e 111 della Costituzione, che la Corte di Cassazione – nella pronuncia del 2025 – assume quale parametro ermeneutico dirimente.

L’articolata motivazione della Corte respinge la tesi del ricorrente, secondo la quale il superamento del precedente delle Sezioni Unite n. 19704/2015 determinerebbe un vulnus dell’art. 374 c.p.c., chiarendo che nel nostro ordinamento il principio di autorevolezza del precedente non assurge mai a vincolatività in senso stretto. Se ne desume che la funzione nomofilattica perseguita dalla Corte non contrasta con la possibilità di una evoluzione interpretativa, purché sorretta da argomentazione puntuale e coerente con le sopravvenienze legislative.

Sul piano probatorio, la sentenza ribadisce l’obbligo, gravante sull’AdR in forza della diligenza professionale qualificata, di documentare l’avvenuta notifica delle cartelle di pagamento. La produzione in giudizio degli avvisi di ricevimento e delle relate di notifica mediante posta elettronica certificata (PEC) soddisfa il requisito dell’estrinsecazione documentale, salvo che il contribuente fornisca una prova contraria di pari robustezza idonea a scalfire la presunzione di regolarità. A ciò si aggiunge la valorizzazione, da parte della Corte, dell’art. 26-ter d.P.R. 602/1973 – introdotto dal decreto legislativo 23 marzo 2025 n. 48 – che disciplina la domiciliazione digitale del contribuente e sancisce l’equipollenza funzionale tra notificazioni telematiche e notificazioni tradizionali.

La giurisprudenza di legittimità commentata si distingue, inoltre, per il richiamo alla giurisprudenza costituzionale del 2023 e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea (CGUE) in materia di effettività della tutela giurisdizionale, segnatamente alla sentenza 25 novembre 2024, causa C-812/22, che ha reputato compatibile con l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea la subordinazione dell’azione giudiziaria alla prova di un danno effettivo, purché la restrizione non snaturi il nucleo del diritto di difesa. Tale raffronto consente di leggere il meccanismo del pregiudizio attuale come clausola di ragionevole filtro, non già come ostracismo alla tutela stessa.

A livello sistematico, l’ordinanza n. 19860/2025 contribuisce a consolidare la tendenza a ricondurre la nozione di “impugnabilità immediata” ad ambiti ove il ruolo o la cartella assumono la funzione di presupposto essenziale per la realizzazione di situazioni giuridiche rilevanti; in tal modo, si attenua il rischio di un contenzioso meramente dilatorio che potrebbe minare la certezza delle entrate erariali e pregiudicare la credibility sovrana sui mercati finanziari. La Suprema Corte si fa così interprete di un bilanciamento dinamico tra efficienza della riscossione e garanzie del contribuente, in coerenza con la clausola di buon andamento ex art. 97 Cost.

Dal punto di vista operativo, la pronuncia impone al difensore del contribuente di presidiare la prova del nesso eziologico tra la permanenza dell’iscrizione a ruolo e il danno prospettato, mediante la produzione di documentazione idonea a rappresentare la lesione specifica; diversamente, l’impugnazione dell’EdR sarà dichiarata inammissibile, con eventuale condanna alle spese ex art. 96, comma 3, c.p.c., per lite temeraria.

Sotto il profilo della teoria generale del processo, si intravede una rinnovata centralità della categoria delle condizioni dell’azione, la cui flessibilità consente alla giurisprudenza di adattare il perimetro dell’interesse ad agire all’evolversi del contesto normativo ed economico. Tale approccio, lungi dal sacrificare la certezza del diritto, riflette l’esigenza di allineare il diritto vivente ai princìpi di efficienza amministrativa e sostenibilità del carico giurisdizionale.

L’Ordinanza 17 luglio 2025 n. 19860 costituisce un passaggio chiave nello sviluppo del diritto processuale tributario, poiché conferma la vocazione funzionale della tutela giurisdizionale, orientandola verso la soluzione di conflitti dotati di effettiva valenza patrimoniale. L’EdR resta dunque impugnabile, ma soltanto a fronte di una comprovata lesione in atto: un principio che, lungi dall’impoverire il diritto di difesa, ne esalta la componente sostanziale, nell’ottica di evitare che il rito si converta in un mero simulacro di protezione privo di rispondenza reale. Tale approdo interpretativo appare coerente con il più ampio disegno di digitalizzazione e razionalizzazione del sistema di riscossione, inaugurato dal legislatore negli ultimi anni e destinato a incidere in modo profondo sull’architettura del contenzioso tributario.

21 luglio 2025

La delicata intersezione tra le discipline codicistiche e speciali in materia di notificazione degli atti impositivi: note a margine dell’ordinanza della Corte di cassazione, Sez. Tributaria, 17 giugno 2025, n. 19520.

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino e Avv. Francesca Coppola

La pronuncia resa dalla Sezione Tributaria della Corte di cassazione in data 17 giugno 2025, depositata il successivo 15 luglio e rubricata al n. 19520, consente di ripercorrere gli snodi esegetici che, negli ultimi quindici anni, hanno modellato la dialettica tra l’art. 140 del codice di procedura civile (di seguito «c.p.c.») e l’art. 60, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (d’ora innanzi «d.P.R. 600/73»), con precipuo riguardo alla notificazione degli avvisi di accertamento in presenza d’irreperibilità del contribuente.

  1. Inquadramento sistematico. – La notifica degli atti impositivi costituisce momento essenziale dell’iter procedimentale, in quanto veicola la conoscenza legale dell’atto e condiziona l’esercizio del diritto di difesa garantito dall’art. 24 della Costituzione e dall’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo («CEDU»). Il legislatore del 1973 ha congegnato una disciplina speciale – contenuta nell’art. 60 d.P.R. 600/73 – che, nel suo inciso finale, richiama il regime ordinario di cui agli artt. 137 ss. c.p.c., salvo deroghe espressamente previste. In tale alveo si colloca la disposizione di cui alla lettera e), che consente la notificazione mediante affissione all’albo comunale quando il destinatario risulti irreperibile in modo assoluto.

La trasposizione di siffatta clausola nell’operatività quotidiana ha alimentato un contenzioso imponente, reso ancor più complesso dall’accelerazione impressa dai processi di digitalizzazione e, non di meno, dalla persistente frammentarietà normativa. All’esito di un’evoluzione giurisprudenziale non sempre lineare, l’ordinanza in commento si pone come tassello di consolidamento di un orientamento che delimita rigorosamente l’ambito applicativo della procedura semplificata, pretendendo dall’amministrazione finanziaria un’attività di diligenza professionale qualificata idonea a comprovare l’irreperibilità assoluta.

  1. Il fatto processuale e la ratio decidendi. – La vicenda in esame trae origine dall’impugnazione, da parte del contribuente, di un’intimazione di pagamento fondata su precedenti avvisi di accertamento, asseritamente notificati per compiuta giacenza. Sia la Commissione tributaria provinciale sia quella regionale hanno ritenuto insussistenti i presupposti per l’applicazione dell’art. 60, comma 1, lett. e), stante l’assenza di ricerche circostanziate sull’esatta ubicazione del destinatario. L’Agenzia delle Entrate, denunciando violazione di legge, ha adìto la Corte di cassazione, la quale, con la decisione oggetto di queste note, ha rigettato il ricorso, ravvisando nell’operato dell’ufficio un indebito sviamento dalla procedura ordinaria di cui all’art. 140 c.p.c.

L’argomentum decisorio fonda le proprie radici su un doppio ordine di considerazioni. In primo luogo, la Corte ribadisce che l’irreperibilità relativa – ossia la temporanea assenza del destinatario dal luogo di residenza, domicilio o dimora – impone il rispetto della sequenza notificatoria delineata dall’art. 140 c.p.c., comprensiva della spedizione della comunicazione di avviso a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (c.d. C.A.D.). In secondo luogo, rammenta come l’opzione residuale dell’affissione all’albo comunale presupponga l’accertamento dell’irreperibilità assoluta, da comprovare mediante indagini concrete e documentate, suscettibili di contraddittorio e, se del caso, di querela di falso.

  1. Il principio di diligenza professionale qualificata e l’onere della prova. – È dato rilevare come il fulcro argomentativo della decisione ruoti attorno alla valorizzazione del parametro della diligenza professionale qualificata, mutuato dall’art. 1176, comma 2, c.c. e proiettato nell’azione amministrativa alla luce dell’art. 97 della Costituzione. Ne discende che il messo notificatore – figura che agisce quale longa manus dell’amministrazione – è chiamato a un’attività di ricerca che non può esaurirsi nella consultazione di banche dati statiche, dovendo piuttosto estendersi a verifiche in loco e al reperimento di informazioni anagrafiche aggiornate. Tale impostazione riflette l’esigenza di garantire effettività al diritto di difesa, ponendo la prova dell’esatto svolgimento delle operazioni notificate a carico dell’ente impositore.

La giurisprudenza di legittimità, a partire dalla nota sentenza della Corte costituzionale n. 258/2012, ha metodicamente affinato i confini dell’irreperibilità relativa, equiparando l’omessa comunicazione della C.A.D. alla mancata notifica tout court. Le Sezioni Unite civili, con sentenza n. 10012/2021, hanno poi ulteriormente rafforzato la posizione del destinatario, statuendo che la raccomandata informativa deve pervenire all’effettivo recapito, non essendo sufficiente la mera prova della spedizione.

  1. Le ricadute sulla decadenza e sull’invalidità dell’atto. – La scelta, da parte dell’amministrazione, di percorrere la via breve dell’art. 60, comma 1, lett. e), senza averne i presupposti, si riverbera inevitabilmente sul rispetto del termine di decadenza quinquennale fissato dall’art. 43 d.P.R. 600/73. In assenza di notifica valida, l’avviso di accertamento non esplica efficacia interruttiva e l’intimazione di pagamento risulta priva di base giuridica, con conseguente travolgimento degli atti successivi. Ciò conferma l’interpretazione secondo cui la notificazione non è un mero adempimento formale, ma un elemento costitutivo dell’atto amministrativo tributario, la cui assenza o invalidità incide sul potere impositivo stesso.

Sul punto, l’ordinanza n. 19520/2025 richiama un filone ormai consolidato, che qualifica come «inesistente» la notifica eseguita in violazione delle norme procedurali essenziali, distinguendola concettualmente dalla nullità sanabile. L’invalidità radicale impedisce l’applicazione del meccanismo di sanatoria previsto dall’art. 156 c.p.c., ponendo a carico dell’amministrazione l’onere di ripetere l’intero procedimento, se ancora nei termini.

  1. Prospettive de iure condendo. – Il tracciato ermeneutico delineato dalla Corte di cassazione sollecita una riflessione più ampia sulla necessità di un intervento legislativo che armonizzi la disciplina delle notificazioni alla luce delle innovazioni tecnologiche. L’introduzione obbligatoria del domicilio digitale, ormai in corso di attuazione con riferimento al processo amministrativo e civile, potrebbe rappresentare, anche in ambito tributario, la risposta strutturale alle problematiche connesse all’irreperibilità, riducendo il margine d’alea e responsabilizzando il contribuente nella gestione dei propri indirizzi telematici. Tale prospettiva, tuttavia, impone di preservare un nucleo irriducibile di garanzie, affinché la digitalizzazione non si traduca in un abridgement surrettizio del diritto di difesa.
  2. – L’ordinanza in esame, pur essendo formalmente una pronuncia di legittimità su ricorso, assurge a momento di jus dicere dal marcato valore systemico. Essa ribadisce che l’amministrazione finanziaria non può invocare la procedura semplificata dell’affissione all’albo comunale se non all’esito di accurate verifiche, imponendo un elevato standard di osservanza procedimentale fondato sul principio di diligenza professionale qualificata. Il controllo giurisdizionale, in questa prospettiva, assume la funzione di presidio della legalità e della buona amministrazione, garantendo l’equilibrio tra l’interesse erariale alla riscossione e la tutela del contribuente quale soggetto destinatario di poteri autoritativi.

Resta affidato al legislatore il compito di definire modelli notificatori coerenti con il panorama digitale e con le istanze di semplificazione, salvaguardando, al contempo, la necessità di un’effettiva conoscenza dell’atto quale condizione imprescindibile per il dispiegarsi del contraddittorio e per il corretto funzionamento del sistema tributario.

17 luglio 2025

Applicazione degli interessi moratori nelle obbligazioni professionali: la rilevanza della condotta dilatoria del debitore nella giurisprudenza di legittimità.

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino e Avv. Francesca Coppola

La pronuncia della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Civile, resa nella camera di consiglio del 17 aprile 2025, si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato in materia di determinazione dei compensi professionali e del regime degli interessi moratori applicabili alle obbligazioni pecuniarie derivanti da prestazioni d’opera intellettuale, con particolare riferimento alla professione forense.

La controversia trae origine dal ricorso proposto, ai sensi dell’art. 14 del Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150, da due avvocate che hanno prestato attività difensiva in favore di una società di capitali. Le ricorrenti hanno domandato la liquidazione giudiziale dei compensi maturati e la condanna della controparte al relativo pagamento. Il Tribunale di Bergamo, giudicando in contumacia della convenuta e pronunciandosi ex art. 281-sexies c.p.c., ha riconosciuto l’importo preteso, liquidando tuttavia gli interessi nella sola misura legale ex art. 1284 c.c., con decorrenza dalla proposizione della domanda giudiziale.

La doglianza delle ricorrenti, accolta dalla Corte di legittimità, ha riguardato la violazione della disciplina dettata dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante attuazione della Direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la lotta contro i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali. Il Collegio ha riconosciuto che tale disciplina speciale si applica anche ai contratti d’opera professionale, e quindi anche all’attività forense, qualificabile, in determinate circostanze, come prestazione soggetta a rapporti di natura commerciale tra professionista e cliente imprenditore o ente.

In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato che il riconoscimento degli interessi moratori di cui agli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002 non presuppone la piena liquidità del credito, bensì richiede esclusivamente che il ritardo nel pagamento non sia giustificato da una causa non imputabile al debitore. A tal proposito, rileva l’orientamento che esclude l’applicabilità del principio romanistico in illiquidis non fit mora e ammette l’operatività della mora anche in presenza di crediti non ancora determinati nel quantum, purché siano ragionevolmente stimabili, come accade nel caso dei compensi professionali calcolabili sulla base dei parametri forensi vigenti.

Degno di nota è il richiamo al quarto comma dell’art. 1284 c.c., il quale dispone che, in assenza di diversa pattuizione tra le parti, a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale si applica il saggio degli interessi previsto dalla normativa speciale relativa ai ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali. Tale previsione riconduce dunque direttamente al tasso previsto dal D.Lgs. n. 231/2002, il quale ha carattere sanzionatorio e compensativo per il ritardo ingiustificato nell’adempimento di obbligazioni pecuniarie.

La Corte ha altresì ritenuto erronea la motivazione del giudice di merito nella parte in cui ha omesso di valutare la documentazione stragiudiziale attestante la costituzione in mora della società debitrice, avvenuta ben prima dell’introduzione del giudizio, e ha quindi cassato la sentenza con rinvio per una nuova valutazione anche ai fini della corretta decorrenza degli interessi moratori.

Quanto al secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto la mancata pronuncia sulla rivalutazione monetaria del credito, la Corte lo ha rigettato, aderendo all’orientamento secondo cui la mancata liquidità del credito impedisce il riconoscimento automatico della rivalutazione. Tuttavia, è stato ribadito che anche in presenza di contestazioni circa l’esistenza o l’ammontare del credito, il comportamento dilatorio del debitore può integrare una colpa sufficiente a fondare la decorrenza degli interessi moratori dalla data della domanda o dalla diffida stragiudiziale.

Il principio affermato, dunque, consolida una prospettiva interpretativa volta ad attribuire rilievo alla condotta processuale e pre-processuale del debitore, qualificandola in termini di diligenza professionale qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c. In tale ottica, l’omessa tempestiva contestazione del credito ovvero l’assenza di motivi giuridicamente apprezzabili per il mancato pagamento consente di ravvisare la colpa contrattuale e, di conseguenza, di applicare il regime sanzionatorio proprio degli interessi moratori commerciali.

La decisione in oggetto si presenta di indubbia rilevanza sistematica, in quanto rafforza la posizione creditoria del professionista nell’ambito delle obbligazioni di valuta, chiarendo le condizioni e i presupposti per l’applicazione della disciplina antiritardo prevista dalla normativa unionale e recepita nel diritto interno. Essa contribuisce inoltre a delineare con maggiore certezza il perimetro operativo del D.Lgs. 231/2002, estendendone l’efficacia ai rapporti obbligatori derivanti da prestazioni d’opera intellettuale in ambito professionale, conferendo valore alla funzione sanzionatoria degli interessi moratori anche in contesti non propriamente commerciali in senso stretto.

La Corte ha cassato l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bergamo in diversa composizione, affinché provveda a un nuovo esame della domanda tenendo conto dei principi espressi, riaffermando con ciò la centralità della tutela del credito professionale nell’ordinamento giuridico, in un’ottica di effettività delle garanzie a presidio della giusta remunerazione dell’attività intellettuale.

16 luglio 2025