La selezione del personale da licenziare nelle piccole imprese tra correttezza, buona fede e indennizzo personalizzato: una lettura sistematica della sentenza n. 241/2025 del Tribunale di La Spezia

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino

La pronuncia n. 241/2025 del Tribunale di La Spezia si colloca all’interno di un filone interpretativo evolutivo che, pur nel perimetro applicativo del Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, riafferma l’esigenza di un’applicazione sostanziale dei principi di correttezza e buona fede nell’esercizio del potere datoriale di recesso per giustificato motivo oggettivo, anche nell’ambito delle imprese di dimensioni ridotte.

In particolare, la sentenza in oggetto prende le mosse dalla contestazione di un licenziamento individuale intimato con causale di riduzione del personale, a seguito della chiusura di un punto vendita dell’impresa datoriale a causa di un evento accidentale. Pur riconoscendo la legittimità astratta della causale economica, il giudice ha rilevato una carenza nella fase attuativa del licenziamento, configurando una violazione dell’obbligo di selezione imparziale tra le posizioni fungibili, in assenza di un criterio oggettivo e trasparente.

La vicenda giudiziaria, connotata da forti elementi di commistione tra dinamiche familiari e imprenditoriali, non ha consentito di qualificare il recesso come ritorsivo in senso tecnico, mancando la prova dell’unicità del motivo illecito determinante. Tuttavia, la decisione evidenzia come la fungibilità delle mansioni e la prossimità logistica tra le sedi aziendali impongano un confronto sostanziale tra le posizioni professionali, indipendentemente dalla loro collocazione fisica, conformemente all’orientamento espresso da Cass., ord., 17 novembre 2022, n. 33889.

Sotto il profilo sistematico, è significativa l’adesione del Tribunale alla linea giurisprudenziale che, superando la storica esclusione dell’applicabilità dei criteri selettivi dettati per i licenziamenti collettivi (ex art. 5, Legge 23 luglio 1991, n. 223), riconosce in capo al datore di lavoro un obbligo di valutazione comparativa ispirato a parametri di equità, proporzionalità e bilanciamento degli interessi, discendenti dagli articoli 1175 e 1375 del codice civile, oltre che dal principio solidaristico sancito dall’art. 2 della Costituzione.

L’elemento di maggiore novità della sentenza è rappresentato, tuttavia, dalla valorizzazione della recente giurisprudenza costituzionale, in particolare della sentenza n. 118/2025 della Corte costituzionale, che ha inciso in modo determinante sull’impianto sanzionatorio previsto per le piccole imprese dall’articolo 9 del D.lgs. n. 23/2015. La Consulta ha infatti dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui prevedeva un tetto massimo inderogabile di sei mensilità per l’indennità risarcitoria, affermando la necessità di una tutela personalizzata e idonea a risarcire efficacemente il pregiudizio subito dal lavoratore illegittimamente licenziato.

Nel calare tale principio nel caso concreto, il Tribunale ha effettuato una valutazione articolata delle circostanze rilevanti, quali l’anzianità di servizio, la prossimità alla soglia occupazionale rilevante ex art. 18, Statuto dei lavoratori, la specialità del caso e la natura della violazione datoriale. La determinazione dell’indennità in otto mensilità, pur superiore al precedente limite normativo, risulta conforme ai criteri ermeneutici elaborati dalla Corte costituzionale, che impongono di guardare alla capacità economica complessiva dell’impresa, e non solo al mero dato dell’utile di esercizio.

La sentenza n. 241/2025 appare paradigmatica di un modello interpretativo che, pur nel rispetto della cornice normativa delle tutele crescenti, tende a temperarne le rigidità attraverso un’applicazione sistemica dei principi costituzionali e codicistici, con l’obiettivo di assicurare una tutela effettiva, proporzionata e concreta al lavoratore anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo all’interno delle piccole imprese. Si rafforza, così, la centralità dell’equilibrio tra potere organizzativo del datore di lavoro e diritti fondamentali del prestatore, in un’ottica di progressiva “costituzionalizzazione” del diritto del lavoro sostanziale.

9 ottobre 2025

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Locazione della cosa comune e diritto soggettivo dei condomini: tra autonomia gestionale e limiti giuridici

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino

Nel panorama del diritto delle comunioni edilizie, la disciplina dell’uso dei beni comuni da parte dei singoli condomini rappresenta uno dei nodi interpretativi più densi di implicazioni giuridiche e applicative. La sentenza n. 12930/2025 del Tribunale di Roma si inserisce in questo contesto, offrendo un’ulteriore conferma dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’assemblea condominiale non può legittimamente deliberare l’attribuzione in godimento esclusivo di una parte comune a favore di uno solo dei partecipanti alla comunione, qualora tale bene sia suscettibile di fruizione diretta da parte di tutti i condomini, secondo modalità regolamentate e compatibili con la natura del bene.

La fattispecie decisa trae origine dall’impugnazione di due delibere assembleari con le quali il condominio aveva, dapprima, approvato la proposta di un condomino volta a ottenere la locazione del terrazzo condominiale per un periodo annuale, dietro pagamento di un corrispettivo mensile, e, successivamente, autorizzato la sottoscrizione del relativo contratto. La ricorrente ha dedotto l’illegittimità di tali deliberazioni per violazione del diritto di ciascun condomino al godimento diretto del bene comune, in contrasto con quanto previsto dall’articolo 6, lettera C, del regolamento condominiale, che disciplina espressamente le modalità di fruizione del terrazzo, prevedendone l’utilizzo da parte di tutti i condomini, anche in forma esclusiva e temporanea, previa prenotazione e pagamento di un contributo.

Il Tribunale ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura mossa in ordine alla violazione delle regole codicistiche e regolamentari che presiedono alla gestione dei beni comuni. La motivazione si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui il godimento indiretto della cosa comune – nella forma della locazione – può essere deliberato a maggioranza soltanto allorché risulti impraticabile l’utilizzazione diretta del bene da parte di tutti i condomini, secondo un criterio di alternanza o di frazionamento proporzionale. Tale principio, come affermato in plurime pronunce di legittimità (cfr. Cass. 27 ottobre 2011, n. 22435; Cass. 12 giugno 2023, n. 16557), costituisce espressione del bilanciamento tra il potere dispositivo dell’assemblea e i diritti individuali dei partecipanti alla comunione, tutelati ex articolo 1102 cod. civ.

Nel caso in esame, la possibilità per ciascun condomino di accedere al terrazzo condominiale in via diretta, come previsto dal regolamento, rendeva incompatibile con l’ordinamento la deliberazione assembleare che, in assenza del consenso unanime, ne disponeva l’uso esclusivo e protratto a favore di un solo soggetto. L’assemblea, pur espressione dell’autonomia collettiva del condominio, non può alterare la destinazione funzionale del bene comune né espropriare i singoli del diritto di uso conforme alla sua natura e alla sua regolamentazione.

L’importanza della pronuncia si coglie altresì nell’affermazione, sia pure implicita, del valore cogente del regolamento condominiale, la cui portata precettiva si impone all’assemblea anche laddove essa operi con maggioranze qualificate. La funzione del regolamento, quale fonte di disciplina secondaria integrativa rispetto alla normativa codicistica, risulta dunque rafforzata nella sua capacità di vincolare l’autonomia dispositiva dell’organo assembleare, in quanto espressione della volontà pattizia dei condomini.

La sentenza si pone pertanto nel solco di una interpretazione che tutela il principio di pari accesso ai beni comuni, garantendo una gestione del condominio rispettosa dei diritti individuali e dei limiti posti all’esercizio collettivo della sovranità assembleare. L’annullamento delle delibere impugnate, con la conseguente condanna del condominio al rimborso delle spese processuali, rafforza il ruolo centrale del giudice nella composizione dei conflitti endocondominiali e nella salvaguardia dell’equilibrio tra interessi individuali e collettivi nella gestione delle res communi.

8 ottobre 2025

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L’uso delle parti comuni in condominio e l’installazione di impianti fotovoltaici: profili di liceità e limiti ex art. 1102 c.c.

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino

La sentenza n. 193/2025 del Tribunale di Rovereto, emessa in composizione monocratica, si inserisce nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale concernente i limiti all’uso individuale della cosa comune nell’ambito della comunione ordinaria e del condominio, con particolare riferimento all’installazione di impianti fotovoltaici su beni condominiali. La decisione offre spunti di riflessione significativi circa l’equilibrio tra il diritto del singolo alla fruizione del bene comune in funzione delle proprie esigenze e l’esigenza di tutela delle posizioni giuridiche soggettive degli altri partecipanti alla comunione.

Il caso di specie trae origine dalla realizzazione, da parte di un condomino, di un impianto fotovoltaico composto da tredici moduli, installato sulle falde del tetto di un edificio costituito in comunione, il quale ha occupato quasi integralmente le superfici tecnicamente idonee all’installazione di analoghi impianti da parte degli altri compartecipi. Gli altri comunisti, ritenendo che tale condotta determinasse una lesione del proprio diritto ad un uso paritetico del bene comune, hanno adito l’autorità giudiziaria chiedendo, in via principale, la rimessione in pristino del tetto mediante la rimozione dell’impianto, ovvero, in subordine, la sua riduzione entro i limiti della quota ideale del responsabile.

Nell’ambito della propria motivazione, il Tribunale affronta, in primo luogo, le questioni di rito sollevate dal convenuto, tra cui l’eccezione di improcedibilità per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, la presunta nullità della domanda per incertezza dell’oggetto e la mancata integrazione del contraddittorio per litisconsorzio necessario. Con argomentazione coerente con l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, il giudice esclude la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra tutti i condomini in un’azione tesa a far cessare l’uso illecito della cosa comune da parte di uno di essi, richiamando l’insegnamento secondo cui la rimessione in pristino non incide sulla titolarità del bene comune, ma sul suo uso, e pertanto non comporta una modifica dei diritti dominicali degli altri partecipanti.

Parimenti, l’omesso esperimento della mediazione obbligatoria nei confronti di tutti i comunisti non determina l’improcedibilità dell’azione, trattandosi di una legittimazione autonoma dei singoli comunisti a far valere la violazione del proprio diritto di comproprietà. Infine, quanto alla doglianza relativa alla pretesa indeterminatezza dell’oggetto del contendere, il Tribunale la supera valorizzando la natura meramente materiale dell’errore di indicazione catastale e rilevando la sufficiente determinabilità dell’oggetto della domanda mediante gli allegati documentali prodotti.

Sul piano sostanziale, la decisione si distingue per una lettura sistematica e bilanciata del combinato disposto degli artt. 1102 e 1122-bis cod. civ.. In particolare, viene ribadito che l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità immobiliari è ammessa sulle parti comuni, in forza della disposizione di cui all’art. 1122-bis, comma 2, cod. civ., purché ciò non comporti una lesione dei diritti degli altri condomini, sia quanto all’uso del bene, sia quanto alla sua destinazione. La norma citata esclude espressamente la necessità di autorizzazione assembleare, salvo il caso in cui l’intervento modifichi le parti comuni, nel qual caso l’interessato è tenuto a darne comunicazione all’amministratore, il quale potrà richiedere garanzie o proporre modalità alternative di realizzazione.

Nel caso de quo, pur riconoscendosi la liceità in astratto dell’intervento eseguito, è stata accertata, sulla base delle risultanze peritali, un’occupazione pressoché integrale delle superfici utili alla installazione di impianti fotovoltaici, tanto da rendere impossibile agli altri comunisti un uso analogo del bene comune. Il giudice ha ritenuto che tale uso totalizzante e preclusivo configuri una violazione dell’art. 1102 cod. civ., che, pur consentendo un uso più intenso del bene comune, lo ammette solo se non sia escluso l’analogo godimento da parte degli altri comunisti.

Significativa è la soluzione individuata per ristabilire l’equilibrio tra le posizioni soggettive: in luogo della rimessione integrale in pristino, è stata ordinata la riduzione dell’impianto da tredici a otto moduli, così da consentire la futura installazione di impianti autonomi a uso domestico da parte di altri due comunisti, secondo la configurazione tecnica più razionale individuata dal consulente tecnico d’ufficio. Tale scelta testimonia un approccio funzionale alla gestione del bene comune, orientato alla massimizzazione della sua utilitas e alla prevenzione di conflitti futuri, mediante una ripartizione equa e concreta delle risorse.

La domanda relativa alla rimozione della canaletta di cablaggio, fondata sull’asserita invasione della proprietà esclusiva, è stata respinta per difetto di prova, essendo stato accertato che essa insiste esclusivamente su parti comuni. Ulteriori allegazioni, prospettate per la prima volta in sede di comparse conclusionali, sono state ritenute inammissibili per violazione del principio del contraddittorio.

Quanto al regime delle spese processuali, il Tribunale ha applicato il principio della soccombenza reciproca, disponendo la compensazione per un terzo e condannando il convenuto al pagamento dei residui due terzi, comprensivi delle spese della mediazione obbligatoria, qualificata come spesa processuale a tutti gli effetti, in conformità alla recente pronuncia della Corte di Cassazione (Cass., sez. III, n. 32306/2023). Analoga ripartizione è stata effettuata in ordine alle spese della consulenza tecnica d’ufficio, in base ai rapporti interni tra le parti, con salvezza della solidarietà esterna nei confronti del consulente.

La sentenza analizzata si configura quale applicazione coerente dei principi fondanti il regime della comunione, espressi in primis dall’art. 1102 cod. civ., in chiave evolutiva e sistemica, non disgiunta da una lettura pragmatica delle esigenze tecnologiche ed energetiche contemporanee. Il bilanciamento tra il diritto individuale all’efficientamento energetico e la tutela del pari uso del bene comune da parte degli altri comunisti è condotto nel rispetto delle coordinate ermeneutiche offerte dalla giurisprudenza di legittimità e dalla normativa vigente in materia condominiale.

Appare dunque evidente che la realizzazione di impianti fotovoltaici in ambito condominiale, pur incentivata dal legislatore e compatibile con l’evoluzione sostenibile del patrimonio edilizio, deve confrontarsi con i principi fondamentali della comunione e del rispetto della funzione del bene comune, pena la nullità o l’inefficacia degli atti posti in essere in violazione di tali criteri. L’equilibrio fra utilitas individuale e collettiva resta il fulcro della legittimità degli interventi sul bene comune, anche alla luce delle nuove esigenze imposte dalla transizione ecologica.

6 ottobre 2025