La Corte costituzionale e la tutela della concorrenza nel servizio NCC: profili di proporzionalità e riparto di competenze tra Stato e Regioni

A cura dell’Avv. Francesca Coppola

1. Premessa: la dimensione costituzionale della regolazione economica

La sentenza n. 163 del 2025 della Corte costituzionale, pronunciata in esito al conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione Calabria, costituisce un punto di snodo rilevante nel quadro dei rapporti tra il principio della tutela della concorrenza e le competenze regionali in materia di trasporto pubblico locale. Essa si colloca in continuità con l’orientamento espresso dalla Corte a partire dalla sentenza n. 56 del 2020 e confermato da successive pronunce, volte a delimitare il perimetro funzionale della competenza statale in materia economica, impedendone l’uso improprio a detrimento dell’autonomia territoriale.

Il caso trae origine dal decreto interministeriale n. 226 del 16 ottobre 2024, emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’interno, e volto a disciplinare le modalità di tenuta del foglio di servizio elettronico (FDSE) per il noleggio con conducente (NCC). L’atto normativo, lungi dal limitarsi a determinare specifiche tecniche, aveva introdotto obblighi e restrizioni sostanziali incidenti sulla libertà organizzativa e contrattuale degli operatori economici, riproponendo in via surrettizia forme di controllo già dichiarate incostituzionali. La Regione Calabria, ritenendo lesa la propria competenza residuale in materia di trasporto pubblico locale e turismo, ha sollevato conflitto di attribuzione, lamentando altresì la violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e leale collaborazione.

2. L’inquadramento delle competenze e la natura “trasversale” della tutela della concorrenza

La Corte costituzionale, nel delineare il quadro teorico di riferimento, ha riaffermato che la tutela della concorrenza costituisce una competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.), avente natura finalistica e trasversale. Ciò implica che essa può intersecare altri ambiti materiali, ivi compresi quelli di spettanza regionale, purché l’intervento statale risulti funzionalmente orientato a garantire condizioni di equilibrio concorrenziale e non si traduca in un’ingerenza diretta sull’assetto organizzativo dei servizi locali.

La Corte ha ribadito che la materia del trasporto pubblico locale rientra, invece, nella competenza residuale delle Regioni ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost., comprendendo la disciplina di tutti i servizi pubblici non di linea, tra i quali si annoverano i servizi NCC. Il confine tra le due sfere di competenza, come chiarito anche nelle sentenze nn. 206/2024 e 62/2025, deve essere tracciato secondo il criterio della proporzionalità, principio immanente al sistema costituzionale e funzionale a impedire che l’intervento statale, pur legittimamente orientato a fini concorrenziali, comporti un’irragionevole compressione dell’autonomia regionale.

In questa prospettiva, la Corte ha sottolineato che la concorrenza non può essere intesa come valore assoluto, ma come principio funzionale, da contemperare con l’esigenza di efficienza e adeguatezza dell’azione amministrativa regionale. La “tutela della concorrenza”, pertanto, non legittima interventi statali di tipo conformativo o regolatorio in materie già devolute alla potestà regionale, se non nei limiti strettamente necessari alla prevenzione di distorsioni del mercato.

3. Il principio di proporzionalità quale parametro di legittimità costituzionale

La Corte ha individuato nella violazione del principio di proporzionalità il vizio strutturale dell’intervento statale. Il decreto interministeriale e le successive circolari ministeriali, anziché perseguire finalità antielusive in modo equilibrato, avevano introdotto misure sproporzionate, tali da produrre un effetto di sostanziale paralisi dell’attività economica.

In particolare, l’imposizione di un intervallo minimo di venti minuti tra la prenotazione e l’inizio del servizio NCC, per le corse con partenza da luogo diverso dalla rimessa, è stata ritenuta priva di base legale e manifestamente eccedente rispetto alla finalità di garantire la differenziazione tra servizio NCC e servizio taxi. Tale previsione, infatti, reintroduceva indirettamente l’obbligo di rientro in rimessa, già dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 56 del 2020 per contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità. La misura, lungi dal tutelare la concorrenza, generava un aggravio gestionale e ambientale, costringendo gli operatori a spostamenti “a vuoto” e incidendo negativamente sull’efficienza del servizio.

La Corte ha altresì censurato la disposizione che escludeva la possibilità di stipulare contratti di durata con soggetti che svolgessero, anche solo indirettamente, attività di intermediazione, rilevando che una simile clausola restrittiva travalicava la finalità concorrenziale per comprimere ingiustificatamente la libertà contrattuale. La preclusione verso operatori turistici, alberghi e agenzie di viaggio risultava incompatibile con il principio di autonomia negoziale e con la libertà d’iniziativa economica sancita dall’art. 41 Cost., poiché impediva di strutturare rapporti di collaborazione stabile funzionali al mercato del turismo.

Ancora più significativa, ai fini sistemici, è la censura all’obbligo di utilizzo esclusivo dell’applicazione informatica ministeriale per la tenuta del FDSE. La Corte ha sottolineato che la centralizzazione tecnologica, imposta in modo vincolante, viola il principio europeo di neutralità tecnologica e non rispetta il canone di proporzionalità, in quanto esclude soluzioni interoperabili ugualmente idonee a garantire la tracciabilità e la trasparenza del servizio. La gestione esclusiva da parte del Ministero, in assenza di coinvolgimento regionale, realizza una forma di accentramento tecnologico contrario alla logica del pluralismo amministrativo e alla libertà di iniziativa economica.

4. Autonomia regionale, leale collaborazione e limiti dell’amministrazione digitale

Pur dichiarando assorbita la questione concernente la violazione del principio di leale collaborazione, la Corte ha indirettamente riaffermato l’esigenza di un corretto coinvolgimento delle Regioni nel processo regolatorio, specie quando l’atto statale incida su materie di competenza locale. Il principio di leale collaborazione assume, in questo senso, una funzione sistemica di coordinamento e di equilibrio, garantendo la coerenza tra il pluralismo territoriale e l’unità del mercato.

La sentenza si colloca altresì nel solco della giurisprudenza che riconosce alla digitalizzazione amministrativa un ruolo strumentale, non sostitutivo, della competenza territoriale. L’amministrazione digitale, infatti, non può tradursi in un monopolio statale della gestione informatica, ma deve rispettare la pluralità degli attori istituzionali e garantire interoperabilità, trasparenza e accesso. In tal senso, la Corte valorizza implicitamente la diligenza professionale qualificata che deve ispirare l’attività normativa e amministrativa nel settore tecnologico, quale parametro di equilibrio tra innovazione, concorrenza e autonomia regionale.

5. Implicazioni economico–giuridiche e prospettive sistemiche

Dal punto di vista economico–istituzionale, la decisione n. 163/2025 assume una portata di rilievo, poiché riconduce la tutela della concorrenza entro i limiti funzionali di uno Stato regolatore che agisce non come attore del mercato, ma come garante di un ordinamento economico pluralista e multilivello. L’analisi della Corte evidenzia che la concorrenza, in quanto principio costituzionale, deve essere declinata in termini di equità, proporzionalità e rispetto dell’autonomia imprenditoriale.

Ne deriva che l’intervento statale, per essere legittimo, deve rispettare un equilibrio tra obiettivi di ordine pubblico economico e tutela della libertà di impresa, evitando di introdurre vincoli operativi che, sotto il pretesto di garantire la parità competitiva, finiscano per alterarla. In tale prospettiva, la decisione contribuisce a delineare un modello di governance economica cooperativa, nel quale la regolazione della concorrenza non può essere disgiunta dai principi di autonomia e responsabilità territoriale.

Il ragionamento della Corte si estende, inoltre, al rapporto tra concorrenza e innovazione tecnologica: l’imposizione di un’unica piattaforma informatica gestita dallo Stato è contraria alla logica di apertura e di mercato che la stessa normativa europea sull’intelligenza artificiale e sui servizi digitali mira a promuovere. L’adozione di sistemi interoperabili, aperti e verificabili costituirebbe, invece, una modalità più coerente con la funzione di garanzia della concorrenza, in linea con i principi del diritto dell’Unione e con il paradigma dell’amministrazione digitale policentrica.

6. Considerazioni conclusive

La pronuncia in commento si pone, dunque, come un manifesto della proporzionalità costituzionale quale criterio strutturale dell’azione regolatoria. La Corte, muovendo dal caso concreto del servizio NCC, riafferma che l’esercizio della competenza statale in materia economica deve essere ispirato a diligenza normativa e a leale cooperazione, elementi imprescindibili per preservare la razionalità del sistema delle competenze e la coerenza con i principi europei di concorrenza e libertà d’impresa.

Si osserva, in conclusione, che la decisione n. 163/2025 contribuisce a rilegittimare il ruolo delle Regioni come soggetti attivi della regolazione economica territoriale, chiamate a declinare la disciplina dei servizi pubblici non di linea in modo coerente con le esigenze di efficienza, sostenibilità e innovazione. Essa impone, al contempo, al legislatore statale di esercitare la propria potestà regolatoria con un grado di proporzionalità e di tecnicità adeguato, evitando interventi uniformi che, sotto l’apparenza di tutela della concorrenza, mascherino forme di centralismo amministrativo.

In tal modo, la Corte costituzionale restituisce al principio di concorrenza la sua dimensione originaria di garanzia, sottraendolo a una logica puramente quantitativa e riaffermando la necessità di un equilibrio dinamico tra unità del mercato e autonomia territoriale, tra libertà d’impresa e tutela dell’interesse pubblico, secondo un paradigma di governo multilivello che rappresenta oggi la cifra evolutiva del diritto costituzionale dell’economia.

6 novembre 2025

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La cancellazione della società e la sorte dei crediti residui: profili civilistici e riflessi tributari

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino

La questione dell’efficacia estintiva della cancellazione della società dal registro delle imprese continua a rappresentare un nodo interpretativo di rilievo nel diritto dell’impresa e nel diritto tributario. La recente ordinanza n. 29086 del 4 novembre 2025 della Corte di cassazione, sezione tributaria, offre un’occasione significativa per riconsiderare l’equilibrio tra l’autonomia del fenomeno estintivo societario e la persistente operatività dei rapporti giuridici non ancora esauriti. L’intervento di legittimità si colloca nel solco tracciato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 19750 del 2025, che ha chiarito come la cancellazione dal registro delle imprese non comporti di per sé l’estinzione dei crediti ancora vantati dalla società, ma ne determini il trasferimento ai soci, salvo diversa manifestazione di volontà. Tale principio, già consolidato in ambito civilistico, assume nel contenzioso tributario un rilievo ulteriore, incidendo sulla corretta determinazione delle sopravvenienze attive e sulla legittimità degli avvisi di accertamento emessi in conseguenza della presunta insussistenza di debiti verso società estinte.

Il caso oggetto della decisione trae origine da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un’impresa individuale, al quale l’amministrazione finanziaria aveva rideterminato il reddito imponibile per l’anno d’imposta 2013, in ragione della mancata rilevazione di sopravvenienze attive e della esposizione in bilancio di debiti ritenuti insussistenti. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto legittimo il recupero dell’imposta con riferimento a un debito nei confronti di una società a responsabilità limitata ormai cancellata dal registro delle imprese, assumendo che la cancellazione avesse determinato l’estinzione definitiva del credito della società cessata. La Corte di cassazione, accogliendo il ricorso della contribuente, ha tuttavia ribadito che la cancellazione non comporta automaticamente l’estinzione dei crediti della società, richiamando i principi civilistici in materia e censurando la decisione di merito per falsa applicazione dell’art. 88 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) e dell’art. 2495 del codice civile.

Sotto il profilo sistematico, la decisione riafferma la distinzione tra l’effetto estintivo della persona giuridica e la sorte dei rapporti patrimoniali ancora pendenti. L’art. 2495 c.c. individua la cancellazione come il momento conclusivo del procedimento di liquidazione, ma non ne fa derivare ipso iure l’estinzione dei rapporti obbligatori. La funzione della pubblicità commerciale è quella di rendere opponibile ai terzi la cessazione della soggettività giuridica, non di estinguere i diritti o i doveri ancora in essere. In questo senso, la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente elaborato la teoria della “traslazione residuale” dei rapporti giuridici, secondo cui le posizioni attive e passive della società estinta si trasferiscono ai soci in proporzione alla loro partecipazione, determinando un fenomeno successorio atipico ma coerente con la finalità liquidatoria.

In ambito tributario, il richiamo a tali principi comporta conseguenze rilevanti. L’art. 88 TUIR disciplina le sopravvenienze attive imponibili, qualificandole come componenti positive di reddito che derivano dalla cessazione di obbligazioni o dalla realizzazione di ricavi precedentemente non conseguiti. La presunta estinzione del debito per effetto della cancellazione del creditore può indurre l’amministrazione a considerare insussistente l’obbligazione e, di conseguenza, a imputare una sopravvenienza attiva tassabile. Tuttavia, come osservato dalla Suprema Corte, un simile automatismo non trova fondamento normativo, poiché l’effetto estintivo deve essere accertato in concreto e non può derivare unicamente dalla cancellazione formale. La mancata iscrizione del credito nel bilancio finale di liquidazione non costituisce, di per sé, rinuncia implicita da parte della società creditrice o dei soci subentranti, né legittima la presunzione di estinzione del debito del debitore.

La pronuncia si pone quindi in chiara controtendenza rispetto a un orientamento amministrativo che, in passato, tendeva a riconoscere efficacia liberatoria alla cancellazione societaria. Il principio affermato dalla Corte introduce una maggiore coerenza tra disciplina civilistica e fiscale, sottolineando la necessità di una verifica effettiva dell’esistenza del credito e dell’eventuale manifestazione di volontà abdicativa. Tale impostazione appare conforme ai criteri di capacità contributiva e di effettività del reddito, impedendo che l’imposizione si fondi su presunzioni prive di riscontro giuridico e sostanziale.

Sul piano operativo, la decisione implica che, in sede di accertamento, l’amministrazione finanziaria non possa automaticamente qualificare come sopravvenienza attiva l’importo di un debito verso una società cancellata, ma debba fornire prova dell’avvenuta estinzione dell’obbligazione. Il contribuente, dal canto suo, può opporre la persistenza del rapporto obbligatorio o l’esistenza di elementi che ne dimostrino la non estinzione, anche successivamente alla cancellazione della società creditrice. Ne discende una ridefinizione dei confini dell’onere probatorio, che si sposta dall’automatismo presuntivo all’accertamento sostanziale della realtà economico-giuridica sottostante.

Sotto il profilo sistematico, l’ordinanza contribuisce a rafforzare il principio di continuità dei rapporti giuridici nell’ambito del diritto societario, evitando che l’atto formale di cancellazione produca effetti estintivi non voluti dall’ordinamento. Ciò favorisce un’interpretazione coerente dell’art. 2495 c.c. con i principi di tutela dei terzi e di certezza delle relazioni giuridiche. Dal punto di vista tributario, la pronuncia ribadisce che il concetto di sopravvenienza attiva deve essere ancorato a un effettivo incremento patrimoniale e non può derivare da mere finzioni contabili. La logica di fondo è quella di preservare l’equilibrio tra esigenze erariali e tutela del contribuente, garantendo che la tassazione si fondi su presupposti di effettiva ricchezza.

La decisione potrebbe incidere sull’orientamento degli uffici fiscali e delle corti tributarie, inducendo una maggiore attenzione nella valutazione delle conseguenze fiscali derivanti dalla cancellazione societaria. L’armonizzazione tra la dimensione civilistica e quella fiscale del fenomeno estintivo appare dunque essenziale per assicurare coerenza sistematica e uniformità applicativa. La pronuncia in esame, inserendosi in tale percorso evolutivo, consolida il principio secondo cui la cancellazione dal registro delle imprese non equivale all’azzeramento delle posizioni giuridiche pendenti, ma rappresenta soltanto la conclusione formale del procedimento di liquidazione. In tal modo, la Corte riafferma una visione sostanziale del diritto tributario, in cui la rilevanza fiscale degli atti e degli eventi societari deve essere valutata alla luce della loro effettiva capacità di incidere sul patrimonio del contribuente.

6 novembre 2025

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Il diritto del socio recedente nella società di fatto tra coniugi: profili sistematici e applicazioni dell’art. 2289 c.c.

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino

La sentenza n. 29036 del 3 novembre 2025 della Corte di Cassazione rappresenta un significativo momento di chiarificazione sul tema del recesso e della liquidazione della quota nella società di fatto tra coniugi, offrendo un contributo sistematico di rilievo alla distinzione tra recesso del singolo socio e scioglimento della società, con importanti ricadute sul diritto agli utili non percepiti e sulla qualificazione giuridica del rapporto economico instaurato in ambito familiare.

La Suprema Corte muove dal presupposto, consolidato in giurisprudenza, secondo cui la società di fatto costituisce una figura pienamente riconducibile al genus delle società semplici, ai sensi dell’art. 2297 del codice civile, qualora manchi una formale costituzione ma si realizzi una stabile comunione di intenti economici e di mezzi. In tale contesto, la collaborazione tra coniugi nell’esercizio di un’attività d’impresa non implica necessariamente l’esistenza di una società, ma impone di verificare, caso per caso, la sussistenza dell’affectio societatis e del comune intento di conseguire risultati patrimoniali condivisi.

Nell’ambito dei rapporti familiari, la Corte ribadisce la necessità di distinguere tra le diverse forme di impresa riconosciute dal legislatore. L’azienda coniugale, l’impresa individuale gestita da uno dei coniugi, l’impresa familiare e la società di fatto sono istituti distinti, ciascuno dotato di presupposti e regole proprie. L’errore interpretativo del giudice di merito nel caso di specie è stato quello di confondere il venir meno dell’affectio societatis con una causa automatica di scioglimento della società ex art. 2272, n. 2 c.c., mentre la domanda proposta da uno dei coniugi era, in realtà, un esercizio del diritto di recesso ai sensi dell’art. 2289 c.c.

La Corte di Cassazione, muovendosi in un solco coerente con l’orientamento già espresso in precedenza, ha ribadito che il recesso di un socio, anche in una società composta da soli due soci, non determina di per sé lo scioglimento della società, ma solo la cessazione del rapporto sociale limitatamente al socio recedente. Lo scioglimento dell’intera compagine può intervenire solo se la pluralità dei soci non viene ricostituita entro sei mesi, come previsto dall’art. 2272, n. 4, c.c. In tal modo, la Suprema Corte riafferma la distinzione concettuale tra lo scioglimento della società e lo scioglimento del rapporto sociale, superando l’erronea sovrapposizione tra i due piani.

Di particolare rilievo è il chiarimento concernente la decorrenza del diritto alla liquidazione della quota e la spettanza degli utili. La Corte ha individuato il momento costitutivo del recesso nella manifestazione unilaterale della volontà del socio, configurandolo come atto unilaterale recettizio, che produce effetto al momento della comunicazione al socio restante. Da tale momento, il socio recedente perde lo status socii e il diritto agli utili successivi, ma acquisisce il diritto alla liquidazione della quota sulla base della situazione patrimoniale della società alla data del recesso.

Il principio di diritto affermato dalla sentenza si articola su due piani distinti ma complementari. In primo luogo, viene riconosciuto che la liquidazione della quota ex art. 2289, comma 2, c.c. deve essere effettuata con riferimento alla situazione patrimoniale esistente al momento dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio recedente, e non già a quella esistente al momento della cessazione di fatto della collaborazione. In secondo luogo, la Corte afferma che il socio recedente conserva il diritto a percepire gli utili maturati e non percepiti fino alla data del recesso, compresi quelli derivanti da operazioni in corso, in conformità a quanto previsto dall’art. 2289, comma 3, c.c. Tale precisazione consente di estendere la tutela patrimoniale del socio uscente anche a quelle situazioni intermedie in cui gli utili, pur generati dall’attività sociale, non sono stati ancora distribuiti o formalmente contabilizzati.

Sul piano sistematico, la pronuncia contribuisce a definire un criterio equilibrato di delimitazione dei rapporti tra i coniugi impegnati in un’attività economica comune. Essa riafferma, da un lato, la natura autonoma della società di fatto, distinta dalle forme di comunione familiare dei beni o degli utili, e, dall’altro, garantisce la tutela del socio recedente, evitando che l’inerzia o la gestione esclusiva dell’altro coniuge possano determinare un ingiustificato arricchimento.

La Corte si sofferma inoltre sull’incidenza dell’allontanamento di uno dei soci dall’attività operativa. Tale circostanza, pur rilevante ai fini della quantificazione del conferimento e della misura degli utili spettanti, non comporta automaticamente lo scioglimento della società. L’assenza del socio recedente può infatti incidere sulla proporzione di partecipazione agli utili ai sensi dell’art. 2263 c.c., ma non priva il socio del diritto alla liquidazione della quota né degli utili maturati fino al momento del recesso formalizzato.

La sentenza in commento, oltre a risolvere un contenzioso di rilievo pratico, offre un contributo teorico importante al diritto societario e al diritto di famiglia. In un contesto in cui la linea di confine tra impresa familiare e società di fatto è spesso labile, la Cassazione delinea un perimetro interpretativo chiaro, fondato sul rispetto della volontà negoziale delle parti e sull’applicazione rigorosa delle norme codicistiche. L’elemento decisivo non è la mera partecipazione materiale all’attività, bensì la comune volontà di costituire un’organizzazione economica finalizzata alla produzione di utili condivisi.

Questa pronuncia potrebbe orientare la giurisprudenza di merito verso un approccio più sistematico e coerente in materia di società irregolari e familiari, valorizzando l’autonomia privata e i principi di buona fede nell’attuazione del vincolo societario. La Cassazione riafferma, in tal senso, che il diritto del socio recedente agli utili non percepiti e alla liquidazione della quota costituisce un corollario imprescindibile della tutela patrimoniale e della parità tra soci, anche quando il vincolo societario si inserisce in una relazione familiare.

5 novembre 2025

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