La Corte costituzionale e la tutela risarcitoria nei licenziamenti illegittimi nelle imprese sotto soglia: la declaratoria di illegittimità del limite massimo delle sei mensilità (sentenza n. 118/2025)

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino

La sentenza n. 118 del 2025 della Corte costituzionale costituisce un intervento di portata sistematica e di particolare rilievo nell’ambito della disciplina delle conseguenze giuridiche del licenziamento illegittimo nel contesto dei contratti di lavoro a tempo indeterminato soggetti al regime delle cosiddette «tutele crescenti», introdotto dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23. Con tale pronuncia, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 9, comma 1, del menzionato decreto, limitatamente alla previsione secondo cui l’indennità risarcitoria spettante al lavoratore illegittimamente licenziato da un datore di lavoro che non raggiunga i requisiti dimensionali ex art. 18, commi ottavo e nono, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) «non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità».
Il dictum della Corte si inserisce nel solco di un percorso giurisprudenziale che si è venuto progressivamente consolidando e che pone al centro dell’analisi la coerenza costituzionale delle norme che disciplinano le tutele sanzionatorie avverso i licenziamenti nulli o comunque viziati da illegittimità sostanziale o procedimentale. Già con la sentenza n. 183 del 2022, la Corte aveva evidenziato la problematicità sistemica dell’art. 9 del d.lgs. n. 23/2015, in quanto espressione di un modello normativo ancorato a criteri rigidi e stereotipati, inidonei a garantire una tutela effettiva, adeguata e proporzionata, conforme al principio di eguaglianza sostanziale sancito dall’art. 3 Cost.
Il legislatore, nel prevedere un tetto massimo inderogabile di sei mensilità di retribuzione utile ai fini del trattamento di fine rapporto, ha delineato una forma di risarcimento connotata da automatismo e rigidità, insuscettibile di adattarsi alle specificità della fattispecie concreta, con l’effetto di vanificare ogni tentativo di personalizzazione del danno subito dal prestatore di lavoro illegittimamente estromesso. Siffatto meccanismo risarcitorio standardizzato si è rivelato, nella prassi applicativa, non solo inadeguato sotto il profilo compensativo, ma anche privo di qualsivoglia efficacia deterrente nei confronti del datore di lavoro, riducendo l’illecito espulsivo a una mera opzione economica.
La Consulta, pur ribadendo l’ampia discrezionalità normativa del legislatore nella scelta delle misure sanzionatorie in materia di licenziamenti, ha tuttavia precisato che tale discrezionalità incontra limiti invalicabili nei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale e nelle obbligazioni internazionali assunte dallo Stato italiano. In particolare, la pronuncia ha individuato una violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 24 della Carta sociale europea (CSE), che riconosce al lavoratore licenziato senza giusta causa il diritto a un congruo indennizzo o altra adeguata riparazione. Tale parametro, ormai consolidato nella giurisprudenza costituzionale come criterio interposto, impone un livello minimo di tutela effettiva, che non può essere disatteso neppure in nome della libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.).
Di particolare interesse risulta l’affermazione della Corte secondo cui il criterio dimensionale (ossia il numero dei dipendenti impiegati) non può rappresentare l’unico e determinante indicatore della capacità economica del datore di lavoro, soprattutto in un contesto produttivo fortemente caratterizzato da trasformazioni tecnologiche e da una crescente eterogeneità dei modelli organizzativi. Tale impostazione risulta coerente con i criteri europei in materia di classificazione delle imprese (cfr. raccomandazione 2003/361/CE e direttiva delegata 2023/2775/UE), che affiancano al parametro occupazionale quelli relativi al volume d’affari e al totale di bilancio.
La decisione della Corte si segnala, altresì, per la sua funzione sistematica di stimolo all’attività legislativa. Nel rinnovare l’invito a un intervento normativo di riordino, la Consulta richiama la necessità di un bilanciamento non meramente formale, bensì sostanziale, tra la tutela del lavoratore ingiustamente licenziato e la sostenibilità economica per il datore di lavoro, anche attraverso l’adozione di criteri flessibili e multifattoriali, capaci di riflettere la reale consistenza economico-organizzativa dell’impresa.
La sentenza n. 118/2025 si configura come una pronuncia dal forte impatto ordinamentale, che riafferma l’inderogabilità dei principi di effettività, proporzionalità e adeguatezza delle tutele giuridiche nei confronti del licenziamento illegittimo, anche nei confronti di datori di lavoro di minori dimensioni. Essa segna una tappa decisiva nel processo di progressiva costituzionalizzazione del diritto del lavoro, imponendo un modello sanzionatorio che, pur nel rispetto della libertà economica, non trascuri la centralità della persona del lavoratore quale soggetto portatore di diritti fondamentali inviolabili.

22 settembre 2025

L’assegno post-unione civile tra funzione compensativa e solidarietà: l’estensione dei principi divorzili alla luce dell’ordinanza n. 25495/2025 della Cassazione

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino

La recente ordinanza n. 25495 del 2025, emanata dalla Prima Sezione civile della Corte di Cassazione, segna un momento di rilevante innovazione sistematica nel panorama giurisprudenziale nazionale in materia di assegno in favore del partner dell’unione civile sciolta. L’intervento dei giudici di legittimità assume particolare rilievo poiché chiarisce definitivamente che i criteri giurisprudenziali elaborati in materia di assegno divorzile devono essere applicati, in via estensiva e sistematica, anche al caso di scioglimento delle unioni civili, valorizzando così la piena equiparazione sostanziale tra i due istituti sotto il profilo delle conseguenze economiche derivanti dalla cessazione del legame affettivo e giuridico formalizzato.

Tale impostazione si colloca nel solco di una giurisprudenza evolutiva che ha progressivamente ridefinito la funzione dell’assegno divorzile, ormai declinata in una dimensione composita, comprendente la funzione assistenziale, quella perequativa e, soprattutto, quella compensativa. La Corte sottolinea come, anche all’interno delle unioni civili, la corresponsione dell’assegno possa trovare giustificazione non solo nella mera inadeguatezza dei mezzi del richiedente, ma anche e soprattutto nella funzione compensativa, la quale si concretizza nel riconoscimento del contributo fornito alla vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, laddove tale apporto abbia comportato un apprezzabile sacrificio delle legittime aspettative professionali e reddituali del partner economicamente più debole.

Si osserva che la decisione in commento interviene all’interno di un contenzioso articolato, sviluppatosi in più gradi di giudizio, nel quale la Suprema Corte aveva già avuto modo di pronunciarsi con la sentenza n. 35969/2023, imponendo alla Corte territoriale un riesame della fattispecie alla luce della necessità di considerare anche il periodo di convivenza prematrimoniale. In tal modo si rafforza l’orientamento secondo cui la valutazione del contributo fornito alla vita familiare non può essere rigidamente ancorata al solo arco temporale dell’unione civilmente registrata, ma deve estendersi all’intera durata effettiva del rapporto affettivo e solidale.

Appare evidente come la Corte intenda valorizzare, in un’ottica ispirata ai principi di solidarietà e di autoresponsabilità, la reale incidenza delle scelte condivise all’interno della relazione, superando la rigida cesura tra periodo di convivenza e periodo di unione formalizzata. Tale approccio trova fondamento nell’art. 2 Cost., nella parte in cui tutela le formazioni sociali ove si svolge la personalità dell’individuo, e si riflette nella necessità di accertare, ai fini del riconoscimento dell’assegno, se lo squilibrio economico tra le parti sia effettivamente riconducibile a scelte comuni di vita familiare e non sia invece frutto di mere contingenze reddituali o lavorative.

La distinzione tra funzione assistenziale e funzione compensativa dell’assegno viene ripresa e ulteriormente precisata, in linea con gli approdi ermeneutici delle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 18287/2018), chiarendo che la prima si giustifica solo laddove il soggetto richiedente non sia in grado, nonostante l’impiego di ogni diligente sforzo, di condurre una vita autonoma e dignitosa; la seconda, invece, trova fondamento in un sacrificio sostanziale delle legittime aspirazioni professionali, determinato dall’assunzione di un ruolo preponderante all’interno del nucleo familiare. Laddove sussista la funzione compensativa, l’assegno non si limita a garantire il soddisfacimento delle esigenze esistenziali, ma si parametrizza all’effettivo contributo fornito alla formazione del patrimonio familiare e personale dell’altro componente della coppia.

L’innovazione più significativa della pronuncia in esame consiste, dunque, nella piena assimilazione della disciplina dell’assegno post-unione civile a quella dell’assegno divorzile, con tutte le implicazioni che ne derivano in termini di onere della prova, criteri valutativi e accertamento giudiziale. Non si tratta, pertanto, di un mero recepimento di principi già noti, bensì di un’estensione sistematica e consapevole del perimetro applicativo delle tutele economiche post-relazionali, che riconosce pari dignità e pari effetti giuridici alla relazione omoaffettiva formalizzata attraverso l’unione civile, in piena aderenza con l’art. 3 Cost. e con il principio di uguaglianza sostanziale.

La pronuncia si innesta in un contesto più ampio di progressiva assimilazione tra matrimonio e unione civile, almeno sotto il profilo degli effetti patrimoniali e solidaristici derivanti dalla cessazione del vincolo, e si pone in linea di continuità con un orientamento ormai consolidato che tende a superare ogni residua asimmetria tra le due figure. Essa rappresenta uno snodo fondamentale per la costruzione di un diritto delle relazioni familiari maggiormente inclusivo, capace di riflettere con coerenza e sensibilità le trasformazioni della società contemporanea, in cui il parametro del tenore di vita pregresso viene definitivamente superato a favore di un criterio fondato sulla partecipazione effettiva alla realizzazione del progetto familiare.

L’ordinanza n. 25495/2025 si segnala per la sua portata evolutiva e chiarificatrice, costituendo un autorevole punto di riferimento per la giurisprudenza futura e un passaggio decisivo verso la piena attuazione dei principi costituzionali di uguaglianza, solidarietà e dignità della persona nell’ambito delle unioni civili, aprendo la strada a un’applicazione sempre più sofisticata, equitativa e personalizzata dell’assegno post-relazione nei rapporti giuridicamente formalizzati ma non matrimoniali.

18 settembre 2025

Il preavviso di iscrizione ipotecaria tra funzione sollecitatoria e garanzie difensive del contribuente: profili giuridici e orientamenti giurisprudenziali

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino e Avv. Francesca Coppola

L’ordinanza n. 25456/2025 della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, si inserisce in un filone giurisprudenziale di grande rilievo per le implicazioni applicative che essa comporta in materia di riscossione coattiva mediante iscrizione ipotecaria. La pronuncia affronta, in particolare, la questione relativa all’onere motivazionale gravante sull’agente della riscossione nella fase del preavviso di iscrizione ipotecaria, ai sensi dell’art. 77, comma 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, norma che si colloca nel sistema di tutela procedimentale del contribuente nel quadro dell’esecuzione forzata tributaria.
Nel contesto del giudizio tributario da cui trae origine la pronuncia in commento, il contribuente impugnava il preavviso di iscrizione ipotecaria contestando, tra l’altro, la mancata indicazione dei beni immobili sui quali si sarebbe proceduto all’iscrizione del vincolo, ritenendo che tale omissione costituisse un vizio di motivazione dell’atto preordinato alla costituzione della garanzia reale. La Commissione tributaria regionale aveva accolto parzialmente il ricorso, ritenendo l’atto carente sul piano motivazionale. La Corte di Cassazione, tuttavia, nel riformare tale statuizione, ha precisato con chiarezza che il preavviso di iscrizione ipotecaria previsto dalla norma citata ha natura meramente informativa e sollecitatoria, con funzione non sostanzialmente provvedimentale, e che non è richiesto che esso rechi specificamente l’indicazione dei beni immobili che potrebbero essere oggetto dell’iscrizione ipotecaria.
Secondo il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, la comunicazione preventiva deve contenere unicamente l’indicazione del credito oggetto di riscossione, con riferimento sia all’an (cioè al titolo giustificativo) sia al quantum (cioè all’entità della pretesa), mentre resta estranea alla struttura tipica dell’atto qualsiasi specificazione dei beni su cui l’agente della riscossione intende esercitare il diritto di garanzia. Solo al momento dell’effettiva iscrizione dell’ipoteca, da perfezionarsi mediante annotazione presso i registri immobiliari, si rende necessaria l’individuazione puntuale degli immobili, quale presupposto indefettibile per l’opponibilità del vincolo ai terzi e per la validità della garanzia reale.
Questa interpretazione trova fondamento, oltre che nel dato testuale della disposizione, anche in una lettura sistematica della disciplina in tema di responsabilità patrimoniale generale del debitore, delineata all’art. 2740 del codice civile. In virtù di tale principio, il creditore può scegliere discrezionalmente quali beni del debitore aggredire in sede esecutiva, senza che sia imposto un obbligo preventivo di specificazione. Pertanto, l’omessa indicazione degli immobili nel preavviso non incide in alcun modo sul diritto di difesa del contribuente, il quale, in quanto proprietario, è pienamente consapevole della consistenza del proprio patrimonio e può reagire, se del caso, contro un’eventuale iscrizione ipotecaria illegittima, mediante i rimedi giurisdizionali previsti dall’ordinamento.
La pronuncia in esame ha altresì chiarito che l’eventuale sproporzione tra l’importo del credito vantato e l’entità dell’iscrizione ipotecaria non comporta l’invalidità dell’atto, bensì impone al giudice tributario, qualora adito, di disporne la riduzione ai sensi dell’art. 2872 del codice civile. Ciò in conformità al disposto dell’art. 77, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973, che stabilisce che l’ipoteca possa essere iscritta per un valore pari al doppio del credito da garantire. In tale prospettiva, la sproporzione non determina la caducazione integrale del vincolo, ma ne impone la riconduzione entro i limiti legali, rafforzando la finalità di garanzia dell’istituto senza comprometterne la funzionalità esecutiva.
Particolarmente significativo, poi, appare il richiamo al principio del raggiungimento dello scopo, ex art. 156 del codice di procedura civile, in materia di notificazione degli atti presupposti. La Suprema Corte ribadisce infatti che l’eventuale nullità della notificazione di una cartella di pagamento si considera sanata laddove il contribuente abbia comunque esercitato il proprio diritto di impugnazione, ottenendo in tal modo la piena conoscenza dell’atto. In tale ipotesi, si verifica l’effetto sanante ex tunc della notificazione, che ne impedisce l’invalidazione successiva in sede contenziosa, garantendo il bilanciamento tra esigenze di effettività dell’azione amministrativa e tutela del diritto di difesa.
Infine, sotto il profilo sostanziale, la Corte affronta la questione della prescrizione delle pretese tributarie, affermando che, per i crediti erariali afferenti a imposte quali IRPEF, IRES, IRAP e IVA, si applica il termine ordinario di prescrizione decennale previsto dall’art. 2946 del codice civile. Tale affermazione si fonda sull’assenza di una norma che preveda, per tali tributi, un termine prescrizionale più breve e sull’impossibilità di ritenere detti crediti come obbligazioni periodiche ai sensi dell’art. 2948, n. 4, cod. civ. La scadenza del termine per proporre opposizione agli atti della riscossione non comporta, pertanto, la cosiddetta conversione del termine breve in quello ordinario, ai sensi dell’art. 2953 cod. civ., se non quando intervenga un titolo giudiziale passato in giudicato. Si tratta di un principio di grande rilievo sistematico, che chiarisce una questione spesso oggetto di contenzioso e di prassi difformi presso i giudici tributari di merito.
L’ordinanza n. 25456/2025 rappresenta un’importante presa di posizione della giurisprudenza di legittimità, la quale, nell’enunciare un principio di diritto di portata generale, contribuisce a definire con maggiore precisione i limiti formali e sostanziali del preavviso di iscrizione ipotecaria. La pronuncia rafforza la coerenza sistematica tra le norme speciali in materia di riscossione coattiva e i principi generali del diritto civile e processuale, offrendo agli operatori del diritto uno strumento interpretativo affidabile e autorevole, idoneo a orientare sia l’attività dell’amministrazione finanziaria sia la tutela giurisdizionale dei diritti dei contribuenti.

18 settembre 2025