Accollo interno tra coniugi e valore probatorio delle comunicazioni informali: una lettura evolutiva dei confini dell’autonomia negoziale familiare

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino e Avv. Francesca Coppola

La sentenza n. 1620 del 17 luglio 2025, emessa dal Tribunale di Catanzaro (Sezione II Civile, giudice dott.ssa Song Damiani), costituisce un’importante occasione di riflessione sull’estensione della libertà negoziale nel diritto delle relazioni familiari e sull’impiego degli strumenti comunicativi informali – in primis le conversazioni telematiche – quale fonte di prova dell’esistenza di obbligazioni assunte inter partes, anche al di fuori dei canoni formali tradizionali.

Il nucleo problematico della decisione attiene alla validità e opponibilità di un accordo extragiudiziale tra ex coniugi, relativo all’accollo integrale del mutuo contratto in costanza di matrimonio, stipulato con finalità di acquisto della casa familiare, e pagato interamente da uno solo degli ex coniugi, a fronte della rinuncia dell’altro all’assegno di mantenimento. La questione è stata sollevata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, proposto dalla parte obbligatasi nel patto non formalizzato, che pretendeva il rimborso del 50% delle rate versate in via esclusiva, in quanto cointestatario del debito ipotecario.

Il Tribunale, ritenendo provata l’esistenza dell’accordo negoziale in via informale e successiva alla separazione, ha disposto la revoca del decreto ingiuntivo, ponendo in luce aspetti fondamentali della disciplina civilistica: da un lato, il riconoscimento della validità degli accordi privatistici extragiudiziali conclusi tra coniugi in pendenza o all’esito della crisi matrimoniale; dall’altro, l’ammissibilità della prova atipica documentale e testimoniale – ivi incluse le chat via WhatsApp – idonea a fondare un principio di prova per iscritto ai sensi dell’art. 2724 c.c.

L’impianto motivazionale della sentenza si fonda su un’elaborazione giurisprudenziale che ha progressivamente ampliato i confini dell’autonomia contrattuale in ambito familiare. Si assiste, infatti, all’evoluzione di un orientamento consolidato che ammette la possibilità per i coniugi di stipulare accordi patrimoniali al di fuori dell’omologazione giudiziale, purché non interferiscano con i diritti indisponibili ex art. 160 c.c., né pregiudichino gli interessi dei figli o di altri soggetti ritenuti vulnerabili. In tale ottica, si è progressivamente affermato che la regolamentazione degli aspetti economico-patrimoniali della crisi coniugale può avvenire in via stragiudiziale, anche attraverso strumenti negoziali atipici, la cui validità è subordinata alla coerenza sistematica con i principi generali dell’ordinamento e con l’interesse tutelato.

Di particolare rilievo, nella pronuncia in esame, è la valorizzazione della figura dell’accollo interno, configurabile quale accordo inter partes con cui uno dei condebitori solidali assume, per ragioni convenzionali, l’obbligo di sostenere integralmente il peso economico del debito comune, senza modificare la struttura dell’obbligazione nei confronti del creditore. Tale figura, estranea alla codificazione positiva ma ampiamente riconosciuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza di legittimità, si distingue dall’accollo cumulativo o privativo di cui all’art. 1273 c.c., poiché incide esclusivamente nei rapporti interni tra condebitori e non attribuisce alcun diritto al creditore, che rimane estraneo al patto.

Nella fattispecie, l’elemento cruciale risiede nella ricostruzione del contenuto negoziale dell’accordo, desumibile aliunde sulla base di plurimi indizi concordanti: le dichiarazioni testimoniali rese dai figli, i comportamenti concludenti dell’accollante e, soprattutto, il contenuto di comunicazioni telematiche che, pur in assenza di sottoscrizione formale, rivelano inequivocabilmente la volontà di assumere un obbligo economico. In tal senso, la decisione in commento ha il merito di riconoscere la valenza documentale degli screenshot di chat WhatsApp, qualificandoli come principio di prova scritta ai sensi dell’art. 2724 n. 1 c.c., anche in assenza di riconoscimento esplicito, purché non espressamente disconosciuti dalla parte contro la quale sono prodotti.

Non meno significativa è la valorizzazione dell’impossibilità morale di procurarsi una prova scritta, che, nell’ambito delle relazioni familiari in crisi, si fonda su presupposti di tipo relazionale e psicologico: il timore di incrinare ulteriormente il rapporto, la necessità di evitare ulteriori conflitti in presenza di figli minori, o la fragilità emotiva di uno dei soggetti contraenti. Il Tribunale, mostrando sensibilità giuridica e adesione al dato fattuale, ha ritenuto sufficiente la ricorrenza di una situazione di oggettivo impedimento psicologico, corroborata da elementi documentali e testimoniali, per integrare il presupposto di cui all’art. 2724 n. 2 c.c.

La sentenza si colloca dunque nell’ambito di un rinnovato paradigma interpretativo, che tende ad ampliare l’orizzonte dell’autonomia contrattuale in ambito familiare, in un’ottica di bilanciamento tra libertà negoziale e protezione dei soggetti deboli. Essa contribuisce a consolidare la tesi secondo cui gli accordi stragiudiziali tra coniugi, purché non lesivi dei diritti indisponibili, possono produrre effetti giuridici vincolanti anche in assenza di omologazione giudiziale, ove sorretti da elementi probatori idonei e coerenti con il principio di buona fede oggettiva.

Dal punto di vista sistematico, la pronuncia si distingue altresì per l’inquadramento teorico dell’accollo interno quale strumento di redistribuzione dell’onere obbligatorio tra condebitori solidali, in deroga al principio di presunzione egualitaria ex art. 1298, comma 2, c.c. In tal senso, essa riafferma la legittimità dell’autonomia dispositiva anche in ipotesi di obbligazioni solidali, consentendo alle parti di modulare gli equilibri economici della separazione o del divorzio sulla base di valutazioni soggettive e contingenze personali, nel rispetto della ratio solidaristica che informa il diritto delle persone e della famiglia.

Si può affermare che la sentenza del Tribunale di Catanzaro costituisce un punto di riferimento per tutti gli operatori del diritto – avvocati, magistrati, commercialisti e studiosi – impegnati nella gestione delle dinamiche economico-patrimoniali connesse alla crisi del vincolo coniugale. Essa si segnala non solo per l’adesione a un orientamento giurisprudenziale evolutivo, ma anche per l’approccio pragmatico e coerente con le esigenze di tutela delle situazioni giuridiche soggettive emergenti nell’ambito dei rapporti familiari. La decisione riafferma, infine, il valore del diritto vivente nella ricostruzione dei rapporti obbligatori e nella definizione delle regole probatorie, in un contesto in cui le forme della comunicazione sociale e giuridica risultano sempre più fluide e dematerializzate.

5 settembre 2025

Imputazione fiscale di elementi attivi e passivi in presenza di contenzioso: certezza giuridico-economica e prudenza valutativa nella sentenza n. 24485/2025 della Corte di Cassazione

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino e Avv. Francesca Coppola

La pronuncia n. 24485/2025 della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, depositata il 4 settembre 2025, si colloca nell’ambito di una riflessione giurisprudenziale di lungo corso sulla delimitazione temporale dell’imponibilità dei componenti reddituali nell’imposizione sul reddito d’impresa. La decisione, resa in un giudizio avente ad oggetto la legittimità di un avviso di accertamento IRES per l’anno 2014, consente di chiarire con rara efficacia applicativa il principio di competenza economica – già enucleato all’art. 109, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) – inteso come criterio sostanziale, e non meramente cronologico o formale, di imputazione fiscale.

La vicenda trae origine da una controversia tra l’Agenzia delle Entrate e un ente pubblico economico – ABC Acqua Bene Comune Napoli, azienda speciale del Comune di Napoli – in relazione alla corretta contabilizzazione di taluni componenti reddituali, attivi e passivi, originati da un contenzioso civile pluriennale. L’ente, in sede di determinazione del reddito d’impresa relativo all’anno 2014, aveva proceduto a dedurre taluni costi derivanti da una condanna civile di secondo grado intervenuta in quell’anno, ed aveva omesso di iscrivere tra i ricavi la somma a lui riconosciuta a titolo di risarcimento per danni indiretti, ritenendola non ancora definitivamente acquisita, in quanto oggetto di ricorso per cassazione proposto dalla controparte.

L’Agenzia delle Entrate, in sede accertativa, aveva contestato tali operazioni, assumendo che i costi in questione avrebbero dovuto essere dedotti nell’anno 2009 – in cui era intervenuta una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva – e che i ricavi da risarcimento, benché oggetto di impugnazione, dovessero essere interamente rilevati nel 2014. L’operazione avrebbe, secondo l’Amministrazione finanziaria, dato luogo a una indebita riduzione del reddito imponibile.

Il giudice di legittimità, ribaltando l’interpretazione delle Commissioni tributarie di merito, ha conferito rilievo determinante al principio di certezza giuridico-economica del componente reddituale, sottolineando come la competenza fiscale non possa prescindere dalla stabile acquisizione della relativa obbligazione attiva o passiva, tanto sotto il profilo dell’an quanto sotto quello del quantum. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo del ricorso incidentale della contribuente, con assorbimento dei restanti, e ha annullato l’avviso di accertamento.

L’argomentazione centrale della sentenza ruota attorno all’interpretazione della seconda parte del primo comma dell’art. 109 TUIR, che impone di considerare i componenti reddituali nell’esercizio in cui si verifica la loro certezza e determinabilità oggettiva, anche qualora l’obbligazione cui si riferiscono sia sorta in precedenza. In tale prospettiva, la Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “quando gli elementi attivi e passivi che concorrono a formare il reddito sono portati da un provvedimento emesso in seguito ad un giudizio di cui sia parte il contribuente, quest’ultimo non è tenuto a contabilizzarli se essi sono messi in discussione mediante la proposizione di mezzi di impugnazione ammissibili e non manifestamente infondati”.

Di particolare importanza risulta l’esplicita distinzione tra l’esecutività processuale di una pronuncia – che implica la possibilità di darvi esecuzione anche se non definitiva – e la certezza fiscale richiesta per l’imputazione del componente reddituale. Quest’ultima si perfeziona solo quando l’elemento attivo o passivo sia stabilmente determinato in base a parametri oggettivi, tali da renderne incontestabile l’esistenza e l’entità. Il fatto che la sentenza di primo grado fosse stata sospesa con ordinanza della Corte d’appello ha rafforzato la conclusione della Corte circa l’assenza di certezza nell’esercizio 2009, rendendo corretta la deduzione dei costi nel 2014, in concomitanza con la sentenza di secondo grado.

Analogo ragionamento è stato esteso alla mancata iscrizione tra i ricavi dell’indennizzo per danni indiretti. La Suprema Corte ha rilevato che, in presenza di un ricorso per cassazione proposto su base non manifestamente infondata, il diritto al risarcimento non poteva dirsi ancora consolidato, giacché mancava un presupposto essenziale ai fini dell’obbligo di rilevazione contabile: la non contestabilità in giudizio del relativo diritto.

La sentenza in esame si inserisce in un filone interpretativo già tracciato da precedenti arresti (v. Cass. nn. 15320/2019 e 19166/2021), che hanno introdotto, nel sistema dell’imputazione temporale dei componenti reddituali, un criterio di prudenza sostanziale ispirato a considerazioni di equilibrio tra il principio di competenza e quello di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost. Tali decisioni riconducono la determinazione del reddito imponibile a una logica effettuale, fondata sull’assenza di margini di incertezza giuridica, in luogo di una rigida applicazione cronologica del principio di competenza.

Va altresì segnalato come la Corte, in sede di scrutinio degli ulteriori rilievi dell’Agenzia, abbia negato che l’operazione di scissione parziale compiuta dalla contribuente potesse essere assimilata a un conferimento ordinario, tale da incidere sulla rilevanza fiscale dei fondi in questione (fondo pensioni e fondo contenzioso). In tal senso, la Corte ha ribadito l’impostazione secondo cui l’art. 173 TUIR esclude qualsiasi ipotesi di realizzo di plusvalenze, e che i fondi in oggetto non erano stati già dedotti, risultando dunque fiscalmente rilevanti nel momento della loro effettiva utilizzazione.

La decisione in commento assume una valenza sistematica significativa per la prassi professionale e per la dottrina tributaria, in quanto chiarisce, con elevato grado di definizione, i requisiti necessari affinché un elemento reddituale possa considerarsi fiscalmente rilevante. Essa rafforza l’esigenza di cautela e ragionevolezza nella determinazione del reddito d’impresa in presenza di situazioni contenziose, impedendo all’Amministrazione finanziaria di ricostruire il reddito sulla base di presunzioni temporalmente inadeguate o giuridicamente inconsistenti.

5 settembre 2025

Deontologia forense e procedimenti ADR: verso un’etica professionale integrata e sistemica

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino e Avv. Francesca Coppola

La riforma del Codice Deontologico Forense, adottata dal Consiglio Nazionale Forense con delibera del 21 marzo 2024 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 1° settembre 2025, si colloca nel quadro di un progressivo adeguamento dell’etica professionale forense alla mutata fisiologia del processo civile e, più in generale, alla crescente rilevanza dei procedimenti di Alternative Dispute Resolution (ADR). La ridenominazione del Titolo IV del Codice, che da “Doveri dell’avvocato nel processo” diventa “Doveri dell’avvocato nel processo e nei procedimenti di risoluzione alternativa e complementare delle controversie”, non costituisce mera innovazione terminologica, ma traduce una trasformazione concettuale dell’intero impianto deontologico, fondata sull’estensione funzionale degli obblighi di correttezza, trasparenza e indipendenza anche agli ambiti stragiudiziali dell’attività difensiva.

Nel contesto di una giustizia sempre più orientata alla degiurisdizionalizzazione e alla valorizzazione della composizione consensuale delle controversie, si osserva un’esplicita ricollocazione della figura dell’avvocato quale soggetto garante dell’equilibrio tra interesse privato e funzione pubblica della tutela dei diritti, anche fuori dal processo. L’introduzione dell’articolo 62-bis, interamente dedicato alla negoziazione assistita, ne è conferma evidente. Tale norma sancisce in modo articolato l’obbligo dell’avvocato di agire con lealtà nei confronti delle parti, dei rispettivi difensori e dei terzi coinvolti, estendendo il principio di buona fede oggettiva anche all’attività stragiudiziale. Viene inoltre imposto un dovere rafforzato di riservatezza sulle dichiarazioni acquisite nel corso della procedura, il cui utilizzo nel successivo giudizio è, in linea di principio, precluso, fatta eccezione per le informazioni raccolte in sede di istruzione stragiudiziale. Le violazioni comportano sanzioni disciplinari graduabili, fino alla sospensione dall’esercizio della professione, delineando una responsabilità professionale connotata da un rigore analogo a quello previsto in ambito processuale.

Di non minore rilievo risultano le modifiche all’articolo 61, il quale disciplina l’attività arbitrale dell’avvocato. La riforma amplia significativamente l’area delle incompatibilità, includendo, accanto a soci e associati, anche i professionisti che collaborano in maniera non occasionale o che esercitano nei medesimi locali. L’estensione dell’incompatibilità, che si proietta anche sui collaboratori stabili, sottende una concezione sostanziale della terzietà dell’arbitro, concepito non già come figura isolata, bensì inserita in una rete di relazioni professionali che potrebbero influenzarne l’autonomia decisionale. La medesima ratio deontologica si rinviene nell’introduzione della lettera d) al comma 5 del medesimo articolo, con cui si impone all’avvocato, nella veste di arbitro, l’obbligo di rendere con lealtà e chiarezza le dichiarazioni previste dall’articolo 813 del Codice di procedura civile, relative all’esistenza di eventuali cause di ricusazione. Si tratta di un obbligo di disclosure che mira a rafforzare la fiducia delle parti nella neutralità dell’arbitro, collocandosi in continuità con i principi di trasparenza e accountability che permeano l’intera funzione giudicante privatistica.

Particolarmente pregnanti, altresì, sono le integrazioni operate all’articolo 56 in materia di ascolto del minore. L’avvocato, salvo che ricopra la qualifica di curatore speciale, non può procedere autonomamente all’audizione del minore senza il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale, e, in ogni caso, deve adottare modalità operative rispettose del superiore interesse del minore. Tale previsione riflette l’influenza crescente del diritto dell’infanzia e dell’adolescenza sulla prassi forense, segnando l’ingresso, anche nella deontologia professionale, del principio della child’s best interest quale criterio ordinante dell’agire difensivo.

Merita attenzione anche la modifica all’articolo 50, che codifica l’obbligo per l’avvocato di indicare, in sede di nuova istanza o richiesta, i provvedimenti precedentemente ottenuti, inclusi quelli di rigetto, di cui abbia conoscenza. L’obiettivo è quello di garantire la completezza informativa del procedimento e di evitare condotte processuali elusive o ridondanti, in una prospettiva di leale collaborazione con l’autorità giudiziaria e con le controparti. Analoga funzione di tutela dell’integrità delle relazioni professionali è assolta dall’articolo 51, che preclude all’avvocato la possibilità di riferire circa il contenuto di colloqui riservati con colleghi o di corrispondenza contenente proposte transattive, confermando la riservatezza come architrave della fiducia interprofessionale.

La riforma deontologica in esame costituisce un passo decisivo verso una concezione integrata dell’etica forense, che travalica la dimensione processuale per estendersi agli spazi – sempre più rilevanti – della negoziazione, mediazione e arbitrato. Essa promuove una responsabilizzazione dell’avvocato quale operatore giuridico polifunzionale, chiamato a coniugare competenza tecnica e integrità etica in tutti i contesti in cui si articola la tutela dei diritti. Si configura, pertanto, un modello di deontologia diffusa, che si radica nella necessità di salvaguardare la dignità e la credibilità della funzione forense in un ecosistema giuridico in rapida evoluzione.

3 settembre 2025