
A cura dell’Avv. Francesco Cervellino
La responsabilità penale connessa all’utilizzazione illecita di una prestazione professionale non si esaurisce nella violazione di un obbligo contrattuale né presuppone necessariamente l’esistenza di un incarico formalizzato. Il suo fondamento risiede, più profondamente, nella trasformazione della fiducia qualificata in uno strumento di neutralizzazione delle difese cognitive della persona offesa. La prestazione non rileva soltanto per ciò che materialmente realizza, ma per la credibilità che trasferisce all’operazione economica, per l’apparenza di regolarità che produce e per la capacità di rendere socialmente accettabile ciò che, considerato nella sua struttura effettiva, apparirebbe altrimenti incoerente.
Questa impostazione emerge dalla Sentenza della Corte Suprema di Cassazione Seconda Sezione Penale n. 26054/2026 depositata il 10/07/2026, la quale riconduce l’aggravante prevista dall’articolo 61, numero 11, del codice penale a una concezione funzionale dell’abuso della prestazione professionale. Non è determinante che il rapporto fiduciario sia stato costituito attraverso uno specifico mandato antecedente all’operazione fraudolenta. È sufficiente che l’attività svolta abbia collocato il soggetto qualificato in una posizione riconoscibile di affidabilità, rendendolo destinatario di una fiducia speciale e attribuendogli un ruolo effettivo nella gestione dell’interesse altrui.
La decisione consente così di distinguere tra il semplice impiego di competenze tecniche e la loro strumentalizzazione penalmente rilevante. Nel primo caso, il sapere specialistico resta un mezzo neutro, utilizzato nell’ambito di un’attività lecita. Nel secondo, esso diviene parte dell’architettura dell’inganno, perché consente di superare resistenze, conferire credibilità a documenti o operazioni, giustificare anomalie e mantenere nel tempo la rappresentazione artificiosa sulla quale si fonda il consenso della persona offesa. L’abuso non coincide, dunque, con l’esercizio irregolare di una funzione, ma con la deviazione della sua capacità fiduciaria verso una finalità incompatibile con l’interesse affidato.
La prospettiva è rilevante perché sottrae l’aggravante a una lettura rigidamente contrattuale. La fiducia qualificata non nasce soltanto dalla sottoscrizione di un incarico, ma può formarsi progressivamente attraverso comportamenti concludenti, interlocuzioni, trattative, attestazioni di competenza e assunzione di compiti che, agli occhi della controparte, manifestano una particolare affidabilità. Il diritto penale non protegge quindi il documento negoziale in quanto tale. Protegge la relazione fiduciaria sostanziale quando essa diviene il veicolo attraverso cui viene ridotta la capacità critica del soggetto che affida la gestione dei propri interessi.
In questa costruzione, la prestazione professionale assume una funzione infrastrutturale. Essa non rappresenta un elemento periferico della frode, ma può costituire la condizione che rende l’operazione accessibile, comprensibile e apparentemente sicura. Quanto più complesso è il bene economico oggetto di circolazione, tanto maggiore è la dipendenza dell’affidamento da elementi esterni di validazione. Il destinatario dell’offerta non valuta soltanto il contenuto economico dell’operazione; valuta anche l’identità funzionale di chi la presenta, la qualità del linguaggio utilizzato, la plausibilità della documentazione e l’apparente coerenza dei passaggi tecnici.
Il nucleo più innovativo della pronuncia non risiede tuttavia nella sola estensione della relazione fiduciaria oltre il mandato formale. Esso emerge dalla connessione tra anomalia economica, consapevolezza dell’illecito e abuso della prestazione. Operazioni caratterizzate da sproporzioni radicali, vantaggi privi di una spiegazione economica verificabile, dilazioni incoerenti, assenza di garanzie o prezzi incompatibili con il valore nominale del bene non costituiscono, di per sé, una prova automatica del dolo. Diventano però elementi dotati di elevata forza inferenziale quando sono inseriti in un contesto nel quale il soggetto qualificato dispone delle competenze necessarie per comprenderne l’irrazionalità.
Il ragionamento richiede cautela. L’ordinamento non può trasformare la deviazione dalle consuetudini di mercato in un indice autosufficiente di illiceità. L’autonomia privata comprende anche la libertà di compiere operazioni economicamente svantaggiose, assumere rischi elevati, accettare condizioni eccentriche o perseguire utilità diverse dal profitto immediato. La macroscopica anomalia acquista rilievo penale soltanto quando si combina con ulteriori elementi: l’assenza di una giustificazione controllabile, la serialità delle condotte, l’utilizzo di documentazione non verificabile, la permanenza del coinvolgimento dopo l’emersione di segnali di allarme e la convergenza tra il ruolo fiduciario esercitato e il mantenimento dell’inganno.
Si delinea così una distinzione essenziale tra irrazionalità economica e irrazionalità apparente. La prima appartiene alla libertà decisionale e può dipendere da valutazioni soggettive, strategie di lungo periodo o condizioni eccezionali. La seconda è invece costruita per nascondere un trasferimento di ricchezza privo di una causa economica effettiva. Il compito dell’interprete non consiste nel sostituire il proprio giudizio imprenditoriale a quello delle parti, ma nel verificare se la struttura dell’operazione possieda una spiegazione economica coerente o se la sua apparente convenienza dipenda esclusivamente da presupposti falsi, opachi o non controllabili.
Da questo punto di vista, il prezzo di mercato opera come una grammatica, non come una norma. La sua violazione non determina automaticamente una responsabilità, ma genera un’esigenza di spiegazione. Quanto più ampia è la distanza rispetto ai parametri ordinari, tanto maggiore diventa il bisogno di individuare la ragione economica dell’operazione. Non si tratta di introdurre un’inversione dell’onere della prova, incompatibile con i principi del processo penale. Si tratta di riconoscere che, sul piano inferenziale, una sproporzione estrema restringe lo spazio delle spiegazioni alternative ragionevoli, soprattutto quando chi partecipa all’operazione possiede capacità tecniche idonee a percepirne il carattere eccezionale.
La competenza, in questa prospettiva, non è una presunzione di colpevolezza. È un parametro per valutare la credibilità dell’ignoranza dichiarata. La conoscenza specialistica aumenta la capacità di riconoscere contraddizioni, incongruenze e deviazioni dai modelli ordinari; di conseguenza, rende meno plausibile la rappresentazione di una partecipazione inconsapevole quando l’operazione presenta anomalie evidenti e persistenti. La responsabilità non deriva dal possesso di una qualificazione, ma dalla distanza tra ciò che quella qualificazione consente ragionevolmente di comprendere e ciò che il soggetto sostiene di non avere compreso.
Il principio assume una portata ulteriore quando l’attività illecita è realizzata mediante il concorso di più persone. La pronuncia afferma che l’aggravante può estendersi anche a chi non abbia personalmente instaurato il rapporto fiduciario, purché conosca o ignori colpevolmente la qualità rilevante dell’altrui prestazione. La fiducia cessa così di essere una relazione esclusivamente bilaterale e diventa una proprietà dell’intera organizzazione dell’inganno. Chi partecipa consapevolmente a un sistema che utilizza la credibilità derivante da una prestazione qualificata beneficia della sua forza persuasiva e contribuisce alla sua strumentalizzazione.
Questa estensione impedisce che la frammentazione dei ruoli diventi un meccanismo di neutralizzazione della responsabilità. Nelle operazioni complesse, le attività possono essere distribuite tra diversi soggetti: alcuni curano il contatto, altri predispongono la documentazione, altri ancora gestiscono i flussi finanziari o mantengono la relazione dopo la conclusione dell’accordo. Una lettura esclusivamente individualistica dell’aggravante consentirebbe di isolare artificiosamente ogni segmento, perdendo la funzione unitaria della prestazione fiduciaria. La valutazione deve invece considerare il contributo di ciascuno alla conservazione dell’apparenza di affidabilità.
Anche la condotta successiva all’emersione dei primi segnali di allarme assume, in tale quadro, un significato sistemico. Il comportamento posteriore non dimostra automaticamente l’intenzione originaria, ma può concorrere a rivelarla quando appare coerente con la prosecuzione dell’inganno. Rassicurazioni prive di fondamento, spostamenti dei pagamenti, indicazioni dirette a eludere controlli, conservazione dei rapporti con i promotori dell’operazione e produzione tardiva di documenti apparentemente giustificativi possono mostrare che la prestazione non era stata utilizzata per verificare l’operazione, bensì per proteggerla dall’emersione delle sue contraddizioni.
Il carattere prolungato dell’inganno modifica inoltre la percezione del momento consumativo. La frode non coincide necessariamente con un singolo atto negoziale, quando le condotte successive risultano funzionali a conservare l’errore e a ottenere ulteriori utilità. Il rapporto fiduciario può essere impiegato non soltanto per provocare la decisione iniziale, ma anche per impedire una reazione tempestiva, differire l’accertamento del danno e mantenere attivi flussi economici che sarebbero altrimenti interrotti. La prestazione abusata diviene allora uno strumento di continuità dell’offesa.
Le ricadute applicative sono immediate. Ogni operazione caratterizzata da una distanza eccezionale rispetto ai parametri economici ordinari richiede una verifica che non si limiti alla validità formale degli atti. L’esistenza di un documento, di una dichiarazione o di un’apparente attestazione non esaurisce il controllo. Occorre accertarne la provenienza, la tracciabilità, la coerenza con i dati disponibili e la compatibilità con la struttura economica complessiva. Un controllo puramente cartolare rischia di diventare parte dell’apparato di legittimazione dell’operazione, anziché uno strumento di effettiva selezione del rischio.
La documentazione delle verifiche assume perciò una funzione sostanziale. Non serve soltanto a dimostrare retrospettivamente che un controllo è stato formalmente eseguito. Deve rendere ricostruibile il percorso logico seguito, le fonti consultate, le anomalie individuate, le spiegazioni ricevute e le ragioni per cui esse siano state ritenute plausibili. La tracciabilità del processo decisionale riduce il rischio che formule generiche o rassicurazioni non verificabili sostituiscano l’analisi critica richiesta dalla complessità dell’operazione.
Un ulteriore profilo riguarda la separazione tra assistenza all’operazione e verifica della sua sostenibilità. Quando il medesimo soggetto partecipa alla costruzione del risultato economico, ne sostiene la convenienza e al tempo stesso ne valuta l’affidabilità, l’indipendenza del controllo può risultare compromessa. Il rischio non nasce necessariamente da un conflitto formalizzato, ma dall’allineamento progressivo tra il successo dell’operazione e la difesa delle scelte già compiute. In tale contesto, il controllo tende a trasformarsi da strumento di verifica in meccanismo di conferma.
La pronuncia suggerisce quindi che l’anomalia non debba essere normalizzata attraverso il prestigio della prestazione qualificata. Al contrario, la qualificazione aumenta l’esigenza di interrompere il processo quando le spiegazioni risultano incoerenti, le fonti non sono verificabili o i flussi finanziari vengono modificati senza una ragione trasparente. La disponibilità a proseguire nonostante l’accumularsi degli indizi può assumere un significato ben diverso dalla mera negligenza, soprattutto quando si accompagna a condotte dirette a mantenere l’affidamento altrui.
Anche la distribuzione interna delle attività deve essere considerata con attenzione. La segmentazione organizzativa non impedisce che la conoscenza dell’anomalia circoli o sia ricostruita sulla base dei compiti concretamente svolti. La partecipazione agli incontri, l’accesso alle informazioni, la gestione dei pagamenti e il contributo alle rassicurazioni possono dimostrare una consapevolezza condivisa. L’assenza di un rapporto diretto con la persona offesa non elimina la rilevanza dell’abuso quando il contributo individuale si inserisce consapevolmente in un sistema che utilizza la fiducia qualificata come risorsa comune.
Sul piano della gestione del rischio, la decisione impone di attribuire valore ai segnali deboli prima che diventino prove di una frode compiuta. Un prezzo radicalmente incoerente, una documentazione proveniente da canali non verificabili, la richiesta di utilizzare conti diversi da quelli inizialmente indicati o l’insistenza nel procedere nonostante eventi esterni incompatibili con la rappresentazione originaria non possono essere trattati come meri inconvenienti operativi. Essi devono attivare un riesame sostanziale, autonomo e documentato dell’intera operazione.
La fiducia qualificata possiede infatti un costo sistemico. Quando viene impiegata correttamente, riduce l’asimmetria informativa e facilita la circolazione della ricchezza. Quando viene strumentalizzata, produce l’effetto opposto: rende più difficile riconoscere la frode, amplia il danno e trasferisce all’esterno il costo dell’affidamento tradito. L’aggravante prevista dal codice penale coglie precisamente questa maggiore offensività. Non punisce un’identità sociale, ma la conversione di una funzione di garanzia in una tecnologia dell’inganno.
La Sentenza n. 26054/2026 offre pertanto una chiave interpretativa destinata a incidere oltre il singolo caso. L’anomalia economica non sostituisce la prova del dolo, ma può diventare un indicatore decisivo quando si combina con competenza, continuità del coinvolgimento, gestione delle rassicurazioni e sfruttamento della fiducia. La relazione professionale, a sua volta, non deve essere intesa come semplice contratto, bensì come dispositivo di affidamento. È nel punto in cui questi due elementi si incontrano, irrazionalità economica non spiegata e credibilità qualificata utilizzata per renderla accettabile, che l’abuso manifesta la propria più intensa rilevanza penale.
11 luglio 2026
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