Successioni. Il relictum irrisorio e l’esonero dall’accettazione con beneficio d’inventario nella riduzione ereditaria: Sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 22986/2026

A cura dell’Avv. Francesco Cervellino

La disciplina della riduzione ereditaria presenta una tensione che non può essere risolta attraverso la sola constatazione materiale dell’esistenza di beni relitti. Da un lato, l’ordinamento subordina l’azione contro donatari e legatari estranei alla preventiva accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario; dall’altro, la stessa condizione perde coerenza quando il patrimonio trasmesso alla morte risulti economicamente incapace di svolgere la funzione che giustifica l’inventario. Il problema, dunque, non consiste nello stabilire se qualcosa sia rimasto, ma nel verificare se quanto rimasto possieda una consistenza idonea a incidere realmente sulla reintegrazione della quota riservata.

La Sentenza della Corte Suprema di Cassazione Seconda Sezione Civile n. 22986/2026 colloca questa tensione al centro di una lettura funzionale dell’articolo 564 del codice civile. Il principio che ne emerge è netto: quando il patrimonio del defunto è stato sostanzialmente esaurito dalle donazioni, il legittimario può agire in riduzione senza preventiva accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, anche se residua un relictum di valore irrisorio. La presenza nominale di un’attività ereditaria non basta, quindi, a rendere necessaria una formalità concepita per situazioni nelle quali l’asse conservi una concreta capacità distributiva.

Il passaggio dalla mancanza assoluta alla sostanziale inesistenza del relictum modifica il modo stesso di intendere la preterizione. Accanto alla preterizione in senso tecnico, determinata da disposizioni testamentarie che escludono integralmente il legittimario dalla chiamata ereditaria, assume rilievo una preterizione di carattere economico. Essa si verifica quando la successione si apre secondo legge, ma il patrimonio è stato trasferito durante la vita del disponente in misura tale da privare la chiamata ereditaria di qualsiasi contenuto apprezzabile. Il legittimario è formalmente chiamato, ma la sua posizione non trova nell’asse alcuna sostanza sulla quale esercitarsi.

Questa figura non determina una piena assimilazione tra preterizione tecnica e preterizione sostanziale. L’equiparazione opera in relazione alla specifica funzione dell’articolo 564 del codice civile: esclude la necessità che l’azione di riduzione sia preceduta dall’accettazione beneficiata, ma non cancella la chiamata ereditaria derivante dalla successione legittima. Perciò, quando il legittimario agisce in riduzione, l’iniziativa giudiziale può integrare accettazione tacita dell’eredità. L’esonero riguarda la preventiva adozione del beneficio d’inventario, non l’acquisto della qualità ereditaria che può accompagnare l’esercizio dell’azione.

La distinzione impedisce di confondere due piani. Il primo concerne la legittimazione a richiedere la reintegrazione della riserva. Il secondo riguarda il regime di responsabilità connesso all’acquisto dell’eredità. L’assenza dell’onere previsto dall’articolo 564 non trasforma il legittimario in un soggetto definitivamente esterno alla successione. Significa, piuttosto, che l’ordinamento non può imporre come condizione di accesso alla tutela una procedura priva, nel caso concreto, di un oggetto economicamente significativo.

La funzione storica e sistematica dell’inventario conferma questa conclusione. La preventiva ricognizione delle attività e delle passività ereditarie protegge il donatario o il legatario convenuto in riduzione, consentendogli di verificare se la lesione della riserva debba essere assorbita, in tutto o in parte, dai beni rimasti nell’asse. L’inventario contrasta occultamenti, sottrazioni e rappresentazioni opportunistiche della consistenza patrimoniale. Esso non opera come adempimento rituale autonomo, ma come strumento di conoscenza e garanzia.

Quando il relictum è economicamente irrilevante, questa funzione viene meno. L’inventario non è in grado di modificare la posizione del destinatario della liberalità, perché la reintegrazione grava sostanzialmente sui beni donati indipendentemente dalla ricognizione di ciò che resta. Pretendere comunque l’accettazione beneficiata significherebbe separare la forma dalla sua giustificazione, convertendo una garanzia strumentale in una barriera processuale. La formalità cesserebbe di proteggere un interesse meritevole e finirebbe per consolidare gli effetti della stessa dispersione patrimoniale che l’azione di riduzione è chiamata a correggere.

La nozione di patrimonio sostanzialmente esaurito deve essere letta alla luce del rapporto tra relictum e donatum, non mediante una soglia monetaria astratta. Un bene di valore modesto può avere incidenza rilevante in una successione altrettanto contenuta; la medesima entità diventa trascurabile quando è confrontata con liberalità di valore enormemente superiore. L’irrisorietà è quindi relazionale. Essa non esprime un giudizio assoluto sul bene residuo, ma la sua inidoneità a concorrere in modo effettivo alla soddisfazione della quota riservata.

La riunione fittizia disciplinata dall’articolo 556 del codice civile rende visibile tale rapporto. Per determinare la porzione disponibile e quella riservata occorre sommare idealmente il valore netto dei beni relitti e quello delle donazioni. Il calcolo restituisce la dimensione complessiva del patrimonio di riferimento, ma non definisce ancora l’ordine attraverso il quale la legittima deve essere soddisfatta. Quest’ultimo dipende anche dall’articolo 553 del codice civile, secondo cui la riduzione delle liberalità non può essere richiesta nella misura in cui il diritto del legittimario trovi capienza nei beni lasciati alla successione.

Il relictum svolge, pertanto, una duplice funzione. Concorre contabilmente alla formazione della massa e costituisce materialmente il primo bacino sul quale la quota di riserva deve essere prelevata. Se è sufficiente, le donazioni rimangono rilevanti per il calcolo, ma non vengono aggredite. Se è insufficiente, la riduzione opera soltanto per la parte non soddisfatta. Quando la sua consistenza è tanto esigua da non alterare apprezzabilmente questa distribuzione, il peso della reintegrazione ricade quasi interamente sul donatum. È in tale situazione che l’inventario perde la propria capacità protettiva e, con essa, la ragione della sua imposizione preventiva.

La Sentenza n. 22986/2026 rifiuta così una concezione meramente binaria dell’asse ereditario, secondo la quale il relictum o esiste o non esiste. Il diritto delle successioni richiede una terza categoria: l’esistenza materiale priva di rilevanza funzionale. Non si tratta di negare che determinati beni appartengano all’eredità, bensì di riconoscere che la loro presenza non è sufficiente ad attivare una regola costruita per patrimoni capaci di incidere sulla reintegrazione. L’esistenza civilistica del bene resta ferma; ciò che viene meno è la sua attitudine a giustificare la condizione posta all’esercizio dell’azione.

Questa impostazione rivela un principio più generale. Le categorie patrimoniali non possono essere interpretate soltanto attraverso la presenza nominale dei loro elementi, ma devono essere correlate alla funzione che la norma attribuisce a quegli elementi. Un inventario senza beni economicamente incidenti è formalmente possibile, ma sistematicamente sterile. La deviazione dalla lettura letterale non nasce da un’esigenza equitativa esterna alla legge; deriva dalla necessità di preservare il nesso tra presupposto, funzione ed effetto della disciplina.

La soluzione evita anche un esito paradossale. Sarebbe sufficiente lasciare nel patrimonio una somma simbolica o un bene marginale per reintrodurre l’onere dell’accettazione beneficiata e rendere più complessa l’azione contro le donazioni lesive. Il disponente potrebbe così svuotare la futura successione conservando un residuo puramente formale, capace però di produrre conseguenze procedurali rilevanti. L’interpretazione funzionale neutralizza questa possibilità: il residuo privo di effettiva capacità satisfattiva non può diventare lo strumento indiretto per rafforzare l’intangibilità delle liberalità.

L’apertura alla sostanza economica non equivale, tuttavia, a discrezionalità incontrollata. L’irrisorietà deve risultare da una valutazione concreta e comparativa. Occorre considerare il valore netto dei beni relitti, l’ammontare delle donazioni, la quota di riserva, l’eventuale presenza di debiti e la misura nella quale il patrimonio residuo può ridurre l’aggressione alle liberalità. Non basta qualificare genericamente il relictum come modesto; deve emergere la sua sostanziale ininfluenza sulla distribuzione del peso della reintegrazione.

Il carattere relativo della valutazione impedisce la formazione di una franchigia universale. Nessuna percentuale può essere isolata dal contesto e trasformata automaticamente in regola. Il dato quantitativo acquista significato soltanto all’interno del meccanismo successorio complessivo. Il giudizio deve stabilire se l’attivo residuo conservi una concreta funzione di assorbimento della lesione oppure rappresenti un elemento marginale, incapace di modificare in misura apprezzabile la necessità di ridurre le donazioni.

Da questa prospettiva discende un criterio operativo preciso. La verifica non deve arrestarsi all’elenco dei beni esistenti al momento dell’apertura della successione. Deve procedere attraverso una ricostruzione coordinata del patrimonio netto, delle liberalità computabili e della quota riservata. Solo dopo tale operazione è possibile comprendere se l’inventario potrebbe offrire al destinatario della donazione una conoscenza utile o se si risolverebbe in una formalità priva di incidenza. La comparazione patrimoniale precede, logicamente, la qualificazione giuridica del residuo.

L’azione di riduzione dovrà quindi rendere intelligibile non soltanto l’insufficienza del relictum, ma la sua irrilevanza rispetto alla concreta reintegrazione richiesta. La dimostrazione risulta più solida quando separa il valore nominale dei beni dalla loro capacità satisfattiva, considera le passività e misura la porzione di riserva che resterebbe comunque insoddisfatta. In tal modo, l’esonero dall’accettazione beneficiata non appare come deroga eccezionale, ma come conseguenza coerente dell’assenza della funzione protettiva che giustifica l’onere.

La stessa impostazione impone rigore nella delimitazione del donatum. L’attenuazione di una condizione preliminare non consente approssimazioni nella ricostruzione della massa. La decisione mostra che la riunione fittizia deve comprendere soltanto ciò che sia stato effettivamente trasferito a titolo di liberalità; effetti derivanti da distinti negozi patrimoniali non possono essere assorbiti nell’oggetto della donazione sulla base del solo risultato proprietario finale. La tutela del legittimario e quella del destinatario della liberalità trovano equilibrio nell’esatta qualificazione dei titoli di acquisto.

Ne deriva una simmetria essenziale. Quanto più l’ordinamento valorizza la sostanza economica per consentire l’accesso alla riduzione, tanto più deve esigere precisione nella determinazione dei beni riducibili. L’irrilevanza del relictum elimina una formalità non funzionale, ma non amplia il contenuto della liberalità né autorizza una reintegrazione eccedente la lesione effettiva. La lettura teleologica dell’articolo 564 e il rigore contabile degli articoli 553 e 556 operano insieme: la prima impedisce che la forma ostacoli la tutela; il secondo evita che la tutela alteri la reale composizione patrimoniale.

Sul piano della programmazione patrimoniale, la decisione riduce l’affidamento sulla mera conservazione di attività marginali. La permanenza di un residuo simbolico non garantisce l’applicazione automatica dell’onere dell’accettazione beneficiata. La sostenibilità delle attribuzioni effettuate in vita deve essere valutata considerando la loro incidenza complessiva sulla quota riservata e la capacità effettiva del patrimonio restante di assorbirne gli effetti. La forma della successione legittima non neutralizza una sostanziale esclusione patrimoniale.

Nella gestione del conflitto successorio diventa decisiva la qualità della ricostruzione economica. La distinzione tra relictum esistente, insufficiente e irrisorio orienta la proponibilità dell’azione, il suo oggetto e la misura della riduzione. Un residuo insufficiente continua normalmente a svolgere una funzione satisfattiva, sebbene parziale; un residuo irrisorio, invece, non incide in termini reali sulla distribuzione dell’onere. La differenza non è lessicale: determina se la garanzia dell’inventario conservi o perda la propria giustificazione.

La Sentenza n. 22986/2026 afferma, in definitiva, che l’articolo 564 del codice civile non protegge il formalismo dell’inventario, ma l’interesse conoscitivo e patrimoniale al quale l’inventario è preordinato. Quando tale interesse non può essere concretamente servito, perché le liberalità hanno assorbito la sostanza economica del patrimonio e il residuo è incapace di contribuire alla reintegrazione, la preventiva accettazione beneficiata non costituisce condizione dell’azione. Il relictum irrisorio rimane parte dell’eredità, ma equivale funzionalmente alla sua assenza ai fini della riduzione. In questo scarto tra esistenza materiale e rilevanza normativa si colloca la forza sistemica della decisione: la tutela della legittima non dipende da ciò che residua in apparenza, ma da ciò che il residuo è realmente in grado di soddisfare.

11 luglio 2026

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